Page 43 - MediAppalti, Anno XV - N. 1
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Il Punto Mediappalti
L’art. 126 del Dlgs. 36/2023 dispone che “I
Le stazioni appaltanti non contratti di appalto prevedono penali per il ritardo
hanno la facoltà discrezionale nell’esecuzione delle prestazioni contrattuali da
di irrogare penali nel caso di parte dell’appaltatore commisurate ai giorni di
inadempimento diverso dal ritardo, ritardo e proporzionali rispetto all’importo del
esse costituirebbero una clausola contratto o delle prestazioni contrattuali. Le
penali dovute per il ritardato adempimento sono
penale atipica (possibile in virtù calcolate in misura giornaliera compresa tra lo
dell’autonomia negoziale delle 0,3 per mille e l’1 per mille dell’ammontare
stazioni appaltante) che resta netto contrattuale, da determinare in
inidonea a produrre gli effetti relazione all’entità delle conseguenze legate
specifici stabiliti dal legislatore al ritardo, e non possono comunque superare,
per la clausola penale complessivamente, il 10 per cento di detto
ammontare netto contrattuale”.
Nell’ambito dei contratti pubblici, prima l’art.
113 bis co. 4 del D.lgs. 50/2016 e poi, in
maniera speculare, l’articolo 126 del D.lgs. n.
2. Le disposizioni applicabili e la natura 36/2023 dispongono quindi l’applicazione delle
delle penali penali a carico dell’esecutore nel solo e unico
caso di ritardo nell’esecuzione delle prestazioni.
Nell’ordinamento dei contratti pubblici, come Il legislatore non ha inteso estendere la
riporta la sentenza del Consiglio di Stato disciplina delle penali anche a ipotesi non
11.12.2014, n. 6094, la penale per gli appalti contemplate, quali l’ipotesi di inadempimento
di servizi e forniture non ha sempre trovato prevista nel Codice civile (cfr. Anac febbraio
una disciplina compiuta: l’art. 5 lett. m) del 2024). La stazione appaltante potrà applicare
Dlgs. 163/2006 demandava alla disciplina all’appaltatore nel caso di suo ritardo
regolamentare l’individuazione dell’entità delle nell’esecuzione del contratto e/o in caso di suo
penali e le modalità applicative. tempestivo, ma non corretto, adempimento.
Come giurisprudenza ha affermato “le penali
L’art. 298 del regolamento, approvato con non sono significative né comparabili, sul piano
d.p.r. 207/2010, stabiliva, come previsto della gravità, ai provvedimenti di risoluzione
dall’art. 5, lett. m) del Dlgs. 163/2006, che “I per inadempimento e alle gravi carenze
contratti precisano le penali da applicare nel nell’esecuzione di un contratto”.
caso di ritardato adempimento degli obblighi
contrattuali, in relazione alla tipologia, nonché Le penali, come già detto, di modesto importo
all’entità e alla complessità della prestazione, “rientrano nella fisiologica esecuzione di un
nonché al suo livello qualitativo”. contratto d’appalto per cui, se non riversate
in provvedimenti di risoluzione o, comunque,
Le penali restavano quindi disciplinate da sanzionatori, non necessitano di ostensione in
regolamenti e capitolati speciali in vigore per le altra procedura di gara, verificandosi, altrimenti,
singole amministrazioni e in via residuale dalla un ampliamento oltre ogni limite di quel che
disciplina del codice civile per la clausola penale la stazione appaltante deve sapere – e poi
(art. 1382 c.c.). valutare – di un operatore economico per poter
con questi concludere un contratto di appalto,
L’art. 113 bis del Dlgs. 50/2006 a sua volta in spregio ai principi di economicità, efficacia,
disponeva che “I contratti di appalto prevedono tempestività dell’azione amministrativa (cfr.
penali per il ritardo nell’esecuzione delle Cons. Stato 29.10.2020 n. 6615).
prestazioni contrattuali da parte dell’appaltatore
commisurate ai giorni di ritardo e proporzionali La clausola penale - in quanto prevista in funzione
rispetto all’importo del contratto”. di coercizione all’esatto adempimento e come
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