Page 33 - MediAppalti, Anno XI - N. 9
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Il Punto Mediappalti
riconosciuto dalla seconda L’eventuale inesattezza l’irregolarità contributiva
parte del quarto comma alla della certificazione riportata nel DURC sia in
Stazione appaltante, sia per relativa alla regolarità realtà insussistente ovvero
l’operatore economico che contributiva può essere […] (Cons. St., sez. VI, 10
non potrà evitare in alcun novembre 2020, n. 6920)” .
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modo la propria esclusione oggetto di accertamento
nonostante un accertamento incidentale da parte del Partendo dal concetto di
giurisdizionale sull’inefficacia giudice amministrativo accertamento incidentale,
dell’irregolarità riscontrata al fine di verificare è possibile rilevare dalla
– l’unica soluzione che l’esistenza o meno del pronuncia due spunti di
potrebbe arginare tali rilievi requisito di partecipazione riflessione fondamentali onde
è stata fornita dal Consiglio ove detta questione gli comprendere la soluzione
di Giustizia Amministrativa sia sottoposta come applicabile in caso di DURC
per la Regione siciliana con irregolare: il primo legato al
la sentenza n. 111 del 15 vizio di legittimità del ruolo che ricopre il Giudice
febbraio 2021. provvedimento impugnato. amministrativo investito
del potere di valutare la
Con tale pronuncia, il legittimità del provvedimento
massimo organo della giustizia amministrativa di esclusione, il secondo, invece, relativo al
siciliano, offrendo un puntuale riepilogo delle concetto di “impugnazione” del DURC in uno con
sentenze intervenute sul tema dell’esclusione l’inefficacia nei confronti della Stazione appaltante
per ragioni legate ad irregolarità contributive di una precedente sentenza di merito che abbia
e dell’inefficacia in sede di gara delle eventuali accertato l’erroneità del giudizio di irregolarità
pronunce di accertamento sulla cognizione contributiva.
dell’Ente aggiudicatore, ha avuto il pregio di
evidenziare la via (unica, sembrerebbe) che può Sotto il primo profilo si rileva che, come peraltro
intraprendere l’operatore economico laddove sancito dall’Adunanza plenaria n. 10 del 2016,
questo si veda escluso (obbligatoriamente) dalla l’accertamento inerente alla regolarità del DURC,
Stazione appaltante. ove finalizzato alla verifica dei requisiti del
concorrente dichiarati in sede di gara, rientra
Il Collegio, partendo dal presupposto – già (esclusivamente) nella cognizione incidentale (e
analizzato – che i rilievi indicati nel DURC si quindi privo di effetti nel rapporto tra operatore
“impongono” alla Stazione appaltante senza che economico ed Ente previdenziale) del Giudice
questa possa sindacarne il contenuto, ha fatto buon amministrativo .
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governo delle indicazioni fornite dalla sesta sezione
del Coniglio di Stato con la pronuncia n. 6920 del Il secondo spunto di riflessione, come anticipato,
2020 rilevando che “l’eventuale inesattezza della è invece utile per comprendere le ragioni secondo
certificazione relativa alla regolarità contributiva le quali anche l’esistenza di una precedente
può essere oggetto di accertamento incidentale da sentenza che abbia accertato l’irregolarità di
parte del giudice amministrativo al fine di verificare un DURC “Negativo” sia ininfluente rispetto al
l’esistenza o meno del requisito di partecipazione provvedimento (di esclusione) che la Stazione
ove detta questione gli sia sottoposta come vizio appaltante è “obbligata” ad assumere; giacché –
di legittimità del provvedimento impugnato, come chiarito anche in questo caso dall’Adunanza
spettando alla parte che allega il contrasto tra la plenaria – “Non si pone tanto un problema
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certificazione e la reale situazione dell’operatore di espressa impugnazione del d.u.r.c. quanto
economico fornire la prova in giudizio che piuttosto di accertamento della regolarità del
8. CGARS, Sez. giurisd., 15 febbraio 2021, n. 111;
9. In termini: Cassazione Civile, SS. UU., 29 marzo 2017, n. 8117;
10. Adunanza plenaria n. 6 del 2010;
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