Page 18 - MediAppalti, Anno XV - N. 1
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Mediappalti Sotto la lente
il contratto risulti, in ragione della sua durata, L’istituto della revisione dei prezzi – tipica
del contesto economico di riferimento o di altri “clausola esorbitante” rispetto al comune diritto
fattori, esposto a rischi significativi che possono contrattuale dei privati – ha attraversato negli
generare delle sopravvenienze. ultimi decenni una fase di “crisi” ed è stato
sottoposto a forti critiche per la sua incidenza
Il comma 5, di chiusura della disposizione, negativa sull’andamento dei costi gestionali
dispone l’attuazione del principio di delle amministrazioni, fino al punto da essere
conservazione dell’equilibrio contrattuale notevolmente ridimensionato nel suo ambito
rimandando altresì all’applicazione degli artt. applicativo (cfr. Consiglio di Stato, sez. III,
60 e 120 (concernenti, rispettivamente, la 13.07.2023 n. 6847)
revisione prezzi e la modifica dei contratti in
corso di esecuzione). Inizialmente, la Legge n. 724/1994, con
riferimento agli appalti di servizi e forniture
a esecuzione periodica o continuativa, aveva
3. La revisione prezzi: nozione ed previsto una revisione periodica dei prezzi
evoluzione basata su un’istruttoria condotta dalla stazione
appaltante, con il ricorso ai dati di mercato
Il concetto di “revisione dei prezzi”, introdotto rilevati dall’Istat. Questo meccanismo è stato
nell’ambito dei contratti pubblici, riveste una successivamente confermato dal d.lgs. n.
connotazione di notevole rilevanza giuridica e 163/2006, che prevedeva l’obbligo di inserire
normativa, che merita un’accurata disamina. nei contratti a esecuzione periodica una clausola
È imprescindibile, infatti, fare chiarezza revisionale.
sulla differenza semantica tra “revisione” e
“rinegoziazione”, la quale rivela fondamenti e
implicazioni distinti.
La revisione dei prezzi, pur essendo
Il termine “revisione”, dal latino revisio un intervento limitato a ristabilire
(derivante da revidere, ovvero “vedere di l’equilibrio contrattuale, si distingue
nuovo”), in ambito giuridico designa l’attività dalla rinegoziazione per la sua natura
di riesame e, se del caso, di adattamento di un non sostanziale. Tuttavia, la normativa
contratto o di un accordo alle mutate condizioni “emergenziale” ha reso necessario
economiche o fattuali, senza alterare in modo l’uso di meccanismi di revisione più
sostanziale gli elementi essenziali dell’atto.
A differenza della rinegoziazione, la revisione ampi, alimentando confusione tra i
non comporta un radicale mutamento delle due istituti.
condizioni contrattuali, ma si configura come un
atto di modifica parziale, teso al ristabilimento
dell’equilibrio originario tra le parti.
Tuttavia, il d.lgs. 50/2016 ha introdotto una
Nella disciplina dei contratti pubblici, la revisione disciplina più restrittiva, prevedendo che la
dei prezzi si colloca all’interno di un contesto revisione dei prezzi fosse facoltativa, legata a
giuridico caratterizzato dalla “specialità” dei requisiti specifici e subordinata a una rigorosa
rapporti con le pubbliche amministrazioni, che verifica dell’effettiva necessità di tale intervento
rende inapplicabili i principi del codice civile (con ruolo affidato al RUP).
(artt. 1467 ss., 1664, 1677, ecc.) e impone
l’adozione di regole ad hoc che restringano Dunque, nonostante il trend restrittivo,
la discrezionalità dell’amministrazione, l’esigenza di prevedere strumenti di revisione
vincolandola a presupposti sostanziali dei prezzi ha trovato una nuova legittimazione
e procedimentali ben definiti, a tutela in occasione di eventi eccezionali e
dell’economicità dell’azione amministrativa e imprevedibili, come la pandemia da Covid-19
del controllo della spesa pubblica. e le turbolenze dei mercati internazionali,
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