Page 31 - MediAppalti, Anno XI - N. 9
P. 31
Il Punto Mediappalti
all’esito di un ricorso amministrativo (c.d. “ricorso del c.d. DURC on line all’ente previdenziale”
gerarchico”), ovvero a seguito di una pronuncia nonché “la natura del DURC, quale definitivamente
giurisdizionale divenuta definitiva. sancita dall’Adunanza plenaria del Consiglio di
Ebbene, di tutt’altro avviso rispetto al dato Stato 25 maggio 2016, n. 10, di “dichiarazione di
letterale tratto dalla norma è la giurisprudenza scienza …che si colloca fra gli atti di certificazione
consolidatasi nell’ultimo o di attestazione facenti fede
triennio sul punto, la quale, fino a querela di falso”.
nonostante l’introduzione La presenza di un DURC Ed ancora, “La certificazione
con l’articolo 8 del “Decreto “Negativo” determina di irregolarità contributiva
Semplificazioni” del potere “una presunzione legale, contenuta nel durc costituisce
discrezionale riconosciuto alla juris et de jure, di gravità, legittimo motivo di esclusione
Stazione appaltante in caso di che obbliga la stazione dalla gara. La nozione di “
violazione non definitivamente appaltante ad estromettere violazione grave “ delle norme
accertata, restituisce il concorrente dalla in materia previdenziale e
comunque un principio assistenziale non è rimessa
diametralmente opposto e procedura evidenziale, alla valutazione caso per caso
che lascerebbe poco spazio senza poterne sindacare, della stazione appaltante,
ad interpretazioni differenti: nel merito, il contenuto. ma si desume dalla disciplina
ossia che la presenza di un previdenziale e, in particolare,
DURC “Negativo” determina dalla disciplina del documento
l’automatica esclusione del concorrente, senza unico di regolarità contributiva” ; da ciò ne
2
possibilità per la Stazione appaltante di sindacare consegue che la presenza di un DURC “Negativo”
sulla definitività della riscontrata irregolarità, determina “una presunzione legale, juris et de
eliminando di fatto la discrezionalità sancita dalla jure, di gravità, che obbliga la stazione appaltante
seconda parte del quarto comma dell’art. 80. ad estromettere il concorrente dalla procedura
Secondo il Consiglio di Stato, infatti, tale ipotesi evidenziale, senza poterne sindacare, nel merito,
di violazione sarebbe ancorata ad un automatismo il contenuto” 3.
che non lascerebbe alla Stazione appaltante alcun Dall’analisi dei principi giurisprudenziali
margine di discrezionalità valutativa, giacché il sopraenunciati, sembrerebbe quindi del tutto
vaglio di inaffidabilità dell’operatore economico ininfluente l’introduzione da parte dell’articolo 8 del
sarebbe riservato all’Ente previdenziale cui spetta Decreto Semplificazioni del potere di valutazione
l’accertamento della gravità e della definitività discrezionale in capo alla Stazione appaltante in
delle irregolarità accertate sulla base della caso di irregolarità non definitivamente accertate,
disciplina previdenziale di riferimento, per l’effetto, emergendo così una sorta di contraddizione
imponendosi alla Stazione appaltante l’esclusione tra l’indicazione normativa e l’interpretazione
dalla gara quale esito obbligatorio e vincolato (cfr. giurisprudenziale apparentemente (ancora)
Consiglio di Stato, Sez. IV, 28 gennaio 2021, n. ferma all’orientamento consolidatosi prima
849). dell’introduzione della seconda parte del quarto
Tale ermeneutica risulta essere in linea con quanto comma.
venne stabilito con l’introduzione dell’art. 4, Interpretazione che si presenterebbe ancor più
comma 1, D.L. 20 marzo 2014, n. 34 conv. in L. soggetta a riserve se paragonata agli indirizzi
16 maggio 2014, n. 78, che impone alla stazione espressi in vigenza (addirittura) del previgente
appaltante di “accertare la regolarità contributiva articolo 38, comma 1, lett. i) del d.lgs. 163 del
dell’operatore economico solo attraverso richiesta 2006 ; in riferimento al quale in un caso di
4
2. TAR Toscana, Sez., I, 23 dicembre 2019, n. 1765;
3. Consiglio di Stato, Sez. V, 19 febbraio 2019, n. 1141;
4. La disposizione, similmente all’art. 80, comma 4 del d.lgs. 50 del 2016 pre “Decreto Semplificazioni”
prevedeva solamente l’ipotesi di automatica esclusione del concorrente per “… che hanno commesso
violazioni gravi, definitivamente accertate, alle norme in materia di contributi previdenziali e assistenziali,
secondo la legislazione italiana o dello Stato in cui sono stabiliti”;
31