Page 39 - MediAppalti, Anno XV - N. 1
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Il Punto Mediappalti
proposta aggiungerebbe una condizione in maniera risalente, l’applicazione obbligatoria
non prevista dalla norma, affermando che della qualificazione a tutte le SOA non ha mai
“il concorrente singolo può partecipare a trovato una conferma esplicita nelle disposizioni
condizione che subappalti le scorporabili”, il che normative.
risulta un’integrazione non giustificata.
Inoltre, l’istituto del subappalto qualificante, la 5. Tesi per cui può ritenersi superato
cui base normativa risiedeva nell’art. 12, è stato il sistema c.d. a qualificazione
abrogato, e quindi non trova più un espresso obbligatoria
riconoscimento nella legge. Sebbene non si
possa escludere la sua validità in determinati Come sottolineato nel paragrafo precedente,
contesti, l’interpretazione proposta appare non la tesi secondo cui tutte le SOA sono a
supportata da un fondamento normativo chiaro. qualificazione obbligatoria, pur poggiando su
dei riconoscimenti fondamentali, ha subito delle
Un’altra critica concerne l’articolo 1, comma osservazioni critiche. La soluzione alternativa
3, dell’Allegato II.12, che stabilisce che le sarebbe interpretare il sistema in modo che
stazioni appaltanti non possono richiedere una nessuna SOA sia a qualificazione obbligatoria.
qualificazione con modalità o contenuti diversi Questa posizione, purtroppo, non è priva di
da quelli stabiliti nel codice. controindicazioni, che possono essere esaminate
Questo impone un certo rigore nell’applicazione in base a due distinzioni principali:
delle regole, rendendo incerta la possibilità di
una lettura “creativa” delle norme. A. Non esistono più SOA a qualificazione
obbligatoria;
Inoltre, la distinzione tra requisiti di B. Non esistono più SOA a qualificazione
partecipazione e requisiti di esecuzione, su cui obbligatoria di legge, ferma restando la
si fonda la tesi, è opinabile. L’articolo 30 non possibilità per la Stazione Appaltante di
si limita a stabilire condizioni di partecipazione, individuarle.
ma potrebbe riferirsi genericamente alle
condizioni per la partecipazione, senza implicare La soluzione A solleva preoccupazioni in
una separazione netta tra partecipazione ed termini di garanzia delle competenze tecniche
esecuzione. degli operatori economici, che potrebbero non
essere sufficientemente preparati per eseguire
Anche sotto il profilo storico-normativo, l’idea determinate lavorazioni specialistiche. Inoltre,
che tutte le SOA siano soggette a qualificazione l’articolo 40, comma 2, lettera f), punto 9
obbligatoria è discutibile. dell’Allegato I.7, che fa riferimento alle SOA
L’abrogazione del citato art. 12 ha eliminato la a qualificazione obbligatoria, potrebbe essere
possibilità di distinguere tra categorie di lavori interpretato come un errore materiale, ma
scorporabili obbligatoriamente qualificati e questo non è chiaro e complicherebbe la visione
non, e la reintroduzione di tale regime in via del quadro normativo.
interpretativa risulterebbe una forzatura.
La soluzione B, che permette alle stazioni
Infine, l’art. 40, comma 2, lett. f), punto 9 appaltanti di determinare autonomamente le
dell’Allegato I.7, che menziona le categorie a SOA obbligatorie, aggiungerebbe un grado di
qualificazione obbligatoria, non dimostra che indeterminatezza che potrebbe compromettere
tutte le SOA siano a qualificazione obbligatoria. la coerenza e la prevedibilità dell’intero sistema
Tale fattispecie, d’altro canto, potrebbe solo di qualificazione. In questo caso, infatti, si
confermare che alcune categorie continuano a verrebbe a creare una variabilità nella scelta
essere soggette a qualificazione obbligatoria, delle SOA da parte delle stazioni appaltanti,
ma non fornisce un quadro esaustivo di tutte le il che è in contrasto con la necessità di avere
categorie coinvolte. regole univoche e prevedibili nel sistema di
La critica storica si fonda anche sul fatto che, qualificazione per gli appalti pubblici.
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