Page 58 - MediAppalti, Anno XI - N. 9
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Mediappalti                                                                     Pareri & Sentenze






               TAR Lazio, Roma, Sez. III ter, 29/11/2021, n. 12322

               Gravi illeciti  professionali:  Non  sussiste un  onere  motivazionale  circa  le ragioni  alla base  del giudizio
               discrezionale  di  affidabilità  espresso  dalla  stazione  appaltante,  essendo  sufficiente  una  motivazione
               implicita o per facta concludentia con l’ammissione dell’operatore alla gara

               “… va ribadito quanto già rilevato in sede cautelare, non ravvisandosi nella specie un onere motivazionale
               circa le ragioni alla base del giudizio discrezionale di affidabilità del RTI espresso dalla stazione appaltante,
               essendo sufficiente una motivazione implicita o per facta concludentia con l’ammissione dell’operatore alla
               gara.
               Nel  caso  in  esame  non  è  infatti  mancato  il  momento  valutativo  da  parte  dell’Amministrazione  circa
               l’affidabilità e integrità del controinteressato, avendo questa proceduto, in sede di verifica amministrativa
               dei primi due concorrenti graduati, a richiedere ai sensi dell’art. 83, comma 9, del d.lgs. n. 50/2016 ogni
               documentazione utile relativa alle circostanze e pendenze giudiziarie menzionate dal RTI, ritenendo poi
               sufficienti i chiarimenti forniti.
               Pertanto,  va  ribadito l’orientamento  giurisprudenziale secondo  cui “non  è  rilevante  che  sia mancata
               l’esplicitazione  delle ragioni del giudizio  positivo da parte dell’amministrazione,  potendo  risultare  il
               convincimento della stazione appaltante anche soltanto dal provvedimento favorevole all’impresa, purché
               si  accerti  che  abbia  acquisito  tutti  i  dati  utili  ai  fini  della  verifica  del  possesso  dei  requisiti  di  moralità
               professionale” (Consiglio di Stato, sentenza n. 2350/2021).”





               Consiglio di Stato, Sez. III, 25/11/2021, n. 7892

               Il concorrente  che  ha  impugnato  gli atti  della  procedura  di gara  precedenti  l’aggiudicazione  è  tenuto
               ad impugnare anche il provvedimento di aggiudicazione sopravvenuto nel corso del giudizio, a pena di
               improcedibilità del ricorso per sopravvenuta carenza di interesse

               “è principio assolutamente consolidato nella giurisprudenza amministrativa che il concorrente che abbia
               impugnato gli atti della procedura di gara precedenti l’aggiudicazione (il provvedimento che abbia disposto
               la  sua  esclusione  dalla  gara  o  l’ammissione  altrui)  sia  tenuto  ad  impugnare  anche  il provvedimento  di
               aggiudicazione sopravvenuto nel corso del giudizio, a pena di improcedibilità del ricorso per sopravvenuta
               carenza di interesse (ex multis, Cons. Stato, sez. V, 2 settembre 2019, n. 6066; V, 31 luglio 2019, n.
               5420; V, 22 luglio 2019, n. 5170; V, 16 luglio 2018, n. 4304; III, 18 aprile 2019, n. 2534; V, 4 febbraio
               2019, n. 830). L’utilità finale che l’operatore economico intende conseguire attraverso il giudizio avverso
               gli  atti  della  procedura  di  aggiudicazione  è  l’affidamento  dell’appalto,  quale  che  sia  il  provvedimento
               impugnato  e,  nel  caso  di atto  diverso  dall’aggiudicazione,  indipendentemente  dall’utilità strumentale
               immediatamente  perseguita,  così  che  l’eliminazione  dell’aggiudicazione  della  gara  in  favore  di  altro
               concorrente  è  indispensabile.  D’altra  parte  l’autonomia  funzionale  del  provvedimento  di  aggiudicazione
               rispetto agli altri atti della procedura di gara e la sua peculiare natura giuridica di atto di non mero riscontro
               della legittimità formale del procedimento, ma approvativo dello stesso, non consente di ipotizzare che
               le eventuali illegittimità riscontrate in uno qualsiasi degli atti della predetta procedura di gara abbia un
               effetto automaticamente caducante, che ne renda inutile la relativa impugnazione” (cfr. Consiglio di Stato,
               -OMISSIS-).”











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