Page 28 - MediAppalti, Anno XI - N. 9
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Mediappalti Il Punto
da impiegare nell’esecuzione dell’appalto (senza necessario che la sanzione espulsiva tragga origine
ricadute sulle politiche generali dell’impresa), da una previsione di legge (principio di tassatività
sia perché appaiono rispettosi del principio delle cause di esclusione).
di proporzionalità, posto che, in relazione al
punteggio attribuito la clausola rivela una limitata Ebbene, come visto, ad oggi l’introduzione di
incidenza sul punteggio complessivo e non clausole a pena di esclusione concernenti requisiti di
appare quindi idonea a scardinare l’impianto dei carattere sociale è prevista esclusivamente per gli
criteri di valutazione. appalti rientranti nei finanziamenti del PNRR, per il
resto dei contratti pubblici non resta che attendere
l’auspicata riforma orientata al conseguimento di
5. Conclusioni appalti sostenibili.
Laddove invece tali specifiche richieste siano
Riassumendo quanto appena analizzato, le previste dalla legge di gara come meri criteri
stazioni appaltanti godono di un’ampia libertà premiali, che possono dar luogo, al più,
nell’individuazione di criteri di valutazione che all’assegnazione di un punteggio più o meno alto,
attribuiscano punteggi in virtù dell’adempimento le stazioni appaltanti godono certamente di una
ad oneri di carattere sociale e ambientale. discrezionalità più ampia.
Tale discrezionalità appare più o meno ampia
a seconda che il requisito sia chiesto a pena di Discrezionalità che in ogni caso deve comunque
esclusione o solo come requisito premiale. essere orientata al principio di proporzionalità,
In particolare, laddove l’adempimento a specifiche avuto riguardo all’oggetto dell’appalto, al mercato
richieste aventi ad oggetto fattori ambientali di riferimento e quindi alla garanzia del più ampio
o sociali siano chieste a pena di esclusione è confronto concorrenziale.
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