Page 43 - MediAppalti, Anno XV - N. 1
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Il Punto                                                                             Mediappalti






                                                               L’art.  126  del  Dlgs.  36/2023  dispone  che  “I
                      Le stazioni appaltanti non               contratti di appalto prevedono penali per il ritardo
                    hanno la facoltà discrezionale             nell’esecuzione delle prestazioni contrattuali da
                    di irrogare penali nel caso di             parte dell’appaltatore commisurate ai giorni di
                 inadempimento diverso dal ritardo,            ritardo  e  proporzionali rispetto all’importo del
                 esse costituirebbero una clausola             contratto  o  delle  prestazioni  contrattuali.  Le
                                                               penali dovute per il ritardato adempimento sono
                  penale atipica (possibile in virtù           calcolate in misura giornaliera compresa tra lo
                   dell’autonomia negoziale delle              0,3  per  mille e  l’1  per  mille dell’ammontare
                    stazioni appaltante) che resta             netto   contrattuale,  da  determinare   in
                    inidonea a produrre gli effetti            relazione all’entità delle conseguenze  legate
                   specifici stabiliti dal legislatore         al ritardo, e non possono comunque superare,
                        per la clausola penale                 complessivamente,  il 10  per  cento  di detto

                                                               ammontare netto contrattuale”.

                                                               Nell’ambito  dei contratti pubblici,  prima  l’art.
                                                               113  bis  co.  4  del  D.lgs.  50/2016  e  poi,  in
                                                               maniera  speculare,  l’articolo  126  del  D.lgs.  n.
                   2. Le disposizioni applicabili e la natura   36/2023 dispongono quindi l’applicazione delle
                      delle penali                             penali  a  carico  dell’esecutore  nel  solo  e  unico
                                                               caso di ritardo nell’esecuzione delle prestazioni.
               Nell’ordinamento  dei contratti pubblici,  come   Il legislatore  non  ha  inteso  estendere  la
               riporta  la  sentenza  del  Consiglio di Stato   disciplina  delle penali anche  a ipotesi non
               11.12.2014, n. 6094, la penale per gli appalti   contemplate,  quali  l’ipotesi  di  inadempimento
               di  servizi  e  forniture  non  ha  sempre  trovato   prevista  nel  Codice  civile  (cfr.  Anac  febbraio
               una  disciplina compiuta:  l’art.  5  lett.  m)  del   2024).  La  stazione  appaltante  potrà  applicare
               Dlgs.  163/2006  demandava  alla  disciplina    all’appaltatore  nel  caso  di  suo  ritardo
               regolamentare  l’individuazione dell’entità  delle   nell’esecuzione del contratto e/o in caso di suo
               penali e le modalità applicative.               tempestivo,  ma  non  corretto,  adempimento.
                                                               Come  giurisprudenza  ha  affermato  “le  penali
               L’art.  298  del regolamento,  approvato  con   non sono significative né comparabili, sul piano
               d.p.r. 207/2010,  stabiliva,  come  previsto    della  gravità,  ai  provvedimenti  di  risoluzione
               dall’art. 5, lett. m) del Dlgs. 163/2006, che “I   per  inadempimento e  alle gravi  carenze
               contratti  precisano  le  penali  da  applicare  nel   nell’esecuzione di un contratto”.
               caso  di  ritardato  adempimento  degli  obblighi
               contrattuali, in relazione alla tipologia, nonché   Le penali, come già detto, di modesto importo
               all’entità  e  alla  complessità della prestazione,   “rientrano  nella  fisiologica  esecuzione  di  un
               nonché al suo livello qualitativo”.             contratto  d’appalto  per  cui, se  non  riversate
                                                               in  provvedimenti  di risoluzione o,  comunque,
               Le  penali  restavano  quindi  disciplinate  da   sanzionatori,  non  necessitano  di ostensione  in
               regolamenti e capitolati speciali in vigore per le   altra procedura di gara, verificandosi, altrimenti,
               singole amministrazioni e in via residuale dalla   un ampliamento oltre ogni limite  di quel che
               disciplina del codice civile per la clausola penale   la  stazione  appaltante  deve  sapere  –  e  poi
               (art. 1382 c.c.).                               valutare – di un operatore economico per poter
                                                               con questi concludere un contratto di appalto,
               L’art.  113  bis  del  Dlgs.  50/2006  a  sua  volta   in  spregio  ai  principi  di  economicità,  efficacia,
               disponeva che “I contratti di appalto prevedono   tempestività dell’azione amministrativa (cfr.
               penali per  il ritardo  nell’esecuzione  delle   Cons. Stato  29.10.2020 n. 6615).
               prestazioni contrattuali da parte dell’appaltatore
               commisurate ai giorni di ritardo e proporzionali   La clausola penale - in quanto prevista in funzione
               rispetto all’importo del contratto”.            di coercizione  all’esatto  adempimento  e come

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