Page 13 - MediAppalti, Anno XV - N. 1
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Ancora, sempre recentemente, il T.A.R. Lazio Per quanto di interesse ai fini della presente
20 ha individuato nel subprocedimento di analisi, la succitata procedura prevedeva un
verifica dell’anomalia dell’offerta la sede in cui importo non soggetto a ribasso pari a euro
misurare l’incidenza in concreto del ribasso 304.710,78 ed un importo soggetto a ribasso
operato sulla componente del compenso e, pari a euro 74.425,68.
allo stesso tempo, sulle soglie minime stabilite Il Disciplinare, inoltre, specificava che l’importo
dalle tabelle ministeriali, dal momento che “un posto a base d’asta, complessivamente pari
ribasso eccessivo, tale da erodere in maniera ad euro 454.963,72 (euro 304.710,78+ euro
significativa la componente del ‘compenso 74.425,68+ euro 75.827,29), era calcolato in
professionale’, ove non giustificato da adeguate base alle tariffe professionali di cui al D.M. 17
e convincenti motivazioni di fatto (...), potrebbe giugno 2016.
certamente essere valutato dalla stazione
appaltante come indicativo di una scarsa Si classificava primo in graduatoria l’operatore
serietà dell’offerta, con ogni conseguente che presentava un’offerta al ribasso pari al
determinazione”. 100% della componente “spese ed oneri
accessori”, senza che la stazione appaltante
Posti questi principi, il Collegio, nell’ambito avesse proceduto ad una verifica circa
del contenzioso incorso, rileva che l’offerta l’anomalia dell’offerta presentata.
della ricorrente appariva in linea con quanto
richiesto dalla normativa attuale che permette Uno dei concorrenti non aggiudicatario della
di ribassare le sole “spese e oneri accessori” procedura di gara chiedeva alla stazione
ma non il “compenso”. Non si ravvisa, quindi, appaltante di procedere all’esclusione
alcun vincolo normativo che può impedire al dell’operatore collocatosi primo in graduatoria
concorrente di effettuare un ribasso del 100% per avere, questo, presentato un ribasso
sulle voci cui la stessa stazione appaltante integrale sulle spese.
permetteva il ribasso.
Tale ribasso, sarebbe di per sé illegittimo,
Da ultimo, si rimanda anche ad un’interessante in quando operante anche sui compensi
pronuncia del T.A.R. Trento che ha sottolineato determinati ai sensi del DM 17 giugno 2016, i
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l’impellente esigenza di un pronto intervento quali sarebbero, sempre a detta dell’operatore
correttivo ad opera del Legislatore che mettesse concorrente non aggiudicatario, inderogabili e
fine ai continui dibattiti circa l’applicabilità della non ribassabili, in virtù delle disposizioni in tema
normativa sull’equo compenso ai contratti di equo compenso di cui all’art. 41, comma 15 e
pubblici. all’Allegato I.13 del Codice, nonché della Legge
n. 49/2023.
La pronuncia a cui ci si riferisce si inserisce
nell’ambito di una procedura ad evidenza La stazione appaltante, tuttavia, alla luce
pubblica indetta dal Comune di Predazzo per delle osservazioni e dei chiarimenti presentati,
l’affidamento del servizio di “Progettazione confermava l’aggiudicazione.
di fattibilità tecnico economica, esecutiva,
direzione lavori e coordinamento della sicurezza La questione arrivava, per queste ragioni al
in fase di progettazione ed esecuzione” T.A.R. Trento, al quale, quindi veniva richiesto di
relativamente ai “Lavori di ristrutturazione esprimersi in merito alla possibilità di procedere
urbanistica della Piazza SS Filippo e Giacomo o meno ad un ribasso dei compensi determinati
a Predazzo”. ai sensi del DM 17 giugno 2016.
20. Sentenza T.A.R. Lazio, Roma, Sez. III quater, 14 novembre 2024, n. 20274.
21. T.A.R. Trento, 17 dicembre 2024, n. 194.
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