Page 42 - MediAppalti, Anno XV - N. 1
P. 42

Mediappalti                                                                               Il Punto






               L’applicazione di penali in sede  esecutiva     Per  quanto  riguarda  la  qualificazione  della
               ha  la  funzione  “di sanzionare  il mancato    penale,  la medesima  “non  è  configurabile
               assolvimento dell’obbligo negoziale  assunto    qualora  sia collegata  all’avverarsi  di un
               dall’aggiudicataria,  mentre al contrario  la   fatto  fortuito  o,  comunque,  non  imputabile
               verifica,  in  sede  di  valutazione  delle  offerte,   all’obbligato, costituendo, in tale ultima ipotesi,
               della  praticabilità in  fase  di esecuzione  del   una condizione o clausola atipica che può essere
               contenuto  dell’offerta  della partecipante  ha  la   introdotta  dall’autonomia  contrattuale  delle
               differente  funzione  di tutelare  l’interesse  della   parti,  ma  resta  inidonea  a  produrre  gli effetti
               stazione appaltante  a  scegliere  un  contraente   specifici  stabiliti  dal  legislatore  per  la  clausola
               affidabile e a selezionare, con l’attribuzione del   penale” (cfr. Anac N. 73, 17.1.2024).
               relativo punteggio, la migliore offerta possibile”.

               Inoltre,  “Le  penali  assolvono  normalmente
               alla  funzione di sanzionare  le fattispecie  di
               inadempimento di carattere “residuale” che cioè,
               rispetto a quelle giustificative della risoluzione,   Le penali assolvono normalmente
               si collocano a  un  livello  di “gravità”  inferiore”   alla funzione di sanzionare le
               (cfr. Cons. Stato sez. n. 4225 del 26.5.2022).     fattispecie di inadempimento di
                                                                   carattere “residuale”, che cioè,
               Le  medesime  non  possono  quindi  essere          rispetto a quelle giustificative
               manifestamente     eccessive,   anche     in        della risoluzione, si collocano
               considerazione  dell’incidenza della  prestazione   a un livello di “gravità” inferiore
               inadempiuta   a   fronte   della   complessiva
               prestazione  dedotta  in  contratto,  al  fine  di
               evitare il rischio di uno squilibrio contrattuale.
               Deve  pertanto, necessariamente,  sussistere
               un  nesso  tra  l’entità  della penale,  la  tipologia
               della  prestazione  inadempiuta  e  la  sua  entità,   Con  riferimento  alle  modalità  di  applicazione,
               ovviamente  da rapportarsi  con  il complessivo   la penale deve  essere  commisurata,  secondo
               importo contrattuale.                           le disposizioni applicabili, ai giorni di ritardo e
                                                               proporzionata rispetto all’importo del contratto
                                                               o alle prestazioni oggetto dello stesso.

                    Le penali non possono essere               Essa  è  calcolata  al  netto  contrattuale  da
                     manifestamente eccessive,                 determinare  in   relazione  all’entità  delle
                       anche in considerazione                 conseguenze  legate  al ritardo  e  non  può
                   dell’incidenza della prestazione            comunque superare, complessivamente, il 10%
                      inadempiuta a fronte della               dell’ammontare netto contrattuale.
                 complessiva prestazione dedotta in            Da  quanto  sopra  delineato  emerge  che  il
                 contratto, al fine di evitare il rischio      connotato  essenziale  della clausola  penale
                    di uno squilibrio contrattuale             nei  contratti  pubblici  è  legata  al  ritardo

                                                               nell’esecuzione  della prestazione contrattuale,
                                                               mentre  la  norma  civilistica  fa  menzione,  in
                                                               senso  più  ampio,  all’inadempimento  o  ritardo
               Le  stazioni  appaltanti  non  hanno  quindi  la   nell’adempimento.
               facoltà discrezionale di irrogare penali nel caso
               di inadempimento  diverso  dal  ritardo:  esse   L’adempimento  diverso  da  quello  da  ritardo,
               costituirebbero una  clausola penale  atipica in   l’inadempimento assoluto, può essere causa di
               virtù  dell’autonomia  negoziale  delle stazioni   risoluzione del rapporto e costituisce titolo per
               appaltante.                                     ottenere il risarcimento del danno.

                                                           42
   37   38   39   40   41   42   43   44   45   46   47