Page 41 - MediAppalti, Anno XV - N. 1
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Il Punto                                                                             Mediappalti





               Le penali: presupposti, finalità e

               regolamentazione negli appalti pubblici




               di Beatrice Corradi
                                                                                                  IL
                                                                                                PUN
                                                                                                TO




















                   1. Presupposti e finalità                   dall’inadempimento  della prestazione:  ogni
                                                               penale deve essere collegata almeno al ritardo
               La clausola penale, in via generale disciplinata   nell’esecuzione della prestazione.
               dall’articolo 1382 del Codice civile, è la clausola
               con cui si conviene il pagamento di una somma   La comminatoria di penali in sede esecutiva ha la
               di denaro/l’esecuzione  di una  determinata     funzione di sanzionare il mancato assolvimento
               prestazione  in  caso  di inadempimento  o  di   dell’obbligo  negoziale,    rappresentando
               ritardo  nell’adempimento,  producendo  l’effetto   l’imprevisto ed episodico mancato rispetto degli
               di limitare  il risarcimento  della  prestazione   impegni negoziali con riferimento a una proposta
               oggetto  del  contratto  e  assolvendo  a  una   attendibile, a differenza invece di una proposta
               funzione risarcitoria.                          contrattuale  fondata  su  impegni  a  priori  non
                                                               mantenibili  o  comunque  caratterizzata  dalla
               Per la giurisprudenza amministrativa la clausola   presenza  di  una  riserva  di  verificarne  a  valle
               penale  soddisfa  una  funzione  sanzionatoria   l’effettiva praticabilità.
               comminando,  in  caso  di  inadempimento,
               una  pena  “privata”  in  funzione  di  coercizione
               all’esatto  adempimento  (cfr.  Cons.  Stato      La clausola penale, in via generale
               6094/2014).                                       disciplinata dall’articolo 1382 del
                                                                 Codice civile, è la clausola con cui
               La  clausola  penale  è  diretta  quindi  a  fissare   si conviene il pagamento di una
               in via  preventiva  e  vincolante  per  le  parti  del   somma di denaro/l’esecuzione di
               contratto  l’ammontare  del  risarcimento  del
               danno e ha, oltre a quella risarcitoria, la funzione   una determinata prestazione in
               di rafforzare il vincolo contrattuale.           caso di inadempimento o di ritardo
               Stante la natura afflittiva e sanzionatoria della   nell’adempimento, producendo
               penale verso il debitore inadempiente, essa non   l’effetto di limitare il risarcimento
               può essere ritenuta applicabile in via analogica       della prestazione oggetto
               a  fattispecie  diverse  da  quelle  espressamente   del contratto e assolvendo a una
               contemplate;  nell’ordinamento  italiano,  infatti,      funzione risarcitoria.
               non sono ammesse ipotesi di penale svincolate

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