Page 10 - MediAppalti, Anno XV - N. 1
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               inferiori  al  minimo  tariffario.  Dall’altra  parte,   meccanismo dell’eterointegrazione del bando di
               però, il Codice dei contratti pubblici richiama i   gara e che, per tale via, possa essere disposta
               suddetti parametri ai fini della determinazione   l’esclusione di operatori economici che abbiano
               dell’importo a base di gara che, di regola, come   formulato  un  ribasso tale da  ridurre  la quota
               è  noto,  è  soggetto  a  ribasso  (!) .  La  Legge   parte del compenso professionale”  .
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               49/2023, sebbene successiva al Codice, non ha
               quindi  derogato  esplicitamente  allo  stesso, ai   Come suggerito in dottrina, se l’intenzione del
               sensi del relativo art. 227 del Codice  , pertanto   legislatore era quella di “chiudere il cerchio di
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               la stessa dovrebbe ritenersi applicabile anche ai   una quaestio davvero vexata”, la formulazione
               contratti pubblici.                             dell’art. 8, comma 2, non sembra aver sortito
                                                               l’effetto sperato, come dimostra il vivace dibattito
               Una  tale incertezza,  evidentemente,  impatta   che si è sviluppato sul tema, dal momento che la
               quotidianamente  sull’operare  delle  stazioni   possibilità di deroga alla disposizione in esame
               appaltanti, chiamate ad un compito ben oltre che   in  un  numero  indefinito  di  casi  eccezionali,
               delicato, prendendo  decisioni  e ad applicando   ha  ingenerato  diversi dubbi sulla portata  del
               delle disposizioni che, tuttavia, non appaiono né   principio  dell’equo  compenso  nell’ambito  dei
               chiare né coordinate tra loro.                  contratti  pubblici, anche  rispetto  alla  sanzione
               A  tale  proposito,  l’ANAC,  in un  suo  recente   di nullità comminata per i compensi inferiori agli
               parere,  evidenziando  la  forte  incertezza  del   importi stabiliti dai parametri professionali  .
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               quadro normativo vigente, ha sottolineato come
               la  stazione  appaltante  possa  legittimamente   C’è, tuttavia, chi ha ritenuto che alcun problema
               esercitare  la sua  discrezionalità in coerenza   dovrebbe porsi in termini di coordinamento tra
               con i principi che regolano l’evidenza pubblica,   le  succitate  disposizioni  dal  momento  che  la
               positivizzati  negli artt.  1,  2  e  3  del  Codice.   legge ‘posteriore’ è, agli effetti dell’art. 15 delle
               L’assenza  di chiare  indicazioni normative,    preleggi,  alla luce  del comma  2  dell’art.  229,
               secondo    l’Autorità,  e  di   orientamenti    quella  del  Codice,  pertanto  tutta  la  normativa
               giurisprudenziali  consolidati circa i rapporti   del nuovo Codice deve ritenersi vigente, anche
               tra  la  normativa  sull’equo  compenso  di  cui   nella parte del compenso per servizi tecnici, e
               alla  Legge  49/2023  e  le  procedure  di  gara   deve considerarsi abrogata  la normativa,  pur
               dirette  all’affidamento  di  servizi  di  ingegneria   entrata in vigore e penetrata (provvisoriamente)
               e architettura “impedisce che possa operare il   nel mondo del ‘pubblico’, della l. 49/2023 .
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               6. Sul punto si veda “Equo compenso e appalti pubblici: le regole per le gare di progettazione”, in Biblus,
               7 novembre 2024.
               7. L’art. 227 del Codice prevede che “Ogni intervento normativo incidente sulle disposizioni del codice
               e dei suoi allegati, o sulle materie dagli stessi disciplinate, è attuato mediante esplicita modifica,
               integrazione, deroga o sospensione delle specifiche disposizioni in essi contenute.”
               8. Da ultimo Parere funzione consultiva, n. 40 del 30 luglio 2024, ANAC; cfr. Delibera ANAC del 28
               febbraio 2024, n. 101.
               9. Così M. Galletto e C. Pagliaroli, Affidamento dei servizi di ingegneria e architettura ed equo compenso:
               alla ricerca di una convivenza equilibrata, in Urbanistica e appalti, n. 6, 1 novembre 2024, p. 795.
               Secondo le autrici, poi, “anche il rinvio effettuato dalla Relazione illustrativa all’art. 2229 c.c. ha destato
               qualche perplessità, perché, nel richiamare un incarico “personale”, rischia di prestarsi a interpretazioni
               eccessivamente restrittive che ne limiterebbero la portata alle sole prestazioni di natura intellettuale rese
               in favore della P.A. dal singolo professionista, privo di un’articolata organizzazione di mezzi e risorse, in
               spregio al principio di non discriminazione tra i diversi soggetti sulla base della forma giuridica assunta,
               codificato nell’art. 66, comma 1, del Codice dei contratti pubblici”.
               10. F. Botteon, Legge 49/23 sull’equo compenso vs. codice dei contratti: l’impatto (effettivo) della
               sentenza CGUE 25 gennaio 2024 n. 438/22 (nonché dello schema di disciplinare tipo sui servizi tecnici
               messo in consultazione dall’ANAC il 24.1.2024), in LexItalia.it, 12 febbraio 2024; Id., L’equo compenso
               nei servizi tecnici affidati dalla pubblica amministrazione e l’individuazione del diritto vigente: entrata in
               vigore o efficacia del codice?, in LexItalia.it, 20 ottobre 2023.

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