Page 15 - MediAppalti, Anno XV - N. 1
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Il comma 15 bis rimanda, anzitutto, all’allegato Il comma 15 ter lascia ferme le disposizioni in
I.13, anch’esso di nuova formulazione e materia di esclusione delle offerte anomale,
risistemazione, per le modalità di determinazione mentre il successivo comma 15 quater, con
dei corrispettivi utilizzati dalle stazioni appaltanti riferimento ai contratti dei servizi di ingegneria
e dagli enti concedenti ai fini dell’individuazione e di architettura affidati ai sensi dell’articolo 50,
dell’importo da porre a base di gara per i comma 1, lettera b), precisa che i corrispettivi
contratti aggiudicati esclusivamente sulla base determinati secondo le modalità dell’allegato
del criterio dell’offerta economicamente più I.13 possono essere ridotti in percentuale,
vantaggiosa. comunque, non superiore al 20 per cento.
L’importo, precisa la norma, è da ritenersi Dunque, il Decreto correttivi sembrerebbe
comprensivo dei compensi, nonché delle spese aver definitivamente (e finalmente) posto fine
e degli oneri accessori, fissi e variabili. alle discussioni sul tema. In generale, per gli
affidamenti con valore sopra i 140.000 euro
Le stazioni appaltanti procedono solo il 35 per cento dell’importo posto a base di
all’aggiudicazione dei predetti contratti sulla gara è ribassabile.
base del criterio dell’offerta economicamente
più vantaggiosa nel rispetto dei seguenti criteri: Con riferimento, poi, nello specifico, ai contratti
a) per gli affidamenti di valore superiore ad di servizi e architettura e per gli affidamenti sotto
€ 140.000, per il 65 per cento dell’importo i 140.000 euro diventa ribassabile, sebbene nel
da porre a base di gara, è fisso e non limite del 20 per cento.
ribassabile, mentre il restante 35 per
cento può essere assoggettato a ribasso Venendo quindi all’allegato I.13, la modifica
in sede di presentazione delle offerte; introdotta dal Decreto Correttivi comporta
b) per gli affidamenti di valore inferiore ad € l’introduzione, in particolare all’art. 2, comma 5,
140.000, così come previsto dal comma della disposizione per cui, una volta determinato
15 quater dell’art. 41 del Codice, il l’importo da porre a base di gara, relativamente
ribasso può essere formulato nella misura agli appalti per cui è obbligatoria l’adozione
massima del 20 per cento dell’importo dei metodi e strumenti di gestione informativa
stimato dell’affidamento. digitale delle costruzioni, dovrà applicarsi un
incremento percentuale pari al 10 per cento
Con riferimento alla percentuale del 35 per sul complessivo di calcolo degli onorari e prima
cento, come detto, ribassabile, la norma rimette dell’applicazione della percentuale relativa alle
alla stazione appaltante la determinazione spese e oneri accessori.
del punteggio relativo all’offerta economica
secondo i metodi di calcolo di cui all’articolo Tali spese a loro volta sono calcolate anche
2-bis dell’allegato I.13 e l’individuazione di sull’incremento percentuale relativo all’adozione
un tetto massimo per il punteggio economico, dei metodi e strumenti di gestione informativa
entro il limite del 30 per cento. digitale .
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24. Per un commento alla modifica normativa si veda G. Oreto Progettazione: compenso e calcolo
punteggi offerta economica In LavoriPubblici.it, 10 gennaio 2025.
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