Page 57 - MediAppalti, Anno XI - N. 9
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Pareri & Sentenze Mediappalti
Pareri & PARERI
Sentenze E SEN
TENZE
Tar Campania, Sez. VIII, 30/11/2021, n. 7692
La pubblicità delle sedute di gara telematica
“ … l’ applicazione del principio di pubblicità, quale diretto corollario del principio di trasparenza - come
momento indefettibile e qualificante delle procedure di evidenza pubblica - va nondimeno declinato alla
luce delle nuove modalità di svolgimento delle gara, che passano, pressoché interamente, su piattaforme
informatiche che garantiscono la piena tracciabilità dei dati immessi in procedura e della tempistica del
relativo trattamento; i flussi di dati inseriti dai singoli operatori partecipanti possono essere dunque
integralmente controllati, garantendo un’immediata e diretta verifica della data di confezionamento dei
documenti trasmessi, della loro acquisizione e di ogni eventuale tentativo di modifica; la garanzia di
conservazione dell’integrità degli atti (files contenenti la documentazione amministrativa e l’offerta) è
dunque insita, a monte, nelle stesse modalità telematiche di svolgimento e neppure richiederebbero, a
rigore, una seduta “pubblica” per l’apertura delle offerte, già assicurata dalle dette peculiarità di svolgimento
(cfr. Cons. di Stato, III, n. 627/2021), che di fatto rendono conoscibili tutte le fasi della procedura e tutti gli
atti che in essa sono confluiti, con piena garanzia di immodificabilità, segretezza e inviolabilità delle offerte.
Come già osservato dal Consiglio di Stato (V, n. 5388/2017), il principio di pubblicità delle sedute deve
essere rapportato non ai canoni storici che hanno guidato l’applicazione dello stesso, quanto piuttosto alle
peculiarità e specificità che l’evoluzione tecnologica ha consentito di mettere a disposizione delle procedure
di gara telematiche, in ragione del fatto che la piattaforma elettronica che ha supportato le varie fasi di gara
assicura l’intangibilità del contenuto delle offerte (indipendentemente o meno della presenza o meno del
pubblico), posto che ogni operazione compiuta risulta essere naturalmente tracciata dal sistema elettronico
senza possibilità di alterazioni; in altri termini, è garantita non solo la tracciabilità di tutte le fasi ma
proprio l’inviolabilità delle buste elettroniche contenenti le offerte e l’incorruttibilità di ciascun documento
presentato, come confermato, peraltro, dal fatto che lo stesso Codice dei Contratti non contiene alcuna
norma che preveda l’obbligo della seduta pubblica telematica.”
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