Page 64 - MediAppalti, Anno XV - N. 1
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               Autorità Nazionale Anticorruzione

               Parere di precontenzioso n. 477 del 23 ottobre 2024
               UPREC-PRE 0257-2024-S

               “La modulistica non concorre a formare il coacervo di disposizioni costituenti la lex specialis della
               gara e non può essere utilmente invocata per dedurre una oscurità/contraddittorietà del disciplinare.
               Nel caso in cui la S.A. si limiti, con i chiarimenti, a ribadire quanto già evincibile dalla lex specialis,
               non è ravvisabile una distorsione della concorrenza nel caso in cui le comunicazioni fornite dalla S.A.
               solo ad alcuni concorrenti non abbiano impedito in alcun modo la partecipazione, né abbiano posto
               tali concorrenti in posizione di vantaggio competitivo”


               “ ... secondo la giurisprudenza (T.A.R. Puglia Lecce, 2 febbraio 2022, n. 192) “Se esiste un criterio
               gerarchico tra fonti dirette a comporre la lex specialis, a fortiori analoghi principi devono valere per
               la modulistica specificatrice, che non concorre a formare il coacervo di disposizioni costituenti la lex
               specialis della gara e che non può essere utilmente invocata per dedurre una oscurità/contraddittorietà
               del disciplinare (cfr. Cons. Stato, Sez. IV, 19 marzo 2015, n. 1516; T.A.R. Piemonte, Sez. II, 13
               maggio 2016, n. 655; T.A.R. Abruzzo, L’Aquila, Sez. I, 28 luglio 2016, n. 461)”


               ... nel caso di specie, a fronte di un modello di domanda in cui era presente, fra le “Ulteriori dichiarazioni”,
               un campo da riempire recante la dichiarazione di aver costituito la cauzione provvisoria, adempimento
               non  previsto  dal  capitolato  di  gara,  l’istante  non  soffriva  alcun  ostacolo  alla  partecipazione,  anzi
               veniva ammesso e partecipava regolarmente alla gara.


               Egli  avrebbe  potuto evitare il  lamentato  aggravio della procedura,  per  aver  versato  la cauzione
               provvisoria  pur  non  risultando  tale  adempimento  necessario,  provvedendo  nel  dubbio a  chiedere
               chiarimenti alla S.A. così come gli altri concorrenti ma, in ogni caso, egli non subiva alcun ostacolo
               alla partecipazione né si ritrovava in posizione di svantaggio rispetto alla procedura di gara o in vista
               dell’aggiudicazione;”

































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