Page 35 - MediAppalti, Anno XV - N. 1
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Il Punto Mediappalti
il meccanismo del “subappalto obbligatorio” (parere n. 3014/2013) evidenziava come
come strumento in grado di consentire la molte delle categorie di opere a qualificazione
partecipazione del concorrente, anche qualora obbligatoria non fossero caratterizzate da un
non in possesso delle SOA richieste dalla particolare grado di specializzazione, e come
lex specialis per le lavorazioni secondarie a fosse necessaria una riformulazione delle
qualificazione obbligatoria. Tuttavia, questo regole per un miglior equilibrio tra le esigenze
sistema divenne rapidamente oggetto di di qualificazione specialistica e la possibilità
critiche, in quanto le eccezioni erano numerose di eseguire lavori complementari con la
e limitavano notevolmente la partecipazione qualificazione prevalente.
alle gare, creando un sistema eccessivamente A seguito di questo parere, il Decreto-legge
restrittivo per gli operatori economici. 47/2014, convertito con la Legge 80/2014,
Nel 2013, un parere del Consiglio di Stato ha introdotto l’articolo 12 , che ha modificato
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2. Consiglio di Stato – Adunanza della Commissione speciale del 16 aprile 2013, parere n. 3014/2013, nel
quale si evidenziava tra l’altro come molte delle SOA individuate ‘a qualificazione obbligatoria’ risultassero
<<prive di connotati di particolare “specialismo”>> tali da giustificare un regime così stringente di
partecipazione: <<(..) il sistema normativo risultante dagli articoli del regolamento 109, comma 2, (alla
luce di quanto previsto dal citato allegato A) e, in particolare, dalla Tabella sintetica delle categorie)
e 107,comma 2, non aveva adeguatamente considerato “che la qualificazione per una categoria OG
(opere generali) comprende, nella normalità dei casi, l’idoneità allo svolgimento di una serie di prestazioni
specialistiche che sono necessarie e complementari nello svolgimento degli interventi descritti dalla
categoria generale”…” e che “l’individuazione delle opere specialistiche a qualificazione obbligatoria
avrebbe richiesto una più attenta valutazione, al fine di realizzare un più equilibrato contemperamento tra
due opposte esigenze: da un lato, consentire all’impresa munita della qualificazione OG di potere svolgere
direttamente una serie di lavorazioni complementari e normalmente necessarie per completare quello
che è l’intervento che costituisce l’oggetto principale della sua qualificazione; dall’altro, imporre, invece, il
ricorso a qualificazioni specialistiche in presenza di interventi, che, per la loro rilevante complessità tecnica
o per il loro notevole contenuto tecnologico, richiedono competenze particolari. Le norme impugnate non
realizzano un adeguato punto di equilibrio tra queste due opposte esigenze ma si limitano,in maniera,
come si è detto, contraddittoria e illogica, a imporre il ricorso pressoché generalizzato alle competenze
dell’impresa specialistica, così sacrificando illegittimamente gli interessi delle imprese generali.”.>>.
3. L’articolo 12 disponeva: <<1. Si considerano strutture, impianti e opere speciali ai sensi dell’articolo
37, comma 11, del codice di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, le opere corrispondenti alle
categorie individuate nell’allegato A del medesimo decreto (in realtà è l’allegato A al d.P.R. n. 207 del 2010
– n.d.r.) con l’acronimo OG o OS di seguito elencate: OG 11, OS 2-A, OS 2-B, OS 4, OS 11, OS 12-A, OS
13, OS 14, OS 18-A, OS 18-B, OS 21, OS 25, OS 30. 2. In tema di affidamento di contratti pubblici di lavori,
si applicano altresì le seguenti disposizioni: a) l’affidatario, in possesso della qualificazione nella categoria
di opere generali ovvero nella categoria di opere specializzate indicate nel bando di gara o nell’avviso di
gara o nella lettera di invito come categoria prevalente può, fatto salvo quanto previsto alla lettera b),
eseguire direttamente tutte le lavorazioni di cui si compone l’opera o il lavoro, anche se non è in possesso
delle relative qualificazioni, oppure subappaltare dette lavorazioni specializzate esclusivamente ad imprese
in possesso delle relative qualificazioni; b) non possono essere eseguite direttamente dall’affidatario in
possesso della qualificazione per la sola categoria prevalente, se privo delle relative adeguate qualificazioni,
le lavorazioni, indicate nel bando di gara o nell’avviso di gara o nella lettera di invito, di importo superiore
ai limiti indicati dall’articolo 108, comma 3, del regolamento di cui al d.P.R. 5 maggio 2010, n. 207,
relative alle categorie di opere generali individuate nell’allegato A al predetto decreto, nonché le categorie
individuate nel medesimo allegato A con l’acronimo OS, di seguito elencate: OS 2-A, OS 2-B, OS 3, OS
4, OS 5, OS 8, OS 10, OS 11, OS 12-A, OS 13, OS 14, OS 18-A, OS 18-B, OS 20-A, OS 20-B, OS 21, OS
24, OS 25, OS 28, OS 30, OS 33, OS 34, OS 35. Le predette lavorazioni sono comunque subappaltabili ad
imprese in possesso delle relative qualificazioni. Esse sono altresì scorporabili e sono indicate nei bandi di
gara ai fini della costituzione di associazioni temporanee di tipo verticale. Resta fermo, ai sensi dell’articolo
37, comma 11, del codice di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, il limite di cui all’articolo 170,
comma 1, del regolamento di cui al d.P.R. n. 207 del 2010 per le categorie di cui al comma 1 del presente
articolo, di importo singolarmente superiore al 15 per cento; si applica l’articolo 92, comma 7, del predetto
regolamento. 3. I commi 1 e 3 dell’articolo 109 del regolamento di cui al d.P.R. n. 207 del 2010 sono
abrogati.>>.
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