Page 19 - MediAppalti, Anno XV - N. 1
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Sotto la lente Mediappalti
causate da conflitti bellici come quello in Con riferimento ai presupposti, il Legislatore
Ucraina. In tali casi, il Legislatore ha disposto, ha sancito che la revisione debba attivarsi al
attraverso norme speciali (D.L n. 77/2021 c.d. verificarsi di “particolari condizioni di natura
“decreto semplificazioni bis” convertito con oggettiva”, purché resti inalterata la “natura
mod. in L. n. 108/2021; D.L. n. 50/2022 c.d. generale del contratto”. Si rileva che, a
“decreto Aiuti” convertito con modificazioni differenza della rinegoziazione, la revisione
dalla L. n. 91/2022) la possibilità di derogare prezzi non postula la presenza di elementi di
alle disposizioni generali del Codice degli imprevedibilità o eccezionalità degli eventi
appalti, per consentire il ripristino dell’equilibrio sperequativi. Ciò che legittima il ricorso
contrattuale attraverso la revisione dei prezzi, all’istituto, dunque, non è la natura della
in risposta a circostanze straordinarie che causa destabilizzante, bensì l’entità dell’effetto
abbiano compromesso l’equilibrio finanziario prodotto.
iniziale del contratto.
Il Legislatore ha inoltre esplicitato la soglia di
In conclusione, a seguito della riforma del rilevanza dell’effetto sperequativo, disponendo
2016, la giurisprudenza ha tentato di delineare che l’adeguamento dei prezzi si attivi a fronte
con maggiore precisione la distinzione tra di una variazione del costo dell’opera, della
l’istituto della revisione dei prezzi e quello della fornitura o del servizio, superiore al 5%
rinegoziazione. Tuttavia, la complessità delle dell’importo complessivo, con un adeguamento
situazioni concrete e la necessità di intervenire nella misura dell’80% della variazione stessa.
in circostanze straordinarie, come gli aumenti
imprevisti derivanti da fattori esterni, hanno
determinato una sovrapposizione concettuale
tra i due istituti. Il nuovo impianto normativo
qualifica la revisione prezzi come
un vero e proprio diritto potestativo,
4. La revisione prezzi ex art. 60 D.lgs il cui esercizio non è soggetto a
36/2023 valutazioni discrezionali e non
postula la presenza di elementi di
L’intervento normativo culminato
nell’approvazione del nuovo Codice del 2023 imprevedibilità o eccezionalità degli
ha opportunamente arginato il fenomeno eventi sperequativi.
precedentemente esposto, introducendo un
riassetto significativo della disciplina della
revisione prezzi.
L’elemento maggiormente distintivo della
In questa nuova configurazione codicistica, riforma del 2023 rispetto alle precedenti
l’istituto revisionale si distingue nettamente esperienze normative risiede nel forte
dalle altre forme di modifica contrattuale, automatismo introdotto nella revisione prezzi.
tant’è che, mentre queste ultime trovano Già dalla legge delega emergeva la volontà di
collocazione all’art. 120 del d.lgs. 36/2023, la configurare l’istituto come un meccanismo di
revisione prezzi assume una propria autonomia indicizzazione automatica, senza margini di
normativa nell’art. 60. discrezionalità da parte della P.A.
Il nuovo quadro regolatorio non si limita a La proposta di correttivo all’art. 3 dell’allegato
ripristinare il passato, ma segna una svolta II.2-bis rafforza ulteriormente tale prospettiva,
innovativa, infatti, il legislatore, ha reintrodotto imponendo alle Stazioni Appaltanti il dovere di
l’obbligo di inserire nei documenti di gara monitorare gli indici di riferimento e attivare
clausole di revisione prezzi, definendo ex automaticamente la revisione, senza necessità
lege i presupposti e i parametri vincolanti per di istanza di parte, ogniqualvolta la variazione
l’attuazione dell’istituto. superi la soglia del 5%.
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