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Pareri & Sentenze Mediappalti
Consiglio di Stato, Sez. V, 22/11/2021, n. 7827
Condizioni che consentono la stipula del c.d. contratto-ponte, in alternativa alla c.d. proroga tecnica
“Non è in discussione la portata eccezionale della procedura negoziata senza previa pubblicazione di un
bando di gara, quale si evince dal considerando 50 della direttiva 24/2014/UE (“tenuto conto degli effetti
pregiudizievoli sulla concorrenza, le procedure negoziate senza previa pubblicazione di un bando di gara
dovrebbero essere utilizzate soltanto in circostanze del tutto eccezionali”) e dall’art. 32 della stessa direttiva,
che è stato testualmente trasposto nell’art. 63, comma 2, lett. c), del d.lgs. n. 50 del 2016. L’eccezionalità cui
si riferisce tale ultima disposizione – della quale il Comune ha ritenuto di fare applicazione per l’affidamento
in oggetto – attiene alle “ragioni di estrema urgenza”, non tanto quindi agli eventi che l’hanno determinata,
che invece devono essere “imprevedibili dall’amministrazione aggiudicatrice” ed a questa non imputabili.
... come dimostra anche la peculiarità della fattispecie oggetto del precedente giurisprudenziale citato nella
sentenza di primo grado (Cons. Stato, VI, 1 febbraio 2021, n. 920), proprio la pendenza di contenziosi
giudiziari e i loro esiti costituiscono, in riferimento agli appalti di servizi indispensabili ed indifferibili,
evenienza atta a rendere lecito il ricorso alla procedura negoziata senza bando ai sensi dell’art. 63, comma
2, lett. c), del d.lgs. n. 50 del 2016. Questa infatti consente, di regola, la stipula del c.d. contratto-ponte, in
alternativa alla c.d. proroga tecnica, ove sussista la necessità di garantire il servizio nel tempo strettamente
necessario all’indizione di una nuova gara o alla stipulazione del contratto con l’aggiudicatario della gara sub
iudice (cfr. Cons. Stato, III, 26 aprile 2019, n. 2687), con scelta tra le possibili soluzioni alternative rimessa
alla discrezionalità dell’amministrazione aggiudicatrice. .... L’unico limite posto esplicitamente dall’art. 63,
comma 6, è individuato nella insussistenza di almeno cinque operatori economici “idonei”, da consultare
“sulla base di informazioni riguardanti le caratteristiche di qualificazione economica e finanziaria e tecniche
e professionali desunte dal mercato, nel rispetto dei principi di trasparenza, concorrenza, rotazione”.”
Consiglio di Stato, Sez. V, 18/11/2021, n. 7716
Costo della manodopera: va inclusa nel calcolo del costo del lavoro la retribuzione delle ore non lavorate
“… nel merito l’appello è fondato - e, di conseguenza, lo è anche il ricorso di primo grado -, proprio
sotto il profilo del difetto di istruttoria, per non avere l’amministrazione rilevato l’errore posto alla base
dell’elaborazione del costo orario del lavoro contenuto nell’offerta di “”, e cioè quello di non avere incluso
nel calcolo del costo del lavoro la retribuzione delle ore non lavorate, spettante ex lege ... la retribuzione
e il costo medio del lavoro sono due cose diverse: la prima va corrisposta al lavoratore dipendente anche
quando lo stesso è assente per ferie, permessi, o altre ragioni giustificate, mentre il secondo ricomprende,
oltre alla prima, anche il costo aggiuntivo connesso alla necessità di sostituire il personale dipendente
legittimamente assente. L’ulteriore costo sostenuto per le sostituzioni va quindi sommato al costo medio
orario delle retribuzioni per i dipendenti regolarmente assunti. E ciò ha affermato il verificatore chiarendo
che: “sebbene le sostituzioni abbiano un costo basso, …, esse costituiscono pur sempre un costo aggiuntivo
e non sostitutivo delle ore non lavorate, che devono comunque essere retribuite ai dipendenti e pertanto
sono un costo ineludibile””
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