Page 19 - MediAppalti, Anno XV - N. 1
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Sotto la lente                                                                       Mediappalti






               causate  da  conflitti  bellici  come  quello  in   Con  riferimento  ai  presupposti,  il  Legislatore
               Ucraina. In tali casi, il Legislatore ha disposto,   ha sancito che la revisione debba attivarsi al
               attraverso norme speciali (D.L n. 77/2021 c.d.   verificarsi  di  “particolari  condizioni  di  natura
               “decreto  semplificazioni  bis”  convertito  con   oggettiva”, purché resti inalterata la “natura
               mod. in L. n. 108/2021; D.L. n. 50/2022 c.d.    generale del contratto”. Si rileva che, a
               “decreto  Aiuti”  convertito  con  modificazioni   differenza  della  rinegoziazione,  la  revisione
               dalla L. n. 91/2022) la possibilità di derogare   prezzi non postula la presenza di elementi di
               alle  disposizioni  generali  del  Codice  degli   imprevedibilità  o eccezionalità  degli  eventi
               appalti, per consentire il ripristino dell’equilibrio   sperequativi.  Ciò  che  legittima  il  ricorso
               contrattuale attraverso la revisione dei prezzi,   all’istituto,  dunque,  non  è  la  natura  della
               in  risposta  a  circostanze  straordinarie  che   causa destabilizzante, bensì l’entità dell’effetto
               abbiano  compromesso  l’equilibrio  finanziario   prodotto.
               iniziale del contratto.
                                                               Il Legislatore ha inoltre esplicitato la soglia di
               In  conclusione,  a  seguito  della  riforma  del   rilevanza dell’effetto sperequativo, disponendo
               2016, la giurisprudenza ha tentato di delineare   che l’adeguamento dei prezzi si attivi a fronte
               con  maggiore  precisione  la  distinzione  tra   di una variazione del costo dell’opera, della
               l’istituto della revisione dei prezzi e quello della   fornitura  o  del  servizio,  superiore  al  5%
               rinegoziazione. Tuttavia, la complessità delle   dell’importo complessivo, con un adeguamento
               situazioni concrete e la necessità di intervenire   nella misura dell’80% della variazione stessa.
               in circostanze straordinarie, come gli aumenti
               imprevisti  derivanti  da  fattori  esterni,  hanno
               determinato  una  sovrapposizione  concettuale
               tra i due istituti.                                  Il nuovo impianto normativo
                                                                 qualifica la revisione prezzi come
                                                                un vero e proprio diritto potestativo,
                   4. La revisione prezzi ex art. 60 D.lgs         il cui esercizio non è soggetto a
                      36/2023                                      valutazioni discrezionali e non
                                                                 postula la presenza di elementi di
               L’intervento      normativo       culminato
               nell’approvazione  del  nuovo  Codice  del  2023   imprevedibilità o eccezionalità degli
               ha  opportunamente  arginato  il  fenomeno                eventi sperequativi.
               precedentemente esposto, introducendo un
               riassetto  significativo  della  disciplina  della
               revisione prezzi.
                                                               L’elemento  maggiormente    distintivo  della
               In  questa  nuova  configurazione  codicistica,   riforma  del  2023  rispetto  alle  precedenti
               l’istituto revisionale si distingue nettamente   esperienze   normative   risiede   nel   forte
               dalle  altre  forme  di  modifica  contrattuale,   automatismo introdotto nella revisione prezzi.
               tant’è  che,  mentre  queste  ultime  trovano   Già dalla legge delega emergeva la volontà di
               collocazione all’art. 120 del d.lgs. 36/2023, la   configurare  l’istituto  come  un  meccanismo  di
               revisione prezzi assume una propria autonomia   indicizzazione  automatica,  senza  margini  di
               normativa nell’art. 60.                         discrezionalità da parte della P.A.

               Il  nuovo  quadro  regolatorio  non  si  limita  a   La proposta di correttivo all’art. 3 dell’allegato
               ripristinare  il  passato,  ma  segna  una  svolta   II.2-bis rafforza ulteriormente tale prospettiva,
               innovativa, infatti, il legislatore, ha reintrodotto   imponendo alle Stazioni Appaltanti il dovere di
               l’obbligo di inserire nei documenti di gara     monitorare  gli  indici  di  riferimento  e  attivare
               clausole  di  revisione  prezzi,  definendo  ex   automaticamente la revisione, senza necessità
               lege i presupposti e i parametri vincolanti per   di istanza di parte, ogniqualvolta la variazione
               l’attuazione dell’istituto.                     superi la soglia del 5%.

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