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Mediappalti Pareri & Sentenze
TAR Piemonte, Sez. I, 19/02/2025, n. 359
In caso di avvalimento della certificazione sulla parità di genere non risulta necessario che l’ausiliaria
debba necessariamente operare nel settore coincidente con quello oggetto dell’appalto
“ ... si contesta l’avvalimento utilizzato dall’aggiudicataria con riferimento alla certificazione di rispetto
delle regole e dei principi organizzativi volti a salvaguardare la parità di genere.
Fermo restando che la stessa ricorrente non contesta, in astratto, che questa certificazione fosse
suscettibile di avvalimento, la censura si concentra sul fatto che, poiché l’ausiliaria dell’aggiudicataria
opera in un settore diverso da quello per cui è gara (settore assistenziale) e la certificazione di cui è
in possesso effettua esplicito riferimento al rispetto delle regole di parità nel settore in cui la stessa
opera, il contratto non sarebbe idoneo ad integrare il requisito ai fini della gara.
Si ritiene sul punto condivisibile la difesa della controinteressata; la certificazione in discussione
attiene a scelte e modalità di tipo gestionale ed organizzativo che sono trasversali rispetto ai singoli
settori di operatività del soggetto certificato; la stessa ricorrente si avvale per lo stesso requisito di
una certificazione rilasciata in favore di un consorzio, la cui attività consiste nell’agevolare in vario
modo i consorziati ma che non è iscritto all’Albo Nazionale Gestione Ambientale e quindi ex lege non
potrebbe operare nel settore oggetto di gara.
Deve dunque ribadirsi che, ammesso l’avvalimento anche per il prestito di requisiti qualitativi di
carattere organizzativo, e ferma la necessaria individuazione di un oggettivo prestito di risorse, non
si può sostenere che l’ausiliaria debba necessariamente operare in settore coincidente con quello
oggetto dell’appalto purché metta a disposizione personale e procedure amministrativo-organizzative
in grado di monitorare e garantire il rispetto delle regole di parità.”
Consiglio di Stato, Sez. V, 18/2/2025, n. 1353
Affidamento diretto e richiesta di accesso agli atti: negata in quanto non concorrente
“ ... venendo in rilievo un affidamento diretto avvenuto a seguito di mera richiesta di preventivi, non
inviata a OMISSIS s.r.l., la stessa in quanto non concorrente, non venendo in rilievo una procedura di
gara, alcun interesse qualificato e differenziato poteva avere alla conoscenza dell’offerta tecnica della
controinteressata in forma non oscurata.
Secondo quanto già ritenuto da questa sezione (Consiglio di Stato, V sezione, del 02 maggio 2024 n.
3979 :“(…) “un’eventuale ostensione al non concorrente delle informazioni comunicate dai partecipanti
all’Amministrazione è idonea a incrinare la fiducia riposta dal concorrente nell’Amministrazione, in
quanto esorbita dal rischio assunto da quest’ultimo quando ha reso partecipe la stazione appaltante
dei dati afferenti alla propria attività, cioè quello che le informazioni imprenditoriali possano essere
comunicate agli altri candidati, esposti al medesimo rischio”.
Queste conclusioni possono essere estese alla fattispecie di cui è causa, in considerazione del rilievo
che rispetto ad un affidamento diretto non sono ravvisabili concorrenti in senso proprio e gli eventuali
competitori nel mercato di riferimento possono contestare la decisione dell’amministrazione di
addivenire all’affidamento diretto, ma non gli esiti della procedura informale cui non hanno preso
parte, destinata ad individuare l’affidatario e pertanto l’offerta da esso presentata…”
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