Page 36 - MediAppalti, Anno XV - N. 1
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               la  disciplina  delle  SOA  a  qualificazione   della necessità di una distinzione chiara tra le
               obbligatoria, riducendo il numero delle categorie   SOA a qualificazione obbligatoria e quelle non
               soggette  a  tale  obbligo,  in  conformità  con  il   obbligatorie, come previsto dall’articolo 12.
               parere  del  Consiglio di Stato.  Con  il Decreto
               Legislativo  50/2016,  il  sistema  previgente  è   Contrariamente, il TAR Bolzano , con la sentenza
                                                                                           6
               stato  richiamato,  stabilendo  l’ultrattività  delle   n.  64/2024,  ha  sostenuto  la  tesi  secondo  cui,
               disposizioni dell’articolo 12 del D.L. 47/2014.  stante  la vigenza dell’articolo 12,  solo alcune
                                                               categorie di SOA continuano a essere soggette
                                                               a  qualificazione  obbligatoria.  La  pronuncia  è
                   2. Le SOA a qualificazione obbligatoria     stata coerente con la tesi secondo cui l’articolo
                     con l’entrata in vigore del nuovo         12 è ancora applicabile e la distinzione tra SOA
                     Codice (D.Lgs. 31 marzo 2023, n. 36)      a qualificazione obbligatoria e non resta valida.

               Il nuovo Codice dei Contratti Pubblici, introdotto   Del  resto,  anche  secondo  l’impostazione
               dal  Decreto  Legislativo  31  marzo  2023,  n.   argomentativa  di  un  diverso  giudice,  quale  il
               36,  ha  riordinato  la  materia,  ma  non  ha  fatto   Tar  Toscana,  si  ritiene  non  fondata  la  tesi  per
               riferimento all’articolo 12 del D.L. 47/2014, né   cui, con il nuovo codice, tutte le SOA dovessero
               lo ha  abrogato esplicitamente.  Ciò ha  creato   ritenersi a qualificazione obbligatoria, stante la
               incertezze interpretative.                      perdurante vigenza dell’art. 12 .
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               Inizialmente,      alcuni       orientamenti    Con  l’abrogazione  definitiva  dell’articolo  12,
               giurisprudenziali, come  il TAR  Calabria ,  con   avvenuta  con  il c.d.  decreto  correttivo  del  31
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               sentenza  n.  782  del  26.10.2023,  e  il  TAR   dicembre  2024,  il  quadro  si  è  ulteriormente
               Piemonte , con sentenza n. 23/2024, avevano     complicato.
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               adottato la tesi per cui tutte le SOA sarebbero
               da  considerarsi  a  qualificazione  obbligatoria,   Non  è  chiaro  se  l’abrogazione  dell’articolo  12
               nonostante l’abrogazione dell’articolo 12.      comporti la vigenza di un sistema in cui tutte
                                                               le SOA siano ora a qualificazione obbligatoria,
               Tuttavia, queste posizioni sono state fortemente   o se, al contrario, non esistano più categorie a
               criticate, in quanto non avrebbero tenuto conto   qualificazione obbligatoria di legge.








               4. TAR Calabria (Sez. Reggio Calabria), Sentenza n. 782 del 26.10.2023
               5. TAR Piemonte, sez. II, 16 gennaio 2024, n. 23
               6. TAR Bolzano, Sentenza n. 64 del 6 marzo 2024
               7. T.A.R. Toscana, I, 15 ottobre 2024, n. 1177: secondo cui: “Per altro verso, il nuovo codice dei contratti
               pubblici non  ha  abrogato  espressamente  l’art.  12  co.  2  del  d.l.  n.  47/2014,  già  a  suo  tempo  lasciato
               deliberatamente  in vita  dal d.lgs.  n.  50/2016  (il  cui art.  217  aveva  abrogato  i commi 3,  5,  8,  9  e  11
               dello  stesso  art.  12:  cfr.  anche  Cons.  Stato,  sez.  V,  21  marzo  2023,  n.  2873);  né  vi  sono  argomenti
               convincenti nel senso di un’abrogazione implicita, eventualità esclusa anche dalla relazione illustrativa di
               accompagnamento allo schema definitivo del codice, redatta dalla Commissione speciale istituita presso
               il Consiglio di Stato ed alla quale va riconosciuto il ruolo di autorevole ausilio interpretativo delle nuove
               disposizioni, avuto riguardo alle peculiari – e notorie – modalità che hanno condotto alla stesura del testo
               normativo. In particolare, la relazione (sub art. 119) fa discendere dalla perdurante vigenza dell’art. 12
               co.  2  d.l.  n.  47/2014  l’ammissibilità del  subappalto  per  l’esecuzione  dei  lavori  riguardanti  le  categorie
               scorporabili a qualificazione obbligatoria, vale a dire il subappalto “necessario”, istituto che trova la sua
               disciplina fuori dal codice dei contratti pubblici (invero, la relazione illustrativa cita il comma 14 dell’art. 12,
               ma che si tratti di un mero errore materiale è confermato proprio dal riferimento esplicito al subappalto
               delle lavorazioni a qualificazione obbligatoria, del quale si occupa il comma 2 dell’art. 12. Quest’ultimo,
               inoltre, è composto di soli undici commi)”.

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