Page 35 - MediAppalti, Anno XV - N. 1
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Il Punto                                                                             Mediappalti






               il meccanismo del “subappalto  obbligatorio”    (parere  n.  3014/2013)  evidenziava  come
               come  strumento  in  grado  di  consentire  la   molte  delle  categorie  di  opere  a  qualificazione
               partecipazione  del  concorrente,  anche  qualora   obbligatoria  non  fossero  caratterizzate  da  un
               non  in  possesso  delle  SOA  richieste  dalla   particolare  grado  di  specializzazione,  e  come
               lex specialis per le lavorazioni secondarie a   fosse  necessaria  una  riformulazione  delle
               qualificazione  obbligatoria.  Tuttavia,  questo   regole per un miglior equilibrio tra le esigenze
               sistema divenne  rapidamente  oggetto  di       di  qualificazione  specialistica  e  la  possibilità
               critiche, in quanto le eccezioni erano numerose   di eseguire lavori complementari con la
               e  limitavano  notevolmente  la  partecipazione   qualificazione prevalente.
               alle  gare,  creando  un  sistema  eccessivamente   A  seguito  di  questo  parere,  il  Decreto-legge
               restrittivo per gli operatori economici.        47/2014,  convertito  con  la  Legge  80/2014,
               Nel  2013,  un  parere  del  Consiglio  di  Stato    ha  introdotto  l’articolo  12 ,  che  ha  modificato
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               2. Consiglio di Stato – Adunanza della Commissione speciale del 16 aprile 2013, parere n. 3014/2013, nel
               quale si evidenziava tra l’altro come molte delle SOA individuate ‘a qualificazione obbligatoria’ risultassero
               <<prive  di  connotati  di  particolare  “specialismo”>>  tali  da  giustificare  un  regime  così  stringente  di
               partecipazione: <<(..) il sistema normativo risultante dagli articoli del regolamento 109, comma 2, (alla
               luce di quanto  previsto dal citato allegato  A) e,  in particolare,  dalla Tabella sintetica delle categorie)
               e  107,comma  2,  non  aveva  adeguatamente  considerato  “che  la  qualificazione  per  una  categoria  OG
               (opere generali) comprende, nella normalità dei casi, l’idoneità allo svolgimento di una serie di prestazioni
               specialistiche che  sono  necessarie  e complementari nello svolgimento degli interventi  descritti dalla
               categoria  generale”…”  e  che  “l’individuazione  delle  opere  specialistiche  a  qualificazione  obbligatoria
               avrebbe richiesto una più attenta valutazione, al fine di realizzare un più equilibrato contemperamento tra
               due opposte esigenze: da un lato, consentire all’impresa munita della qualificazione OG di potere svolgere
               direttamente  una  serie  di lavorazioni complementari  e  normalmente  necessarie  per  completare  quello
               che è l’intervento che costituisce l’oggetto principale della sua qualificazione; dall’altro, imporre, invece, il
               ricorso a qualificazioni specialistiche in presenza di interventi, che, per la loro rilevante complessità tecnica
               o per il loro notevole contenuto tecnologico, richiedono competenze particolari. Le norme impugnate non
               realizzano un adeguato punto di equilibrio tra queste due opposte esigenze ma si limitano,in maniera,
               come si è detto, contraddittoria e illogica, a imporre il ricorso pressoché generalizzato alle competenze
               dell’impresa specialistica, così sacrificando illegittimamente gli interessi delle imprese generali.”.>>.
               3. L’articolo 12 disponeva: <<1. Si considerano strutture, impianti e opere speciali ai sensi dell’articolo
               37, comma 11, del codice di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, le opere corrispondenti alle
               categorie individuate nell’allegato A del medesimo decreto (in realtà è l’allegato A al d.P.R. n. 207 del 2010
               – n.d.r.) con l’acronimo OG o OS di seguito elencate: OG 11, OS 2-A, OS 2-B, OS 4, OS 11, OS 12-A, OS
               13, OS 14, OS 18-A, OS 18-B, OS 21, OS 25, OS 30. 2. In tema di affidamento di contratti pubblici di lavori,
               si applicano altresì le seguenti disposizioni: a) l’affidatario, in possesso della qualificazione nella categoria
               di opere generali ovvero nella categoria di opere specializzate indicate nel bando di gara o nell’avviso di
               gara o nella lettera di invito come categoria prevalente può, fatto salvo quanto previsto alla lettera b),
               eseguire direttamente tutte le lavorazioni di cui si compone l’opera o il lavoro, anche se non è in possesso
               delle relative qualificazioni, oppure subappaltare dette lavorazioni specializzate esclusivamente ad imprese
               in possesso delle relative qualificazioni; b) non possono essere eseguite direttamente dall’affidatario in
               possesso della qualificazione per la sola categoria prevalente, se privo delle relative adeguate qualificazioni,
               le lavorazioni, indicate nel bando di gara o nell’avviso di gara o nella lettera di invito, di importo superiore
               ai  limiti  indicati dall’articolo 108,  comma  3,  del regolamento  di cui al  d.P.R.  5  maggio  2010,  n.  207,
               relative alle categorie di opere generali individuate nell’allegato A al predetto decreto, nonché le categorie
               individuate nel medesimo allegato A con l’acronimo OS, di seguito elencate: OS 2-A, OS 2-B, OS 3, OS
               4, OS 5, OS 8, OS 10, OS 11, OS 12-A, OS 13, OS 14, OS 18-A, OS 18-B, OS 20-A, OS 20-B, OS 21, OS
               24, OS 25, OS 28, OS 30, OS 33, OS 34, OS 35. Le predette lavorazioni sono comunque subappaltabili ad
               imprese in possesso delle relative qualificazioni. Esse sono altresì scorporabili e sono indicate nei bandi di
               gara ai fini della costituzione di associazioni temporanee di tipo verticale. Resta fermo, ai sensi dell’articolo
               37, comma 11, del codice di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, il limite di cui all’articolo 170,
               comma 1, del regolamento di cui al d.P.R. n. 207 del 2010 per le categorie di cui al comma 1 del presente
               articolo, di importo singolarmente superiore al 15 per cento; si applica l’articolo 92, comma 7, del predetto
               regolamento. 3. I commi 1 e 3 dell’articolo 109 del regolamento di cui al d.P.R. n. 207 del 2010 sono
               abrogati.>>.

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