Page 36 - MediAppalti, Anno XV - N. 1
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Mediappalti Il Punto
la disciplina delle SOA a qualificazione della necessità di una distinzione chiara tra le
obbligatoria, riducendo il numero delle categorie SOA a qualificazione obbligatoria e quelle non
soggette a tale obbligo, in conformità con il obbligatorie, come previsto dall’articolo 12.
parere del Consiglio di Stato. Con il Decreto
Legislativo 50/2016, il sistema previgente è Contrariamente, il TAR Bolzano , con la sentenza
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stato richiamato, stabilendo l’ultrattività delle n. 64/2024, ha sostenuto la tesi secondo cui,
disposizioni dell’articolo 12 del D.L. 47/2014. stante la vigenza dell’articolo 12, solo alcune
categorie di SOA continuano a essere soggette
a qualificazione obbligatoria. La pronuncia è
2. Le SOA a qualificazione obbligatoria stata coerente con la tesi secondo cui l’articolo
con l’entrata in vigore del nuovo 12 è ancora applicabile e la distinzione tra SOA
Codice (D.Lgs. 31 marzo 2023, n. 36) a qualificazione obbligatoria e non resta valida.
Il nuovo Codice dei Contratti Pubblici, introdotto Del resto, anche secondo l’impostazione
dal Decreto Legislativo 31 marzo 2023, n. argomentativa di un diverso giudice, quale il
36, ha riordinato la materia, ma non ha fatto Tar Toscana, si ritiene non fondata la tesi per
riferimento all’articolo 12 del D.L. 47/2014, né cui, con il nuovo codice, tutte le SOA dovessero
lo ha abrogato esplicitamente. Ciò ha creato ritenersi a qualificazione obbligatoria, stante la
incertezze interpretative. perdurante vigenza dell’art. 12 .
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Inizialmente, alcuni orientamenti Con l’abrogazione definitiva dell’articolo 12,
giurisprudenziali, come il TAR Calabria , con avvenuta con il c.d. decreto correttivo del 31
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sentenza n. 782 del 26.10.2023, e il TAR dicembre 2024, il quadro si è ulteriormente
Piemonte , con sentenza n. 23/2024, avevano complicato.
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adottato la tesi per cui tutte le SOA sarebbero
da considerarsi a qualificazione obbligatoria, Non è chiaro se l’abrogazione dell’articolo 12
nonostante l’abrogazione dell’articolo 12. comporti la vigenza di un sistema in cui tutte
le SOA siano ora a qualificazione obbligatoria,
Tuttavia, queste posizioni sono state fortemente o se, al contrario, non esistano più categorie a
criticate, in quanto non avrebbero tenuto conto qualificazione obbligatoria di legge.
4. TAR Calabria (Sez. Reggio Calabria), Sentenza n. 782 del 26.10.2023
5. TAR Piemonte, sez. II, 16 gennaio 2024, n. 23
6. TAR Bolzano, Sentenza n. 64 del 6 marzo 2024
7. T.A.R. Toscana, I, 15 ottobre 2024, n. 1177: secondo cui: “Per altro verso, il nuovo codice dei contratti
pubblici non ha abrogato espressamente l’art. 12 co. 2 del d.l. n. 47/2014, già a suo tempo lasciato
deliberatamente in vita dal d.lgs. n. 50/2016 (il cui art. 217 aveva abrogato i commi 3, 5, 8, 9 e 11
dello stesso art. 12: cfr. anche Cons. Stato, sez. V, 21 marzo 2023, n. 2873); né vi sono argomenti
convincenti nel senso di un’abrogazione implicita, eventualità esclusa anche dalla relazione illustrativa di
accompagnamento allo schema definitivo del codice, redatta dalla Commissione speciale istituita presso
il Consiglio di Stato ed alla quale va riconosciuto il ruolo di autorevole ausilio interpretativo delle nuove
disposizioni, avuto riguardo alle peculiari – e notorie – modalità che hanno condotto alla stesura del testo
normativo. In particolare, la relazione (sub art. 119) fa discendere dalla perdurante vigenza dell’art. 12
co. 2 d.l. n. 47/2014 l’ammissibilità del subappalto per l’esecuzione dei lavori riguardanti le categorie
scorporabili a qualificazione obbligatoria, vale a dire il subappalto “necessario”, istituto che trova la sua
disciplina fuori dal codice dei contratti pubblici (invero, la relazione illustrativa cita il comma 14 dell’art. 12,
ma che si tratti di un mero errore materiale è confermato proprio dal riferimento esplicito al subappalto
delle lavorazioni a qualificazione obbligatoria, del quale si occupa il comma 2 dell’art. 12. Quest’ultimo,
inoltre, è composto di soli undici commi)”.
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