Page 52 - MediAppalti, Anno XI - N. 8
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Mediappalti Il Punto
ossequio non può che essere considerato “generato il contrasto tra il modello format di offerta
colpevole. e il capitolato” ha fatto leva sulla violazione del
Questo riscontro, utile al RUP, viene ad esempio principio di autoresponsabilità visto che l’operatore
espresso dal Consiglio di Stato, sez. V, con la economico interessato “di indubbia esperienza che
sentenza n. 6651/2021. partecipa a numerose procedure concorsuali del
genere di quella oggetto della controversia, deve
Nel caso di specie l’operatore economico, innanzi alla ritenersi responsabile dell’errore commesso senza
modulistica predisposta dalla stazione appaltante aver impiegato un normale grado di diligenza
che conteneva un errore (avendo invertito il nell’accertare le effettive indicazioni contenute
numero di tablet da offrire obbligatoriamente). nella lex specialis di gara, anche in considerazione
Prima dell’aggiudicazione, del fatto che il modello
accortasi dell’errore nel modulo, facsimile era editabile perché in
la stazione appaltante ha La Stazione Appaltante formato word e, dunque, della
deciso di riformulare l’offerta di ha osservato che “la possibilità di renderlo conforme
un concorrente, “mantenendo il mancata indicazione alle effettive prescrizioni del
prezzo unitario dei Tablet dalla di tutte le annotazioni capitolato tecnico”.
stessa indicati (quelli base e presenti all’interno del
quelli top), ma invertendone predetto casellario La conclusione, pertanto, è che
le quantità, nel rispetto di denotano una “in materia di partecipazione
quanto previsto dal capitolato condotta omissiva da a procedure ad evidenza
tecnico”. In conseguenza di pubblica gli operatori economici
tale variazione l’aggiudicazione parte dell’operatore sono soggetti ai principi
è avvenuta a favore di altro economico, lesiva di autoresponsabilità e di
concorrente. del principio di diligenza professionale,
Ciò ha determinato il ricorso autoresponsabilità che essendo specifico onere
del concorrente (che si è visto deve permeare tutte le degli stessi assicurarsi che
“correggere” la propria offerta) dichiarazioni rese in la prestazione offerta sia
ritenendo che la stazione sede di partecipazione conforme a quanto indicato
appaltante avrebbe dovuto alle gare d’appalto, dalla stazione appaltante nella
annullare la gara per violazione che è sanzionata dal lex specialis di gara”.
del principio di affidamento. Si esclude, pertanto, che
disposto di cui all’art. l’operatore economico possa
Il giudice respinge l’assunto 80, comma 5, lett. f bis) (sia legittimato a) partecipare
proprio facendo leva sul del D. Lgs. 50/2016”. alla competizione con una sorta
principio di autoresponsabilità di “riserva mentale” e quindi
dell’appaltatore. A tal proposito confidando su un soccorso
in sentenza si legge che “il Collegio ritiene che istruttorio quasi dovuto – finanche nella semplice
nella fattispecie in questione sia necessario richiesta di chiarimenti -, dovendo apprestare,
risolvere il conflitto sussistente tra il principio invece, ogni forma (ed intensità) di diligenza dovuta
di affidamento del concorrente sul modello ossequiando le prescrizioni della legge speciale
facsimile di offerta predisposto dalla stazione e, innanzi ad ogni dubbio, porre la questione al
appaltante, che riportava invertite le quantità di RUP della stazione appaltante per ottenere ogni
tablet da offrire rispetto a quelle contemplate dal chiarimento.
capitolato, e il principio della prevalenza della lex E’ chiaro poi che sotto il profilo pratico i problemi
specialis di gara, e dunque del capitolato tecnico per il RUP non sono semplici: si pensi al caso
rispetto al modello, come fonte le cui indicazioni classico in cui, pur in presenza di modulistica
renderebbero riconoscibile l’errore commesso” ad (predisposta dalla stazione appaltante) chiarissima
un operatore esperto (come nel caso di specie) il concorrente ometta delle dichiarazioni
e dunque imputabile, “senza poter invocare un (soccorribili). Difficilmente si potrà ritenere
prevalente affidamento incolpevole”. prevalente il principio di autoresponsabilità
soprattutto se le omissioni sono solo veniali. In
In realtà, la correzione è stata ritenuta legittima dette situazioni, evidentemente, il RUP dovrà
considerato che la stazione appaltante pur avendo procedere attivando il soccorso istruttorio.
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