Page 8 - MediAppalti, Anno XV - N. 1
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Mediappalti                                                                           In Evidenza






                   1. La disciplina dell’equo compenso         Ai  sensi  dell’art.  3  della  Legge  49/2023  le
                      contenuta nella Legge  49/2023 e         clausole contrastanti con il dettato di legge sono
                      nel Codice  dei contratti  pubblici a    nulle. Nel dettaglio, sono nulle le clausole che
                      confronto. Cenni.                        prevedono:


               Espressamente la Legge 49/2023 definisce equo      •  un  compenso  inferiore  agli  importi
               compenso  “la  corresponsione  di un  compenso       stabiliti dai parametri per la liquidazione
               proporzionato  alla  quantità  e  alla  qualità  del   dei compensi dei professionisti iscritti agli
               lavoro svolto, al contenuto e alle caratteristiche   ordini o ai collegi professionali;
               della prestazione professionale”  .                •  il   divieto   per   il   professionista   di
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               La  legge  individua,  tramite  specifici  rinvii  a   pretendere  acconti  nel  corso  della
               norme  di settore  ,  delle regole  vincolanti per   prestazione    o    che     impongano
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               la  determinazione  del  compenso  spettante  ai     l’anticipazione di spese;  al cliente della
               professionisti.                                      facoltà  di  modificare  unilateralmente  le
                                                                    condizioni del contratto;
               Tali regole sono applicabili,  ai sensi dell’art.   •  la  facoltà  per  il  cliente  di  rifiutare  la
               2  della  Legge  49/2023,  (i)  ai  rapporti         stipulazione in forma scritta degli elementi
               professionali  aventi  ad  oggetto  prestazioni      essenziali del contratto;
               d’opera intellettuale di cui all’articolo 2230 del   •  la  facoltà  per  il  cliente  di  pretendere
               codice civile regolati da convenzioni concernenti    prestazioni aggiuntive che il professionista
               lo  svolgimento,  anche  in  forma  associata  o     deve eseguire a titolo gratuito;
               societaria,  delle  attività  professionali  prestate   •  l’anticipazione delle spese  a  carico  del
               in  favore  di  imprese  bancarie  e  assicurative   professionista.
               nonché  delle loro società  controllate,  delle
               loro mandatarie  e  delle imprese  che  nell’anno   Il  Codice,  invece,  nell’ambito  della
               precedente   al   conferimento   dell’incarico   contrattualistica pubblica, prevede il divieto della
               hanno occupato alle proprie dipendenze più di   gratuità  delle prestazioni d’opera  intellettuali,
               cinquanta lavoratori o hanno presentato ricavi   salvo che in casi eccezionali e previa adeguata
               annui superiori a 10 milioni di euro; (ii) a ogni   motivazione.
               tipo di accordo preparatorio o definitivo, purché
               vincolante  per  il  professionista  e,  infine,    (iii)   Inoltre,  l’art.  8 stabilisce espressamente  che,
               alle prestazioni rese dai professionisti in favore   salvo  i  predetti casi  eccezionali, la  pubblica
               della  pubblica amministrazione  e  delle società   amministrazione   è   tenuta   a   garantire,
               pubbliche.                                      comunque, l’applicazione del principio dell’equo





               1. La definizione di equo compenso recepisce quanto precedentemente sancito all’interno dell’art.
               19-quaterdecies, D.L. 26 ottobre 2017, n. 148.
               2. Per gli avvocati, il compenso deve essere conforme alle disposizioni di cui al Decreto del Ministero
               della Giustizia emanato ai sensi dell’articolo 13, comma 6, della legge 31 dicembre 2012, n. 247; per i
               professionisti iscritti agli ordini e collegi, il compenso deve essere conforme ai parametri di cui ai decreti
               ministeriali adottati ai sensi dell’articolo 9 del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito, con
               modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27; per le attività economiche, anche organizzate, volte alla
               prestazione di servizi o di opere a favore di terzi, esercitata abitualmente e prevalentemente mediante
               lavoro intellettuale, o comunque con il concorso di questo, il compenso deve essere parametrato in base
               ad apposito Decreto del Ministero delle imprese e del made in Italy. Rispetto alle professioni forensi, si
               evidenzia, sul tema, già esiste una disposizione che garantisce l’equo compenso. Si tratta dell’art. 13-
               bis della legge 31 dicembre 2012, n. 247, introdotto dall’art. 19-quaterdecies d.l. 16 ottobre 2017, n.
               148, che così dispone: “3. La pubblica amministrazione, in attuazione dei princìpi di trasparenza, buon
               andamento ed efficacia delle proprie attività, garantisce il principio dell’equo compenso in relazione alle
               prestazioni rese dai professionisti in esecuzione di incarichi conferiti dopo la data di entrata in vigore della
               legge di conversione del presente decreto”.

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