Page 11 - MediAppalti, Anno XV - N. 1
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In giurisprudenza, per un primo orientamento di anomalia dell’offerta, a evitare che il
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dovrebbe operare la eterointegrazione delle libero confronto competitivo comprometta
disposizioni di gara, con l’attuale normativa gli standard professionali e la qualità dei
introdotta con il Codice. In particolare, è stata servizi da rendere a favore della pubblica
affermata “l’applicabilità delle previsioni della L. amministrazione”. Inoltre, “imporre il rispetto
n. 49 del 2023 anche alla disciplina contenuta della norma sull’equo compenso soltanto
nel D.Lgs. n. 50 del 2016; [d’altronde] per le prestazioni rese dal professionista che
diversamente opinando, l’intervento normativo operi (e partecipi a una procedura a evidenza
in questione risulterebbe privo di reale efficacia pubblica) uti singuli avrebbe l’effetto di
sul mercato delle prestazioni d’opera intellettuale concretizzare una inammissibile disparità di
qualora il legislatore avesse inteso escludere trattamento tra quest’ultimo e i professionisti
i rapporti contrattuali tra i professionisti e la che, viceversa, operino (e concorrano)
Pubblica Amministrazione che, nel mercato del nell’ambito di società, associazioni o imprese, i
lavoro attuale, rappresentano una percentuale quali ultimi potrebbero in ipotesi trarre vantaggio
preponderante del totale dei rapporti contrattuali dalla mancata applicazione della normativa in
conclusi per la prestazione di tale tipologia” . materia di equo compenso e quindi praticare
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ribassi sui compensi (con la presentazione di
Tale considerazione, evidentemente, avrebbe offerte verosimilmente più “appetibili”).” 14
dovuto ritenersi applicabile anche al Codice:
“mediante l’interpretazione coordinata delle Pertanto, la natura “inderogabile” dell’equità
norme in materia di equo compenso e del del compenso, stabilito attraverso i parametri
codice dei contratti pubblici (nel caso in esame, normativi richiamati, e la natura imperativa
del D.Lgs. n. 50 del 2016, ma il ragionamento delle disposizioni previste dalla legge n. 49/2023
è analogo anche con riguardo al D.Lgs. n. 36 comporterebbero sempre secondo questo
del 2023) si può affermare che il compenso del primo orientamento, l’eterointegrazione delle
professionista sia soltanto una delle componenti clausole di gara che, eventualmente, dovessero
del “prezzo” determinato dall’Amministrazione permettere la riduzione della componente
come importo a base di gara, al quale si “compenso”. Questo aspetto, infatti, sarebbe
affiancano altre voci, relative in particolare alle sottratto alla libera discrezionalità delle stazioni
spese ed oneri accessori” . appaltanti.
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Il T.A.R. Lazio, sede di Roma, integrando tale Un secondo orientamento avalla la diversa
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tesi, ha ritenuto che la legge n. 49/2023, tesi della non applicabilità alle procedure
“oltre a perseguire obiettivi di protezione ad evidenza pubblica delle norme sull’equo
del professionista, mediante l’imposizione compenso.
di un’adeguata remunerazione per le In base a questa opzione interpretativa, nel
prestazioni da questi rese, contribuisce, tra dettaglio, “il sistema dei contratti pubblici,
l’altro, analogamente al richiamato giudizio senza frustrarne la sostanza proconcorrenziale
11. Si veda A Castelli, L’equo compenso nell’ambito dei contratti pubblici, 4 novembre 2024.
12. T.A.R. Veneto, Sez. III, 3 aprile 2024, n. 632.
13. Ibidem.
14. T.A.R. Lazio, Roma, Sez. V ter, 30 aprile 2024, n. 8580. Per un commento alla sentenza si veda
Giustamm, 2024, 6, con commento di M. Marchitelli, La legge sull’equo compenso si applica agli appalti
pubblici e in Giustizia Insieme, 3 luglio 2024, con nota di G. La Rosa, Nelle gare pubbliche per servizi di
ingegneria e architettura il compenso deve sempre essere equo (nota a T.A.R. Veneto, sez. III, 03 aprile
2024, n. 632 e T.A.R. Lazio Roma, sez. V ter, 30 aprile 2024, n. 8580).
15. Tra cui T.A.R. Campania Sez. Salerno del 16 luglio 2024 n. 1494; T.A.R. Calabria Sez. Reggio Calabria
del 25 luglio 2024 n. 483, per la cui analisi si veda M. Galletto e C. Pagliaroli, op. cit..
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