Page 51 - MediAppalti, Anno XI - N. 9
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Il Punto Mediappalti
conseguenza il consorzio stabile si presenta nella condizioni, di una partecipazione congiunta alla
gara come un operatore economico unitario anche medesima gara.
se la gara è suddivisa in lotti, e, per ciascun lotto,
sono indicate imprese esecutrici diverse . Sul punto, si registra, invero, un diverso regime tra
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i raggruppamenti temporanei ed i consorzi ordinari,
Proprio in ragione della struttura di questa da un lato, ed i consorzi stabili dall’altro: l’articolo
particolare forma di partecipazione, il Consiglio di 48, comma 7 del d.lgs. 50/2016 prevede infatti
Stato, in adunanza plenaria, con la pronuncia n. che «È fatto divieto ai concorrenti di partecipare
5/2021, ha affermato che «I partecipanti in questo alla gara in più di un raggruppamento temporaneo
caso danno infatti vita ad una stabile struttura di o consorzio ordinario di concorrenti, ovvero di
impresa collettiva, la quale, oltre a presentare partecipare alla gara anche in forma individuale
una propria soggettività giuridica con autonomia qualora abbia partecipato alla gara medesima
anche patrimoniale, rimane distinta e autonoma in raggruppamento o consorzio ordinario di
rispetto alle aziende dei singoli imprenditori ed è concorrenti. I consorzi di cui all’articolo 45, comma
strutturata, quale azienda consortile, per eseguire, 2, lettere b) e c), sono tenuti ad indicare, in sede di
anche in proprio (ossia senza l’ausilio necessario offerta, per quali consorziati il consorzio concorre;
delle strutture imprenditoriali delle consorziate), a questi ultimi è fatto divieto di partecipare, in
le prestazioni affidate a mezzo del contratto» (si qualsiasi altra forma, alla medesima gara; in caso
veda, da ultimo, Consiglio di Stato, sez. VI, 13 di violazione sono esclusi dalla gara sia il consorzio
ottobre 2020, n. 6165). sia il consorziato.. ».
Tali norme concorrono a distinguere nettamente Anche in ambito comunitario si è affermato che
tale figura da quella del consorzio ordinario di viola i principi del Trattato la normativa nazionale
concorrenti, previsto dalla lett. e), comma 2, che stabilisce l’esclusione automatica dei consorzi
dell’art 45 del Codice. stabili, e delle imprese che lo compongono,
che abbiano partecipato in concorrenza alla
Quest’ultimo è piuttosto simile ad un stessa procedura di affidamento di un pubblico
raggruppamento temporaneo di imprese (che può appalto. Siffatta disposizione nazionale pone una
comprendere anche gli stessi consorzi stabili al presunzione assoluta d’interferenza reciproca tra i
proprio interno) e ha apposita disciplina nell’articolo suddetti soggetti, anche nel caso in cui il consorzio
2602 del codice civile oppure nell’articolo 2615- non sia intervenuto nel procedimento per conto
ter del codice civile qualora costituito in forma di e nell’interesse di dette imprese; né è consentito
società consortile. L’alterità che connota il consorzio ai suddetti operatori di dimostrare che le loro
stabile rispetto ai propri componenti (e che vale offerte sono state formulate in modo pienamente
a differenziarli sia rispetto ai raggruppamenti indipendente e che non vi è un rischio d’influenza
temporanei che ai consorzi ordinari) trova indiretta sulla concorrenza fra gli offerenti (cfr. Corte
conferma nel fatto della possibilità, a determinate giustizia UE , sez. IV , 23/12/2009 , n. 376).
1. Sul punto il Consiglio di Stato ha ritenuto irrilevante stabilire se una procedura di gara suddivisa in lotti
sia qualificabile come gara unica ovvero come più gare per quanti sono i lotti, per essere il bando un atto
ad oggetto plurimo che dà luogo a distinte procedure. Invero, quel che conta è che il consorzio partecipa
alla procedura di gara come operatore economico unitario: per cui, alternativamente, o vi è ammesso,
e, dunque, la sua offerta può legittimamente essere scrutinata per diversi lotti, oppure è escluso, ma
dall’intera procedura, non solamente da uno dei lotti. La tesi per la quale possa essere escluso da un lotto,
ma rimanere in gara per gli altri, farebbe del consorzio stabile non più un operatore economico unitario
ma moltiplicabile in ragione delle consorziate indicate per l’esecuzione del singolo lotto dell’appalto: il che
sarebbe in contrasto con il principio – che si ricava indirettamente dall’art. 47, comma 7, del Codice dei
contratti pubblici, che vieta alle consorziate indicate per l’esecuzione di partecipare in maniera autonoma
alla stessa procedura di gara – che impone agli operatori economici di partecipare ad una procedura di gara
in un’unica forma. Si verificherebbe, infatti, uno sdoppiamento all’interno della medesima gara dello stesso
consorzio, il quale si avvantaggerebbe di tale sua peculiare composizione per eludere la regola generale che
impone il possesso dei requisiti generali sin dal momento di presentazione della domanda di partecipazione
da parte di tutte le imprese con le quali l’amministrazione viene in rapporto.
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