Page 51 - MediAppalti, Anno XI - N. 8
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Il Punto Mediappalti
di cooperazione, quali il dovere di fornire omissioni che riguardano le dichiarazioni su
informazioni non reticenti - il ricorso al soccorso precedenti illeciti professionali (che, invece, come
istruttorio non si giustifica nei casi in cui confligga ben rileva il giudice nel ritenere fondato il ricorso
con il principio generale dell’autoresponsabilità dell’appaltatore esigono una valutazione specifica
dei concorrenti, in forza del quale ciascuno prima di determinare l’esclusione).
sopporta le conseguenze di eventuali In dettaglio, la Stazione Appaltante ha osservato
errori commessi nella presentazione della che “la mancata indicazione di tutte le annotazioni
documentazione. presenti all’interno del predetto casellario
Ciò sta a significare, secondo la logica conseguenza denotano una condotta omissiva da parte
di quanto appena esposto che, “in definitiva” dell’operatore economico, lesiva del principio
puntualizza il giudice, “in presenza di una di autoresponsabilità che deve permeare tutte
previsione chiara e dell’inosservanza di questa da le dichiarazioni rese in sede di partecipazione alle
parte di un concorrente, l’invito alla integrazione gare d’appalto, che è sanzionata dal disposto di
costituirebbe una palese violazione del principio cui all’art. 80, comma 5, lett. f bis) del D. Lgs.
della par condicio, che verrebbe vulnerato dalla 50/2016”.
rimessione in termini, per mezzo della sanatoria La stazione appaltante, tra le altre, ometteva la
(su iniziativa dell’Amministrazione), di una valutazione dei rapporti tra dette omissioni ed il
documentazione incompleta o insufficiente ad tentativo di influenzare la decisione successiva
attestare il possesso del requisito di partecipazione (ovvero di alterare il fisiologico procedimento
da parte del concorrente che non ha presentato, di aggiudicazione dell’appalto) che il giudice ha
con le modalità previste dalla lex specialis, una ritenuto rilevante.
dichiarazione o documentazione conforme al In sentenza, infatti, si legge che nella segnalazione
bando”. della stazione appaltante non veniva indicato “il
Le implicazioni del principio di autoresponsabilità tentativo di influenzare indebitamente il processo
(in generale) vengono ben esplicitate nella più decisionale della stazione appaltante (punto
recente sentenza del Consiglio di Stato, sez. II, 8.12, 1.2) o l’aver fornito, anche per negligenza,
6313/2021. informazioni false o fuorvianti (punto 8.12, 1.3.).
Pertanto è evidente che la Stazione Appaltante
In sentenza si legge che il principio di ha inteso segnalare una “dichiarazione falsa”,
autoresponsabilità sostanzia l’esigenza di tenere integrata da una “dichiarazione omessa”, che
“una condotta improntata ad un’elementare però non avrebbe messo a repentaglio la
diligenza” circostanza che consente “agli capacità della medesima di apprezzare la
interessati, di rendersi conto dell’irregolarità” – non sussistenza della causa di esclusione in
solo formale, ma sostanziale – in cui potrebbero concreto ritenuto sussistente (ovvero il
incorrere. grave errore professionale, reso evidente da
gravi inadempienze nel corso di un rapporto
precedente)”.
4. Il caso pratico della dichiarazione degli
“illeciti professionali” Omissioni di cui la stazione appaltante era venuta
a conoscenza dai riscontri sui precedenti commessi
Un caso pratico, recente, è quello affrontato (tra l’altro relativi allo stesso comune appaltante).
dal Tar Lazio, Roma, sez. I, sentenza n. Il giudice ha accolto il ricorso evidenziando
9520/2021 in relazione all’omessa dichiarazione che dalla semplice omissione - soprattutto sui
su (potenziali) precedenti illeciti professionali che precedenti potenziali illeciti -, non può scaturire
hanno determinato l’esclusione del concorrente. l’automatismo esclusivo ma è necessaria una
Concorrente che ha immediatamente reagito per valutazione che tenga conto anche, per così dire,
ottenere l’annullamento del provvedimento (che della finalità della stessa e se tale finalità è diretta
erroneamente risultava confermato, quanto a ad ottenere arbitrariamente un vantaggio.
correttezza, dalla stessa ANAC). Una situazione di questo tipo travalica la
E’ interessante leggere la posizione espressa questione del principio di autoresponsabilità
dalla stazione appaltante sul principio di limitandolo alla “realtà” ovvero alla
autoresponsabilità e sulla pretesa di procedere completezza della legge di gara. Nel senso
immediatamente con l’esclusione nel caso di che in presenza di clausole chiare il mancato
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