Page 34 - MediAppalti, Anno XV - N. 1
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               La qualificazione obbligatoria negli appalti

               di lavori alla luce del d.lgs. n. 209/2024




                                                                                                  IL
               di Fortunato Picerno
                                                                                                PUN
                                                                                                TO

















                       Inquadramento: Abrogazione                 1. Evoluzione storica della disciplina
                       dell’articolo 12 del D.L. 47/2014              della c.d. qualificazione obbligatoria
                       (Conv. L. 80/2014)
                                                               La  disciplina  afferente  le  SOA  a  qualificazione
               L’articolo 71 del Correttivo, Decreto Legislativo   obbligatoria è stata introdotta con il Decreto del
               31 dicembre 2024, n. 209, ha introdotto il comma   Presidente della Repubblica (D.P.R.) 207/2010,
               3-bis nell’articolo 226 del d.lgs. n. 36/2023, il   in  particolare  all’articolo  109.  Il  comma  1
               quale ha abrogato espressamente l’articolo 12   dell’articolo  109  stabiliva  che  l’affidatario,
               del  Decreto-legge  47/2014,  convertito  con  la   se  qualificato  per  la  categoria  prevalente  di
               Legge 80/2014.                                  lavori,  potesse  eseguire  direttamente  tutte
                                                               le  lavorazioni,  anche  se  non  possedeva  le
               L’abrogazione ha suscitato un ampio dibattito,   qualificazioni per le opere scorporabili, o potesse
               soprattutto  in  riferimento  alla  giurisprudenza   subappaltare  le  lavorazioni  solo  a  imprese
               consolidata,  tra  cui  quella  del  TAR  Bolzano ,   qualificate. Il comma 2, tuttavia, prevedeva delle
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               che sembrava aver sancito la permanenza del     eccezioni,  stabilendo  che  alcune  lavorazioni,
               regime  di  distinzione  tra  SOA  a  qualificazione   identificate  nel  bando  o  nell’avviso  di  gara,  di
               obbligatoria  e  SOA  non  a  qualificazione    valore  superiore  ai  limiti  previsti  dall’articolo
               obbligatoria, derivante dall’articolo 12 stesso.  108, comma 3, dovessero essere subappaltate
                                                               obbligatoriamente  a  imprese  qualificate.  Tali
               L’intervento legislativo, tuttavia, nell’alimentare   lavorazioni rientravano nelle categorie di opere
               il  dibattito ha  provocato  anche  una  certa   generali  (OG)  e  specialistiche  (OS)  indicate
               confusione in merito all’incertezza sulla natura   nell’Allegato  A  del  D.P.R.  207/2010,  come  “a
               delle  SOA  stesse:  sono  tutte  a  qualificazione   qualificazione  obbligatoria”.  Questa  norma
               obbligatoria,  o  la  qualificazione  obbligatoria   stabiliva  che  per  alcune  categorie  specifiche
               è  stata  abolita?  Proveremo  a  rispondere  a   di  opere  fosse  necessario  che  l’impresa  fosse
               tale  interrogativo,  esaminando  brevemente    qualificata non solo per la categoria prevalente,
               l’evoluzione storica della normativa.           ma anche per le categorie secondarie, stabilendo




               1. TAR Bolzano 6 marzo 2024, n. 64. Tra l’altro anche la stessa relazione al Codice sembrava suggerire
               la  “perdurante  vigenza”  (pag.  170)  del  citato  articolo  12.  Cfr.  anche:  https://www.supportoappalti.
               com/2024/03/08/per-il-tar-bolzano-permane-la-distinzione-tra-soa-a-qualificazione-obbligatoria-e-non/

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