Page 60 - MediAppalti, Anno XI - N. 9
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Mediappalti                                                                     Pareri & Sentenze






               Consiglio di Stato, Sez. IV, 11/11/2021, n. 7537

               Presupposti della revoca dell’affidamento “ponte”

               “...in  punto  di diritto,  l’ampia  discrezionalità di cui  dispone  l’amministrazione  nell’esercizio  del  potere
               di revoca in autotutela degli atti amministrativi, circa la valutazione di opportunità e convenienza nella
               riconsiderazione  dell’interesse  pubblico avuto  in cura,  il cui controllo di legittimità sconta  un  giudizio
               esogeno alla funzione amministrativa esercitata, nei limiti del sindacato debole e con la tecnica dell’eccesso
               di potere attraverso le figure sintomatiche elaborate dalla giurisprudenza.
               ... -OMISSIS- censura, invero, (i) la carenza del presupposto rappresentato dalla esecuzione anticipata
               del contratto con la società aggiudicataria; (ii) il deficit istruttorio e motivazionale sotteso alla valutazione
               dell’interesse pubblico, stante il maggiore costo che sarebbe derivato dalla esecuzione anticipata del contratto
               a “regime” a cagione del superiore canone mensile rispetto a quello praticato dalla -OMISSIS- con il contratto
               “ponte”  ...  La  determinazione  di  revoca  si  fonda  sui  seguenti  elementi  motivazionali:  (i)  accelerazione
               dell’iter  procedimentale  della  gara  principale  che  ha  portato  alla  individuazione  dell’aggiudicatario;  (ii)
               dichiarata disponibilità dell’aggiudicatario a dare esecuzione allo stipulando contratto; (iii) punto II.2.7) del
               bando di gara per l’affidamento “ponte” del servizio, che stabilisce la durata dell’affidamento in mesi tre e,
               comunque, fino alla definitiva individuazione del contraente dell’appalto in corso relativo all’affidamento del
               “Servizio di gestione dei rifiuti urbani e dei servizi complementari nel -OMISSIS-”, indetta dalla CUC con
               determina n. 4 del 3 aprile 2020. Il Collegio osserva che, a seguito della individuazione dell’aggiudicatario
               della gara principale, è venuto meno il presupposto fattuale che reggeva e giustificava la gara “ponte” e le
               finalità del suo svolgimento.
               La gara in questione era stata indetta “nelle more” dell’affidamento definitivo del contratto a “regime”;
               ciò, sull’evidente  presupposto  di assicurare  il servizio “medio tempore”  e  nella  consapevolezza, logica
               e giuridica, che, una volta perfezionatosi l’affidamento definitivo e dato avvio alla raccolta, il contratto
               sottoscritto dall’impresa “ponte” avrebbe cessato i propri effetti perché “sine causa” (lo stesso servizio
               giammai avrebbe potuto essere svolto in contemporanea da due imprese operanti sul medesimo territorio).”



               Il  requisito  di  capacità  tecnico-professionale  deve  risultare  coerente  e  proporzionato  alle  specifiche
               peculiarità del contratto. La “non frazionabilità” di un requisito non può essere interpretata nel senso che
               ciascun componente del raggruppamento debba possedere il requisito per intero. È sufficiente, invece, che
               tale requisito sia posseduto per intero da un singolo componente del raggruppamento

               “… la disciplina dei raggruppamenti lascia ampio margine di discrezionalità alla stazione appaltante nella
               determinazione dei requisiti di capacità economica-finanziaria e tecnico-professionale ... i disciplinari di
               gara  possono  prevedere  requisiti  di  capacità  particolarmente  rigorosi;  che  rientra  nella  discrezionalità
               dell’amministrazione aggiudicatrice di fissare requisiti di partecipazione ad una singola gara anche molto
               rigorosi e superiori a quelli previsti dalla legge. Pur tuttavia, la giurisprudenza amministrativa ha chiarito che
               l’esercizio di tale discrezionalità deve rispondere a criteri di proporzionalità e ragionevolezza, preservando
               la  più  ampia  partecipazione  alle  procedure  di  affidamento  e  non  restringendo  la  platea  dei  potenziali
               concorrenti.
               Tali criteri non devono, pertanto, essere discriminanti né abnormi rispetto alle regole proprie del settore. ...
               Il punto di equilibrio tra discrezionalità (nel fissare requisiti minimi) e tutela dell’interesse pubblico sotteso
               alla esigenza di non aprire incautamente la via dell’aggiudicazione a chi non dimostri particolari e inerenti
               esperienze e capacità, è dato, in punto di adeguatezza, da un giudizio di congruità della clausola rispetto
               all’oggetto del contratto.
               Grava,  dunque,  sulla  stazione  appaltante  il  farsi  carico  di  un  criterio  di  corrispondenza  nell’uso  della
               proporzionalità del requisito rispetto all’oggetto complessivo dell’appalto.
               In altri termini, il requisito di capacità tecnico-professionale deve essere riferito (dunque, risultare coerente
               e proporzionato) alle specifiche peculiarità del contratto, ciò che implica una valutazione di corrispondenza

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