Page 13 - MediAppalti, Anno XV - N. 1
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               Ancora,  sempre  recentemente,  il  T.A.R.  Lazio   Per  quanto  di  interesse  ai  fini  della  presente
               20  ha individuato nel subprocedimento di       analisi, la succitata procedura prevedeva un
               verifica dell’anomalia dell’offerta la sede in cui   importo  non  soggetto  a  ribasso  pari  a  euro
               misurare  l’incidenza  in  concreto  del  ribasso   304.710,78  ed  un  importo  soggetto  a  ribasso
               operato sulla componente del compenso e,        pari a euro 74.425,68.
               allo stesso tempo, sulle soglie minime stabilite   Il Disciplinare, inoltre, specificava che l’importo
               dalle tabelle ministeriali, dal momento che “un   posto a base d’asta, complessivamente pari
               ribasso  eccessivo,  tale  da  erodere  in  maniera   ad  euro  454.963,72  (euro  304.710,78+  euro
               significativa  la  componente  del  ‘compenso   74.425,68+  euro  75.827,29),  era  calcolato  in
               professionale’, ove non giustificato da adeguate   base alle tariffe professionali di cui al D.M. 17
               e convincenti motivazioni di fatto (...), potrebbe   giugno 2016.
               certamente  essere  valutato  dalla  stazione
               appaltante come indicativo di una scarsa        Si classificava primo in graduatoria l’operatore
               serietà  dell’offerta,  con  ogni  conseguente   che  presentava  un’offerta  al  ribasso pari al
               determinazione”.                                100%  della  componente  “spese  ed  oneri
                                                               accessori”, senza che la stazione appaltante
               Posti  questi  principi,  il  Collegio,  nell’ambito   avesse  proceduto  ad  una  verifica  circa
               del  contenzioso  incorso,  rileva  che  l’offerta   l’anomalia dell’offerta presentata.
               della  ricorrente  appariva  in  linea  con  quanto
               richiesto dalla normativa attuale che permette   Uno  dei  concorrenti  non  aggiudicatario  della
               di ribassare le sole “spese e oneri accessori”   procedura  di  gara  chiedeva  alla  stazione
               ma non il “compenso”. Non si ravvisa, quindi,   appaltante   di   procedere    all’esclusione
               alcun vincolo normativo che può impedire al     dell’operatore collocatosi primo in graduatoria
               concorrente di effettuare un ribasso del 100%   per  avere,  questo,  presentato  un  ribasso
               sulle voci cui la stessa stazione appaltante    integrale sulle spese.
               permetteva il ribasso.
                                                               Tale ribasso, sarebbe di per sé illegittimo,
               Da ultimo, si rimanda anche ad un’interessante   in  quando  operante  anche  sui  compensi
               pronuncia del T.A.R. Trento   che ha sottolineato   determinati ai sensi del DM 17 giugno 2016, i
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               l’impellente esigenza  di un  pronto  intervento   quali sarebbero, sempre a detta dell’operatore
               correttivo ad opera del Legislatore che mettesse   concorrente  non  aggiudicatario,  inderogabili  e
               fine ai continui dibattiti circa l’applicabilità della   non ribassabili, in virtù delle disposizioni in tema
               normativa  sull’equo  compenso  ai  contratti   di equo compenso di cui all’art. 41, comma 15 e
               pubblici.                                       all’Allegato I.13 del Codice, nonché della Legge
                                                               n. 49/2023.
               La  pronuncia  a  cui  ci  si  riferisce  si  inserisce
               nell’ambito di una procedura ad evidenza        La stazione appaltante, tuttavia, alla luce
               pubblica indetta dal Comune di Predazzo per     delle osservazioni e dei chiarimenti presentati,
               l’affidamento  del  servizio  di  “Progettazione   confermava l’aggiudicazione.
               di  fattibilità  tecnico  economica,  esecutiva,
               direzione lavori e coordinamento della sicurezza   La  questione  arrivava,  per  queste  ragioni  al
               in  fase  di  progettazione  ed  esecuzione”    T.A.R. Trento, al quale, quindi veniva richiesto di
               relativamente  ai  “Lavori  di  ristrutturazione   esprimersi in merito alla possibilità di procedere
               urbanistica  della  Piazza  SS  Filippo  e  Giacomo   o meno ad un ribasso dei compensi determinati
               a Predazzo”.                                    ai sensi del DM 17 giugno 2016.






               20. Sentenza T.A.R. Lazio, Roma, Sez. III quater, 14 novembre 2024, n. 20274.
               21. T.A.R. Trento, 17 dicembre 2024, n. 194.

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