Page 51 - MediAppalti, Anno XI - N. 8
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Il Punto                                                                             Mediappalti







                 di  cooperazione,  quali  il  dovere  di  fornire   omissioni che  riguardano  le dichiarazioni su
                 informazioni non reticenti -  il ricorso al soccorso   precedenti illeciti professionali (che, invece, come
                 istruttorio non si giustifica nei casi in cui confligga   ben rileva il giudice nel ritenere fondato il ricorso
                 con  il principio  generale  dell’autoresponsabilità   dell’appaltatore esigono una valutazione specifica
                 dei concorrenti,  in  forza  del  quale  ciascuno   prima di determinare l’esclusione).
                 sopporta   le   conseguenze   di   eventuali   In dettaglio, la Stazione Appaltante ha osservato
                 errori  commessi  nella  presentazione  della   che “la mancata indicazione di tutte le annotazioni
                 documentazione.                                presenti   all’interno   del   predetto   casellario
                 Ciò sta a significare, secondo la logica conseguenza   denotano  una condotta  omissiva da parte
                 di  quanto  appena  esposto  che,  “in  definitiva”   dell’operatore economico, lesiva del principio
                 puntualizza il  giudice, “in  presenza  di  una   di autoresponsabilità che deve permeare tutte
                 previsione chiara e dell’inosservanza di questa da   le dichiarazioni rese in sede di partecipazione alle
                 parte di un concorrente, l’invito alla integrazione   gare  d’appalto,  che  è  sanzionata  dal  disposto  di
                 costituirebbe  una  palese  violazione  del  principio   cui  all’art.  80,  comma  5,  lett.  f  bis)  del  D.  Lgs.
                 della  par  condicio,  che  verrebbe  vulnerato  dalla   50/2016”.
                 rimessione  in  termini,  per  mezzo  della  sanatoria   La  stazione  appaltante,  tra  le altre,  ometteva  la
                 (su  iniziativa  dell’Amministrazione),  di  una   valutazione  dei  rapporti  tra  dette  omissioni ed  il
                 documentazione  incompleta  o  insufficiente  ad   tentativo  di  influenzare  la  decisione  successiva
                 attestare il possesso del requisito di partecipazione   (ovvero  di  alterare  il  fisiologico  procedimento
                 da parte del concorrente che non ha presentato,   di  aggiudicazione  dell’appalto)  che  il giudice  ha
                 con  le  modalità  previste  dalla  lex  specialis,  una   ritenuto rilevante.
                 dichiarazione  o  documentazione  conforme  al   In sentenza, infatti, si legge che nella segnalazione
                 bando”.                                        della  stazione  appaltante  non  veniva  indicato  “il
                 Le implicazioni del principio di autoresponsabilità   tentativo di influenzare indebitamente il processo
                 (in  generale)  vengono  ben  esplicitate nella  più   decisionale  della  stazione  appaltante  (punto
                 recente  sentenza  del  Consiglio di Stato,  sez.  II,   8.12, 1.2) o l’aver fornito, anche per negligenza,
                 6313/2021.                                     informazioni false o fuorvianti (punto 8.12, 1.3.).
                                                                Pertanto  è  evidente  che  la  Stazione  Appaltante
                 In sentenza  si legge che il  principio  di    ha  inteso  segnalare  una  “dichiarazione  falsa”,
                 autoresponsabilità  sostanzia l’esigenza  di tenere   integrata  da  una  “dichiarazione  omessa”,  che
                 “una  condotta  improntata  ad  un’elementare   però  non  avrebbe messo  a  repentaglio  la
                 diligenza”   circostanza   che   consente   “agli   capacità della medesima  di apprezzare la
                 interessati, di rendersi conto dell’irregolarità” – non   sussistenza  della  causa  di esclusione  in
                 solo  formale,  ma  sostanziale  –  in  cui  potrebbero   concreto ritenuto  sussistente  (ovvero  il
                 incorrere.                                     grave errore professionale, reso evidente da
                                                                gravi inadempienze nel corso di un rapporto
                                                                precedente)”.
                     4. Il caso pratico della dichiarazione degli
                        “illeciti professionali”                Omissioni di cui la stazione appaltante era venuta
                                                                a conoscenza dai riscontri sui precedenti commessi
                 Un  caso  pratico,  recente,  è  quello  affrontato   (tra l’altro relativi allo stesso comune appaltante).
                 dal  Tar  Lazio,  Roma,  sez.  I,  sentenza  n.   Il giudice ha  accolto il  ricorso evidenziando
                 9520/2021 in relazione all’omessa dichiarazione   che  dalla semplice omissione - soprattutto  sui
                 su (potenziali) precedenti illeciti professionali che   precedenti  potenziali  illeciti  -, non  può scaturire
                 hanno  determinato  l’esclusione  del concorrente.   l’automatismo  esclusivo  ma  è  necessaria  una
                 Concorrente  che  ha  immediatamente  reagito  per   valutazione che tenga conto anche, per così dire,
                 ottenere  l’annullamento  del  provvedimento  (che   della finalità della stessa e se tale finalità è diretta
                 erroneamente  risultava  confermato,  quanto  a   ad ottenere arbitrariamente un vantaggio.
                 correttezza, dalla stessa ANAC).               Una  situazione  di  questo  tipo  travalica  la
                 E’ interessante  leggere  la posizione  espressa   questione del principio di autoresponsabilità
                 dalla  stazione  appaltante  sul  principio  di  limitandolo   alla   “realtà”   ovvero   alla
                 autoresponsabilità  e  sulla pretesa  di procedere   completezza  della  legge  di  gara.  Nel  senso
                 immediatamente  con  l’esclusione  nel  caso  di   che in presenza di clausole chiare il mancato

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