Page 20 - MediAppalti, Anno XV - N. 1
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Mediappalti Sotto la lente
Questo impianto normativo qualifica la costo dell’opera, in aumento o in diminuzione,
revisione prezzi come un vero e proprio diritto superiore al 3% dell’importo complessivo; b)
potestativo, il cui esercizio non è soggetto a una variazione del costo della fornitura o del
valutazioni discrezionali. servizio, in aumento o in diminuzione, superiore
al 5% dell’importo complessivo.
Le implicazioni di tale assetto normativo sono
profonde: Per quanto concerne il quantum debeatur esso
1. il diritto alla revisione prezzi assume la è commisurato al 90% o all’80% a seconda che
natura di un diritto soggettivo pieno, con si tratti di lavori oppure servizi o forniture.
una pretesa immediata all’aggiornamento
del corrispettivo; Da precisare che, rispetto all’assetto normativo
2. l’obbligo di inserire le clausole revisionali precedente, è stato chiarito che la variazione
nei contratti può tradursi nella necessità di opera nella misura del 90% o dell’80% del
specificare unicamente aspetti operativi, valore eccedente la variazione del 3 o del 5 per
quali la frequenza del monitoraggio degli cento, perché nella versione precedente del
indici; codice non era chiaro
3. l’abolizione di ogni discrezionalità
amministrativa impone una revisione del Ai fini della determinazione delle variazioni di
riparto di giurisdizione: non essendovi più costo e di prezzo, sono stati modificati i commi
margini di potere autoritativo in capo alla 3 e 4 dell’art. 60 e anche qui distinguendo tra
P.A., le controversie sulla revisione prezzi contratti di lavori oppure servizi o forniture.
dovrebbero rientrare nella giurisdizione
del Giudice Ordinario. Per quanto concerne i primi, dovrà essere
emanato un provvedimento ministeriale, da
adottare sentito l’ISTAT, al fine di individuare
5. Le modifiche previste dal D.lgs i singoli indici di costo delle lavorazioni, sulla
209/2024 (c.d. Correttivo) base delle tipologie omogenee individuate nella
tabella A del nuovo allegato II.2-bis.
Il correttivo ha introdotto rilevanti modifiche
all’art. 60, ridefinendo in modo significativo la Per quanto concerne, invece, i contratti di
disciplina della revisione dei prezzi negli appalti servizi e forniture gli indici di cui all’art. 60,
pubblici. comma 3, lett. b), del d.lgs. n. 36/2023 (prezzi
al consumo, prezzi alla produzione dell’industria
Le clausole di revisione prezzi trovano e dei servizi, e retribuzioni contrattuali orarie)
applicazione esclusivamente in relazione alle possono essere applicati anche in forma
prestazioni o lavorazioni “oggetto del contratto” disaggregata per adattarsi a servizi o forniture
(comma 1). che rientrano in più categorie CPV.
Tali clausole si attivano al verificarsi di condizioni Inoltre, il comma 4-ter chiarisce che: (i)
“oggettive” e in maniera automatica da parte è possibile utilizzare indici settoriali più
della Stazione Appaltante, non necessitando di specifici al posto di quelli generali quando
alcuna istanza di parte ma, anzi, come si è detto risultino maggiormente rappresentativi della
supra, con dovere di monitoraggio da parte realtà economica di riferimento; (ii) non è
della Stazione Appaltante circa la variazione obbligatorio inserire clausole di revisione prezzi
degli indici. (cfr. Art. 3 dell’allegato II.2 bis). nei documenti di gara per contratti già soggetti
a una propria indicizzazione settoriale.
La vera novità è che sia l’an debeatur che il
quantum si differenziano a seconda che si tratti Il comma 2-bis prevede una sorta di “clausola
di lavori, servizi o forniture. facoltativa” oltre a quanto previsto dal
Relativamente all’an tali condizioni oggettive comma 1.
devono determinare: a) una variazione del In tali casi, infatti, le parti contrattuali possono
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