Page 8 - MediAppalti, Anno XV - N. 1
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Mediappalti In Evidenza
1. La disciplina dell’equo compenso Ai sensi dell’art. 3 della Legge 49/2023 le
contenuta nella Legge 49/2023 e clausole contrastanti con il dettato di legge sono
nel Codice dei contratti pubblici a nulle. Nel dettaglio, sono nulle le clausole che
confronto. Cenni. prevedono:
Espressamente la Legge 49/2023 definisce equo • un compenso inferiore agli importi
compenso “la corresponsione di un compenso stabiliti dai parametri per la liquidazione
proporzionato alla quantità e alla qualità del dei compensi dei professionisti iscritti agli
lavoro svolto, al contenuto e alle caratteristiche ordini o ai collegi professionali;
della prestazione professionale” . • il divieto per il professionista di
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La legge individua, tramite specifici rinvii a pretendere acconti nel corso della
norme di settore , delle regole vincolanti per prestazione o che impongano
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la determinazione del compenso spettante ai l’anticipazione di spese; al cliente della
professionisti. facoltà di modificare unilateralmente le
condizioni del contratto;
Tali regole sono applicabili, ai sensi dell’art. • la facoltà per il cliente di rifiutare la
2 della Legge 49/2023, (i) ai rapporti stipulazione in forma scritta degli elementi
professionali aventi ad oggetto prestazioni essenziali del contratto;
d’opera intellettuale di cui all’articolo 2230 del • la facoltà per il cliente di pretendere
codice civile regolati da convenzioni concernenti prestazioni aggiuntive che il professionista
lo svolgimento, anche in forma associata o deve eseguire a titolo gratuito;
societaria, delle attività professionali prestate • l’anticipazione delle spese a carico del
in favore di imprese bancarie e assicurative professionista.
nonché delle loro società controllate, delle
loro mandatarie e delle imprese che nell’anno Il Codice, invece, nell’ambito della
precedente al conferimento dell’incarico contrattualistica pubblica, prevede il divieto della
hanno occupato alle proprie dipendenze più di gratuità delle prestazioni d’opera intellettuali,
cinquanta lavoratori o hanno presentato ricavi salvo che in casi eccezionali e previa adeguata
annui superiori a 10 milioni di euro; (ii) a ogni motivazione.
tipo di accordo preparatorio o definitivo, purché
vincolante per il professionista e, infine, (iii) Inoltre, l’art. 8 stabilisce espressamente che,
alle prestazioni rese dai professionisti in favore salvo i predetti casi eccezionali, la pubblica
della pubblica amministrazione e delle società amministrazione è tenuta a garantire,
pubbliche. comunque, l’applicazione del principio dell’equo
1. La definizione di equo compenso recepisce quanto precedentemente sancito all’interno dell’art.
19-quaterdecies, D.L. 26 ottobre 2017, n. 148.
2. Per gli avvocati, il compenso deve essere conforme alle disposizioni di cui al Decreto del Ministero
della Giustizia emanato ai sensi dell’articolo 13, comma 6, della legge 31 dicembre 2012, n. 247; per i
professionisti iscritti agli ordini e collegi, il compenso deve essere conforme ai parametri di cui ai decreti
ministeriali adottati ai sensi dell’articolo 9 del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito, con
modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27; per le attività economiche, anche organizzate, volte alla
prestazione di servizi o di opere a favore di terzi, esercitata abitualmente e prevalentemente mediante
lavoro intellettuale, o comunque con il concorso di questo, il compenso deve essere parametrato in base
ad apposito Decreto del Ministero delle imprese e del made in Italy. Rispetto alle professioni forensi, si
evidenzia, sul tema, già esiste una disposizione che garantisce l’equo compenso. Si tratta dell’art. 13-
bis della legge 31 dicembre 2012, n. 247, introdotto dall’art. 19-quaterdecies d.l. 16 ottobre 2017, n.
148, che così dispone: “3. La pubblica amministrazione, in attuazione dei princìpi di trasparenza, buon
andamento ed efficacia delle proprie attività, garantisce il principio dell’equo compenso in relazione alle
prestazioni rese dai professionisti in esecuzione di incarichi conferiti dopo la data di entrata in vigore della
legge di conversione del presente decreto”.
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