Page 57 - MediAppalti, Anno XI - N. 9
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Pareri & Sentenze                                                                    Mediappalti





               Pareri &                     PARERI

               Sentenze                       E SEN
                                                TENZE



































               Tar Campania, Sez. VIII, 30/11/2021, n. 7692

               La pubblicità delle sedute di gara telematica

               “ … l’ applicazione del principio di pubblicità, quale diretto corollario del principio di trasparenza - come
               momento indefettibile e qualificante delle procedure di evidenza pubblica - va nondimeno declinato alla
               luce delle nuove modalità di svolgimento delle gara, che passano, pressoché interamente, su piattaforme
               informatiche che garantiscono la piena tracciabilità dei dati immessi in procedura e della tempistica del
               relativo  trattamento;  i  flussi  di  dati  inseriti  dai  singoli  operatori  partecipanti  possono  essere  dunque
               integralmente controllati, garantendo un’immediata e diretta verifica della data di confezionamento dei
               documenti  trasmessi,  della  loro  acquisizione  e  di  ogni  eventuale  tentativo  di  modifica;  la  garanzia  di
               conservazione  dell’integrità  degli  atti  (files  contenenti  la  documentazione  amministrativa  e  l’offerta)  è
               dunque insita, a monte, nelle stesse modalità telematiche di svolgimento e neppure richiederebbero, a
               rigore, una seduta “pubblica” per l’apertura delle offerte, già assicurata dalle dette peculiarità di svolgimento
               (cfr. Cons. di Stato, III, n. 627/2021), che di fatto rendono conoscibili tutte le fasi della procedura e tutti gli
               atti che in essa sono confluiti, con piena garanzia di immodificabilità, segretezza e inviolabilità delle offerte.
               Come già osservato dal Consiglio di Stato (V, n. 5388/2017), il principio di pubblicità delle sedute deve
               essere rapportato non ai canoni storici che hanno guidato l’applicazione dello stesso, quanto piuttosto alle
               peculiarità e specificità che l’evoluzione tecnologica ha consentito di mettere a disposizione delle procedure
               di gara telematiche, in ragione del fatto che la piattaforma elettronica che ha supportato le varie fasi di gara
               assicura l’intangibilità del contenuto delle offerte (indipendentemente o meno della presenza o meno del
               pubblico), posto che ogni operazione compiuta risulta essere naturalmente tracciata dal sistema elettronico
               senza  possibilità  di  alterazioni;  in  altri  termini,  è  garantita  non  solo  la  tracciabilità  di  tutte  le  fasi  ma
               proprio l’inviolabilità delle buste elettroniche contenenti le offerte e l’incorruttibilità di ciascun documento
               presentato, come confermato, peraltro, dal fatto che lo stesso Codice dei Contratti non contiene alcuna
               norma che preveda l’obbligo della seduta pubblica telematica.”

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