Page 56 - MediAppalti, Anno XI - N. 9
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               L’applicazione di tale disposizione presuppone   Il Tar respinge anche tale primo motivo sulla base
               infatti  –  evidenzia  il  TAR  -  la  sussistenza  di  un   di una  attenta  analisi dei diversi  provvedimenti
               rapporto  di  avvalimento  tra  il concorrente  e  il   normativi  che  si sono  susseguiti,  nell’ambito
               soggetto  da  sostituire,  rapporto  che  non  ricorre   della legislazione  relativa  alla attuale  emergenza
               nel caso  di specie  in cui la Stazione  appaltante   pandemica,  in  tema  di proroga  della  validità dei
               ha  invece  considerato  il costituendo  RTI  come   titoli  e  provvedimenti  per  effetto  della  proroga
               “indicato”  ai  fini  dell’ammissione  del  ricorrente   dello stato di emergenza.
               stesso  alle  successive  fasi  della  procedura,
               ritenendo altrimenti violata la disciplina in materia   Difatti una delle norme più rilevanti riguardanti gli
               avvalimento.                                    appalti nella fase dell’emergenza sanitaria è quella
                                                               di cui all’art. 1, comma 4, del DL 30 luglio 2020,
               Tale  “qualificazione”  del  rapporto  tra  il  ricorrente   n. 83 (convertito, con modificazioni, dalla legge 25
               e  il  RTI  non  è  stata  specificamente  contestata   settembre 2020, n. 124): secondo tale norma «I
               dal  ricorrente  stesso,  il  quale  si  è  limitato  a   termini previsti da disposizioni legislative diverse
               censurare le valutazioni della Stazione appaltante,   da  quelle individuate  nell’allegato  1,  connessi  o
               evidenziando  unicamente  che  il  requisito  di   correlati alla cessazione dello stato di emergenza
               idoneità  professionale  previsto  doveva  essere   dichiarato con delibera del Consiglio dei Ministri del
               necessariamente  posseduto  dal  RTI  impegnatosi   31  gennaio  2020,  non  sono  modificati  a  seguito
               all’esecuzione  delle  prestazioni;  al  riguardo   della  proroga  del  predetto  stato  di  emergenza,
               occorre comunque precisare che la giurisprudenza   deliberata  dal Consiglio  dei Ministri il  29  luglio
               ha  costantemente  escluso  l’avvalimento  per  i   2020, e la loro scadenza resta riferita al 31 luglio
               requisiti di idoneità professionale di cui all’art. 83,   2020».
               comma 1, lett. a), del d.lgs. n. 50/2016 e pertanto
               la  censura,  per  come  formulata,  non  è  idonea  a   Non essendo  la disposizione  di cui all’art.  103,
               scalfire le valutazioni dell’Amministrazione.   comma 2, del DL n. 18/2020 ricompresa nell’elenco
               Di  conseguenza,  la  configurazione  del  rapporto   di cui al citato allegato 1, la scadenza dalla stessa
               tra  ricorrente  e  costituendo  RTP in termini di   prevista  –  a  detta  del  TAR  -    resta  riferita  al  31
               indicazione anziché  di avvalimento  esclude    luglio  2020  ovvero  alla scadenza  originaria  dello
               l’applicazione dell’art.  89,  comma  3,  del citato   stato  di  emergenza,  con  la  conseguenza,  ai  fini
               decreto e della ipotesi di sostituzione ivi prevista.  della censura in esame, che la validità dei DURC
               In  ogni caso,  tale  sostituzione  incontrerebbe   in scadenza tra il 31 gennaio 2020 e il 31 luglio
               il  limite  dell’immodificabilità  dell’offerta  sopra   2020  non  risente  delle  proroghe  dello stato  di
               rilevato,  valido  anche  in  ipotesi  di sostituzione   emergenza  e  resta  così  fissata  al  novantesimo
               dell’ausiliaria (cfr. Consiglio di Stato n. 5563/2021   giorno successivo al 31 luglio 2020 ovvero al 29
               e giurisprudenza europea ivi citata).           ottobre 2020.

                                                               Ciò risulterebbe confermato dall’art. 3 bis, comma
                    6. Excursus sulle proroghe dei termini di   2, del d.l. n. 125/2020; a fronte dell’ampliamento
                      validità del DURC                        dell’ambito di applicazione dell’art. 103, comma 2,
                                                               del  d.l.  n.  18/2020  a  tutti  i  certificati,  attestati,
               Pur  esulando  dal  tema  in analisi,  pare  utile   permessi,  concessioni, autorizzazioni  e atti
               soffermarsi sulla ricostruzione operata dal TAR della   abilitativi comunque denominati, compresi i termini
               normativa  vigente  riguardante  le proroghe  degli   di inizio e di ultimazione dei lavori in scadenza tra
               adempimenti  dovuti  alla  emergenza  pandemica.   il 31 gennaio 2020 e la data della dichiarazione di
               Con il primo motivo di ricorso si eccepiva infatti la   cessazione dello stato di emergenza epidemiologica
               violazione della normativa adottata in ragione della   da COVID-19, l’art. 103 ne ha escluso l’applicazione
               epidemia  in corso  (art.  103  del d.l.  n.  18/2020)   ai  DURC  che  continuano  ad  essere  assoggettati
               che, nel testo vigente tra il 19 luglio 2020 e il 3   alla  disciplina ordinaria,  presupponendo  pertanto
               dicembre  2020,  ha  prorogato  ex  lege  la  validità   la già avvenuta riconduzione della disciplina della
               del  DURC  del  17  marzo  2020,  con  conseguente   validità dei citati documenti al regime ordinario.
               regolarità  della  posizione  della  consorziata
               esecutrice in questione alla data di partecipazione
               alla gara ed aggiudicazione;

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