Page 17 - MediAppalti, Anno XV - N. 1
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Sotto la lente Mediappalti
Per far fronte a tale peculiarità la dottrina ha eccezionali e imprevedibili, non riconducibili
sviluppato il c.d “paradigma della specialità”, alla normale alea contrattuale, alle fluttuazioni
secondo cui il contratto pubblico, pur rientrando economiche ordinarie o al rischio di mercato, e
nella categoria generale del contratto d’appalto, tali da incidere significativamente sull’equilibrio
si configura come una species distinta, iniziale del contratto, la parte che subisce un
caratterizzata da un regime giuridico peculiare pregiudizio, senza aver volontariamente assunto
che ne condiziona la disciplina. tale rischio, può richiedere la rinegoziazione
delle condizioni contrattuali nel rispetto dei
Tale impostazione ha implicazioni rilevanti sulla principi di buona fede.
possibilità di applicare agli appalti pubblici gli
istituti di riequilibrio previsti dal codice civile, Gli oneri derivanti da tale rinegoziazione sono
come la risoluzione per eccessiva onerosità coperti attraverso le risorse disponibili nel
sopravvenuta (art. 1467 c.c.) e la revisione dei quadro economico dell’intervento, comprese le
prezzi (art. 1664 c.c.). somme accantonate per imprevisti e riserve,
e, se necessario, mediante l’utilizzo delle
Sul punto, la giurisprudenza ha chiarito che economie generate dal ribasso d’asta.
i contratti pubblici non sono integralmente
regolati dalle norme civilistiche, bensì da una
disciplina speciale che si pone in rapporto di
prevalenza rispetto alla normativa generale. Il principio di conservazione
dell’equilibrio contrattuale, previsto
Di conseguenza, il ricorso ai rimedi civilistici dall’art. 9 del d.lgs. 36/2023, trova
è ammesso solo nei limiti della compatibilità attuazione negli artt. 60 e 120,
con la regolamentazione di settore, rendendo che regolano la revisione dei
necessario individuare strumenti specifici di prezzi e la modifica dei contratti
riequilibrio all’interno della normativa sugli in caso di eventi che incidano
appalti pubblici.
significativamente sull’equilibrio
economico originario.
2. Il principio di conservazione
dell’equilibrio contrattuale
Il principio su cui poggia l’istituto della L’adeguamento delle condizioni contrattuali
revisione dei prezzi è quello di conservazione deve garantire il ripristino dell’equilibrio
dell’equilibrio contrattuale disciplinato dall’art. economico originario, così come determinato
9 del D.lgs 36/2023. dal bando di gara e dall’atto di aggiudicazione,
senza modificarne la struttura economica di
Tale principio è stato efficacemente definito fondo.
come “principio di secondo livello” o “principio-
regola” per differenziarlo dai “principi – valori” Se il verificarsi di tali eventi eccezionali
e cioè quelli di cui agli artt. 1, 2 e 3 del D.lgs comporta, anche solo temporaneamente, la
36/2023 (principio del risultato, il principio della parziale impossibilità di eseguire la prestazione
fiducia e il principio dell’accesso al mercato) contrattuale o la rende inutilizzabile per
che presentano un carattere di generalità e una delle parti, quest’ultima ha diritto a una
astrattezza assurgendo a veri e propri criteri riduzione proporzionata del corrispettivo, in
di interpretazione e di applicazione delle conformità all’art. 1464 del Codice Civile.
norme del Codice contribuendo a ‘liberare la
discrezionalità’, in vista dell’efficienza, efficacia Pertanto, le stazioni appaltanti e gli enti
ed economicità dell’azione amministrativa. concedenti promuovono l’inserimento di clausole
In base a quanto stabilito dall’articolo 9 del di rinegoziazione nei contratti, rendendole note
D.lgs 36/2023, qualora si verifichino eventi nei documenti di gara, soprattutto nei casi in cui
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