Page 56 - MediAppalti, Anno XI - N. 9
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Mediappalti Il Punto
L’applicazione di tale disposizione presuppone Il Tar respinge anche tale primo motivo sulla base
infatti – evidenzia il TAR - la sussistenza di un di una attenta analisi dei diversi provvedimenti
rapporto di avvalimento tra il concorrente e il normativi che si sono susseguiti, nell’ambito
soggetto da sostituire, rapporto che non ricorre della legislazione relativa alla attuale emergenza
nel caso di specie in cui la Stazione appaltante pandemica, in tema di proroga della validità dei
ha invece considerato il costituendo RTI come titoli e provvedimenti per effetto della proroga
“indicato” ai fini dell’ammissione del ricorrente dello stato di emergenza.
stesso alle successive fasi della procedura,
ritenendo altrimenti violata la disciplina in materia Difatti una delle norme più rilevanti riguardanti gli
avvalimento. appalti nella fase dell’emergenza sanitaria è quella
di cui all’art. 1, comma 4, del DL 30 luglio 2020,
Tale “qualificazione” del rapporto tra il ricorrente n. 83 (convertito, con modificazioni, dalla legge 25
e il RTI non è stata specificamente contestata settembre 2020, n. 124): secondo tale norma «I
dal ricorrente stesso, il quale si è limitato a termini previsti da disposizioni legislative diverse
censurare le valutazioni della Stazione appaltante, da quelle individuate nell’allegato 1, connessi o
evidenziando unicamente che il requisito di correlati alla cessazione dello stato di emergenza
idoneità professionale previsto doveva essere dichiarato con delibera del Consiglio dei Ministri del
necessariamente posseduto dal RTI impegnatosi 31 gennaio 2020, non sono modificati a seguito
all’esecuzione delle prestazioni; al riguardo della proroga del predetto stato di emergenza,
occorre comunque precisare che la giurisprudenza deliberata dal Consiglio dei Ministri il 29 luglio
ha costantemente escluso l’avvalimento per i 2020, e la loro scadenza resta riferita al 31 luglio
requisiti di idoneità professionale di cui all’art. 83, 2020».
comma 1, lett. a), del d.lgs. n. 50/2016 e pertanto
la censura, per come formulata, non è idonea a Non essendo la disposizione di cui all’art. 103,
scalfire le valutazioni dell’Amministrazione. comma 2, del DL n. 18/2020 ricompresa nell’elenco
Di conseguenza, la configurazione del rapporto di cui al citato allegato 1, la scadenza dalla stessa
tra ricorrente e costituendo RTP in termini di prevista – a detta del TAR - resta riferita al 31
indicazione anziché di avvalimento esclude luglio 2020 ovvero alla scadenza originaria dello
l’applicazione dell’art. 89, comma 3, del citato stato di emergenza, con la conseguenza, ai fini
decreto e della ipotesi di sostituzione ivi prevista. della censura in esame, che la validità dei DURC
In ogni caso, tale sostituzione incontrerebbe in scadenza tra il 31 gennaio 2020 e il 31 luglio
il limite dell’immodificabilità dell’offerta sopra 2020 non risente delle proroghe dello stato di
rilevato, valido anche in ipotesi di sostituzione emergenza e resta così fissata al novantesimo
dell’ausiliaria (cfr. Consiglio di Stato n. 5563/2021 giorno successivo al 31 luglio 2020 ovvero al 29
e giurisprudenza europea ivi citata). ottobre 2020.
Ciò risulterebbe confermato dall’art. 3 bis, comma
6. Excursus sulle proroghe dei termini di 2, del d.l. n. 125/2020; a fronte dell’ampliamento
validità del DURC dell’ambito di applicazione dell’art. 103, comma 2,
del d.l. n. 18/2020 a tutti i certificati, attestati,
Pur esulando dal tema in analisi, pare utile permessi, concessioni, autorizzazioni e atti
soffermarsi sulla ricostruzione operata dal TAR della abilitativi comunque denominati, compresi i termini
normativa vigente riguardante le proroghe degli di inizio e di ultimazione dei lavori in scadenza tra
adempimenti dovuti alla emergenza pandemica. il 31 gennaio 2020 e la data della dichiarazione di
Con il primo motivo di ricorso si eccepiva infatti la cessazione dello stato di emergenza epidemiologica
violazione della normativa adottata in ragione della da COVID-19, l’art. 103 ne ha escluso l’applicazione
epidemia in corso (art. 103 del d.l. n. 18/2020) ai DURC che continuano ad essere assoggettati
che, nel testo vigente tra il 19 luglio 2020 e il 3 alla disciplina ordinaria, presupponendo pertanto
dicembre 2020, ha prorogato ex lege la validità la già avvenuta riconduzione della disciplina della
del DURC del 17 marzo 2020, con conseguente validità dei citati documenti al regime ordinario.
regolarità della posizione della consorziata
esecutrice in questione alla data di partecipazione
alla gara ed aggiudicazione;
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