Page 61 - MediAppalti, Anno XI - N. 9
P. 61
Pareri & Sentenze Mediappalti
effettiva e concreta del requisito medesimo alla gara stessa. .... muovendo sempre dalla evidenziata non
frazionabilità del servizio, il Collegio ritiene che detta “non frazionabilità” non può essere interpretata
nel senso che ciascun componente del raggruppamento debba possedere il requisito per intero; tale
conclusione si porrebbe, infatti, in contrasto con la logica del raggruppamento stesso, diretta a garantire
la massima partecipazione alla gara. È sufficiente, invece, che tale requisito sia posseduto per intero da un
singolo componente del raggruppamento”.
TAR Campania, Napoli, Sez. VIII, 10/11/2021, n. 7163
È ritenuto illegittimo (per incompetenza) l’operato di una commissione giudicatrice che ha disposto
l’esclusione di un concorrente senza limitarsi a fornire una proposta di esclusione della ricorrente al
competente organo della stazione appaltante
“- la giurisprudenza (cfr. C.d.S. n. 1247 del 25 febbraio 2019) ha affermato che il verbale di esclusione dalla
procedura competitiva adottato dalla commissione di gara configura di per sé un atto immediatamente
lesivo;
- in particolare, condivisibile giurisprudenza (cfr. T.A.R. Emilia Romagna, Bologna, n. 135/2016) ha
sostenuto che il termine per la proposizione del ricorso giurisdizionale avverso il provvedimento di esclusione
da una gara pubblica deve ritenersi coincidente con il momento in cui il rappresentante dell’impresa,
nel corso di una seduta pubblica della commissione giudicatrice, alla quale egli partecipava in base a
delega, aveva avuto notizia ufficiale dell’esclusione e la sua presenza risultava dal verbale, ciò in quanto
fin dalla seduta pubblica durante la quale è comunicata l’esclusione, la ricorrente già dispone di tutte le
informazioni essenziali per presentare il ricorso, essendone stata ampiamente indicata e verbalizzata la
relativa motivazione, con la conseguenza che il concorrente escluso ha l’onere di proporre ricorso avverso il
provvedimento che produce questo effetto, salvo poi, eventualmente, proporre ricorso per motivi aggiunti
entro l’ulteriore termine di trenta giorni, che decorre dal momento in cui ha avuto piena conoscenza degli
altri atti endoprocedimentali, qualora emergano altri profili di illegittimità.
- nella fattispecie, non vi sono dubbi circa la conoscenza del provvedimento di esclusione (e delle sue
motivazioni) in quanto alla seduta pubblica della commissione di gara era presente un delegato dell’impresa,
inoltre, l’esistenza del verbale è risultata dalla pubblicazione della rettifica e dalla sua comunicazione
a mezzo PEC (peraltro, come evidenziato dalla controinteressata, la ricorrente le ha notificato in data
4 marzo 2021 un ricorso avverso tale esclusione mai depositato); ... - in secondo luogo, l’eventuale
incompetenza della commissione giudicatrice ad adottare il provvedimento di esclusione avrebbe dovuto
essere prontamente censurata dalla ricorrente con apposito ricorso senza attendere la determina del 22
settembre 2021 di aggiudicazione alla seconda graduata (con la quale la stazione appaltante si è limitata a
prendere atto dell’avvenuta esclusione già disposta dalla commissione giudicatrice);
- del resto la stessa giurisprudenza citata dalla ricorrente (C.d.S. n. 1104 del 12 febbraio 2020) ha ritenuto
illegittimo (per incompetenza) l’operato di una commissione giudicatrice che ha disposto l’esclusione di un
concorrente senza limitarsi a fornire una proposta di esclusione della ricorrente al competente organo della
stazione appaltante (chiamato poi ad approvarla);”
61