Page 20 - MediAppalti, Anno XV - N. 1
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Mediappalti                                                                         Sotto la lente






               Questo   impianto   normativo   qualifica   la   costo dell’opera, in aumento o in diminuzione,
               revisione prezzi come un vero e proprio diritto   superiore  al  3%  dell’importo  complessivo;  b)
               potestativo,  il  cui  esercizio  non  è  soggetto  a   una  variazione  del  costo  della  fornitura  o  del
               valutazioni discrezionali.                      servizio, in aumento o in diminuzione, superiore
                                                               al 5% dell’importo complessivo.
               Le implicazioni di tale assetto normativo sono
               profonde:                                       Per quanto concerne il quantum debeatur esso
                  1.  il  diritto  alla  revisione  prezzi  assume  la   è commisurato al 90% o all’80% a seconda che
                     natura di un diritto soggettivo pieno, con   si tratti di lavori oppure servizi o forniture.
                     una pretesa immediata all’aggiornamento
                     del corrispettivo;                        Da precisare che, rispetto all’assetto normativo
                  2. l’obbligo di inserire le clausole revisionali   precedente,  è  stato  chiarito  che  la  variazione
                     nei contratti può tradursi nella necessità di   opera  nella  misura  del  90%  o  dell’80%  del
                     specificare unicamente aspetti operativi,   valore eccedente la variazione del 3 o del 5 per
                     quali la frequenza del monitoraggio degli   cento,  perché  nella  versione  precedente  del
                     indici;                                   codice non era chiaro
                  3.  l’abolizione  di  ogni  discrezionalità
                     amministrativa impone una revisione del   Ai  fini  della  determinazione  delle  variazioni  di
                     riparto di giurisdizione: non essendovi più   costo e di prezzo, sono stati modificati i commi
                     margini di potere autoritativo in capo alla   3 e 4 dell’art. 60 e anche qui distinguendo tra
                     P.A., le controversie sulla revisione prezzi   contratti di lavori oppure servizi o forniture.
                     dovrebbero  rientrare  nella  giurisdizione
                     del Giudice Ordinario.                    Per  quanto  concerne  i  primi,  dovrà  essere
                                                               emanato  un  provvedimento  ministeriale,  da
                                                               adottare  sentito  l’ISTAT,  al  fine  di  individuare
                   5.  Le  modifiche  previste  dal  D.lgs     i singoli indici di costo delle lavorazioni, sulla
                      209/2024 (c.d. Correttivo)               base delle tipologie omogenee individuate nella
                                                               tabella A del nuovo allegato II.2-bis.
               Il  correttivo  ha  introdotto  rilevanti  modifiche
               all’art. 60, ridefinendo in modo significativo la   Per  quanto  concerne,  invece,  i  contratti  di
               disciplina della revisione dei prezzi negli appalti   servizi  e  forniture  gli  indici  di  cui  all’art.  60,
               pubblici.                                       comma 3, lett. b), del d.lgs. n. 36/2023 (prezzi
                                                               al consumo, prezzi alla produzione dell’industria
               Le  clausole  di  revisione  prezzi  trovano    e dei servizi, e retribuzioni contrattuali orarie)
               applicazione esclusivamente in relazione alle   possono  essere  applicati  anche  in  forma
               prestazioni o lavorazioni “oggetto del contratto”   disaggregata per adattarsi a servizi o forniture
               (comma 1).                                      che rientrano in più categorie CPV.

               Tali clausole si attivano al verificarsi di condizioni   Inoltre,  il  comma  4-ter  chiarisce  che:  (i)
               “oggettive” e in maniera automatica da parte    è  possibile  utilizzare  indici  settoriali  più
               della Stazione Appaltante, non necessitando di   specifici  al  posto  di  quelli  generali  quando
               alcuna istanza di parte ma, anzi, come si è detto   risultino  maggiormente rappresentativi  della
               supra,  con  dovere  di  monitoraggio  da  parte   realtà  economica  di  riferimento;  (ii)  non  è
               della Stazione Appaltante circa la variazione   obbligatorio inserire clausole di revisione prezzi
               degli indici. (cfr. Art. 3 dell’allegato II.2 bis).  nei documenti di gara per contratti già soggetti
                                                               a una propria indicizzazione settoriale.
               La  vera  novità  è  che  sia  l’an  debeatur  che  il
               quantum si differenziano a seconda che si tratti   Il comma 2-bis prevede una sorta di “clausola
               di lavori, servizi o forniture.                 facoltativa”  oltre  a  quanto  previsto  dal
               Relativamente  all’an  tali  condizioni  oggettive   comma 1.
               devono  determinare:  a)  una  variazione  del   In tali casi, infatti, le parti contrattuali possono

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