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Mediappalti Pareri & Sentenze
TAR Lazio, Roma, Sez. III ter, 29/11/2021, n. 12322
Gravi illeciti professionali: Non sussiste un onere motivazionale circa le ragioni alla base del giudizio
discrezionale di affidabilità espresso dalla stazione appaltante, essendo sufficiente una motivazione
implicita o per facta concludentia con l’ammissione dell’operatore alla gara
“… va ribadito quanto già rilevato in sede cautelare, non ravvisandosi nella specie un onere motivazionale
circa le ragioni alla base del giudizio discrezionale di affidabilità del RTI espresso dalla stazione appaltante,
essendo sufficiente una motivazione implicita o per facta concludentia con l’ammissione dell’operatore alla
gara.
Nel caso in esame non è infatti mancato il momento valutativo da parte dell’Amministrazione circa
l’affidabilità e integrità del controinteressato, avendo questa proceduto, in sede di verifica amministrativa
dei primi due concorrenti graduati, a richiedere ai sensi dell’art. 83, comma 9, del d.lgs. n. 50/2016 ogni
documentazione utile relativa alle circostanze e pendenze giudiziarie menzionate dal RTI, ritenendo poi
sufficienti i chiarimenti forniti.
Pertanto, va ribadito l’orientamento giurisprudenziale secondo cui “non è rilevante che sia mancata
l’esplicitazione delle ragioni del giudizio positivo da parte dell’amministrazione, potendo risultare il
convincimento della stazione appaltante anche soltanto dal provvedimento favorevole all’impresa, purché
si accerti che abbia acquisito tutti i dati utili ai fini della verifica del possesso dei requisiti di moralità
professionale” (Consiglio di Stato, sentenza n. 2350/2021).”
Consiglio di Stato, Sez. III, 25/11/2021, n. 7892
Il concorrente che ha impugnato gli atti della procedura di gara precedenti l’aggiudicazione è tenuto
ad impugnare anche il provvedimento di aggiudicazione sopravvenuto nel corso del giudizio, a pena di
improcedibilità del ricorso per sopravvenuta carenza di interesse
“è principio assolutamente consolidato nella giurisprudenza amministrativa che il concorrente che abbia
impugnato gli atti della procedura di gara precedenti l’aggiudicazione (il provvedimento che abbia disposto
la sua esclusione dalla gara o l’ammissione altrui) sia tenuto ad impugnare anche il provvedimento di
aggiudicazione sopravvenuto nel corso del giudizio, a pena di improcedibilità del ricorso per sopravvenuta
carenza di interesse (ex multis, Cons. Stato, sez. V, 2 settembre 2019, n. 6066; V, 31 luglio 2019, n.
5420; V, 22 luglio 2019, n. 5170; V, 16 luglio 2018, n. 4304; III, 18 aprile 2019, n. 2534; V, 4 febbraio
2019, n. 830). L’utilità finale che l’operatore economico intende conseguire attraverso il giudizio avverso
gli atti della procedura di aggiudicazione è l’affidamento dell’appalto, quale che sia il provvedimento
impugnato e, nel caso di atto diverso dall’aggiudicazione, indipendentemente dall’utilità strumentale
immediatamente perseguita, così che l’eliminazione dell’aggiudicazione della gara in favore di altro
concorrente è indispensabile. D’altra parte l’autonomia funzionale del provvedimento di aggiudicazione
rispetto agli altri atti della procedura di gara e la sua peculiare natura giuridica di atto di non mero riscontro
della legittimità formale del procedimento, ma approvativo dello stesso, non consente di ipotizzare che
le eventuali illegittimità riscontrate in uno qualsiasi degli atti della predetta procedura di gara abbia un
effetto automaticamente caducante, che ne renda inutile la relativa impugnazione” (cfr. Consiglio di Stato,
-OMISSIS-).”
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