Page 51 - MediAppalti, Anno XI - N. 9
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Il Punto                                                                             Mediappalti






               conseguenza il consorzio stabile si presenta nella   condizioni, di una  partecipazione  congiunta  alla
               gara come un operatore economico unitario anche   medesima gara.
               se la gara è suddivisa in lotti, e, per ciascun lotto,
               sono indicate imprese esecutrici diverse .      Sul punto, si registra, invero, un diverso regime tra
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                                                               i raggruppamenti temporanei ed i consorzi ordinari,
               Proprio  in  ragione  della  struttura  di  questa   da un lato, ed i consorzi stabili dall’altro: l’articolo
               particolare forma di partecipazione, il Consiglio di   48,  comma  7  del  d.lgs.  50/2016  prevede  infatti
               Stato,  in  adunanza  plenaria,  con  la  pronuncia  n.   che  «È fatto divieto ai concorrenti  di partecipare
               5/2021, ha affermato che «I partecipanti in questo   alla gara in più di un raggruppamento temporaneo
               caso danno infatti vita ad una stabile struttura di   o  consorzio ordinario  di concorrenti,  ovvero  di
               impresa  collettiva,  la  quale,  oltre  a  presentare   partecipare  alla gara  anche  in forma  individuale
               una  propria  soggettività  giuridica  con  autonomia   qualora  abbia  partecipato  alla  gara  medesima
               anche  patrimoniale,  rimane  distinta  e  autonoma   in raggruppamento  o consorzio ordinario  di
               rispetto alle aziende dei singoli imprenditori ed è   concorrenti. I consorzi di cui all’articolo 45, comma
               strutturata, quale azienda consortile, per eseguire,   2, lettere b) e c), sono tenuti ad indicare, in sede di
               anche in proprio (ossia senza l’ausilio necessario   offerta, per quali consorziati il consorzio concorre;
               delle strutture  imprenditoriali delle consorziate),   a questi ultimi  è fatto  divieto di partecipare,  in
               le prestazioni affidate a mezzo del contratto» (si   qualsiasi altra forma, alla medesima gara; in caso
               veda,  da  ultimo,  Consiglio  di Stato,  sez.  VI,  13   di violazione sono esclusi dalla gara sia il consorzio
               ottobre 2020, n. 6165).                         sia il consorziato.. ».

               Tali  norme  concorrono  a  distinguere  nettamente   Anche  in  ambito  comunitario  si  è  affermato  che
               tale  figura  da  quella  del  consorzio  ordinario  di   viola i principi del Trattato la normativa nazionale
               concorrenti,  previsto  dalla  lett.  e),  comma  2,   che stabilisce l’esclusione automatica dei consorzi
               dell’art 45 del Codice.                         stabili, e  delle imprese  che  lo compongono,
                                                               che  abbiano  partecipato  in  concorrenza  alla
               Quest’ultimo  è   piuttosto  simile  ad  un     stessa  procedura  di  affidamento  di  un  pubblico
               raggruppamento temporaneo di imprese (che può   appalto. Siffatta disposizione nazionale pone una
               comprendere  anche  gli  stessi consorzi stabili  al   presunzione assoluta d’interferenza reciproca tra i
               proprio interno) e ha apposita disciplina nell’articolo   suddetti soggetti, anche nel caso in cui il consorzio
               2602  del  codice  civile oppure  nell’articolo  2615-  non  sia  intervenuto  nel  procedimento  per  conto
               ter del codice civile qualora costituito in forma di   e nell’interesse di dette imprese; né è consentito
               società consortile. L’alterità che connota il consorzio   ai suddetti operatori  di dimostrare  che  le loro
               stabile rispetto ai propri componenti  (e che  vale   offerte sono state formulate in modo pienamente
               a  differenziarli  sia  rispetto  ai  raggruppamenti   indipendente e che non vi è un rischio d’influenza
               temporanei che ai consorzi ordinari) trova indiretta   sulla  concorrenza  fra  gli  offerenti  (cfr.  Corte
               conferma nel fatto della possibilità, a determinate   giustizia UE , sez. IV , 23/12/2009 , n. 376).




               1. Sul punto il Consiglio di Stato ha ritenuto irrilevante stabilire se una procedura di gara suddivisa in lotti
               sia qualificabile come gara unica ovvero come più gare per quanti sono i lotti, per essere il bando un atto
               ad oggetto plurimo che dà luogo a distinte procedure. Invero, quel che conta è che il consorzio partecipa
               alla procedura di gara come operatore economico unitario: per cui, alternativamente, o vi è ammesso,
               e,  dunque,  la  sua  offerta  può  legittimamente  essere  scrutinata  per  diversi  lotti,  oppure  è  escluso,  ma
               dall’intera procedura, non solamente da uno dei lotti. La tesi per la quale possa essere escluso da un lotto,
               ma rimanere in gara per gli altri, farebbe del consorzio stabile non più un operatore economico unitario
               ma moltiplicabile in ragione delle consorziate indicate per l’esecuzione del singolo lotto dell’appalto: il che
               sarebbe in contrasto con il principio – che si ricava indirettamente dall’art. 47, comma 7, del Codice dei
               contratti pubblici, che vieta alle consorziate indicate per l’esecuzione di partecipare in maniera autonoma
               alla stessa procedura di gara – che impone agli operatori economici di partecipare ad una procedura di gara
               in un’unica forma. Si verificherebbe, infatti, uno sdoppiamento all’interno della medesima gara dello stesso
               consorzio, il quale si avvantaggerebbe di tale sua peculiare composizione per eludere la regola generale che
               impone il possesso dei requisiti generali sin dal momento di presentazione della domanda di partecipazione
               da parte di tutte le imprese con le quali l’amministrazione viene in rapporto.

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