Page 48 - MediAppalti, Anno XI - N. 8
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Mediappalti Il Punto
– in particolare dei documenti amministrativi, incida sul divieto di disapplicazione della lex
e quindi formale non sostanziale -, deve indurre specialis contenuta nel bando, eluda la natura
il responsabile del procedimento o, nel caso decadenziale dei termini cui è soggetta la
dell’appalto, il RUP ad interrogarsi se si debba procedura”. Limiti/confini, pertanto, che il
(o meno) attivare il soccorso. Quindi insiste, per RUP è chiamato a regolarmente presidiare.
il RUP, un obbligo di prendere in considerazione/
valutare la circostanza dell’omissione/irregolarità - per meglio definire il perimetro del “soccorso
ma non è detto (nel senso che in questo caso istruttorio”, prosegue il giudice, è necessario
non esiste obbligo) che tale indagine si concluda distinguere tra i concetti di “regolarizzazione
positivamente rispetto alle aspettative del documentale” ed “integrazione documentale”:
concorrente/utente/competitore. Ed in questo la linea di demarcazione discende naturaliter dalle
senso, come si vedrà, gioca un ruolo fondamentale qualificazioni stabilite ex ante nel bando, nel
il principio di autoreponsabilità. senso che il principio del “soccorso istruttorio” è
inoperante ogni volta che vengano in rilievo
- il “soccorso istruttorio” negli appalti, omissioni di documenti o inadempimenti
prosegue l’Adunanza Plenaria, dal punto di vista procedimentali richiesti a pena di esclusione
sistematico, rappresenta “una applicazione legale dalla legge di gara (specie se si è in presenza
del principio del giusto procedimento sancito di una clausola univoca), dato che la
dall’art. 3, l. 7 agosto 1990, n. 241 che impone sanzione scaturisce automaticamente dalla
all’amministrazione di squarciare il velo scelta operata a monte dalla legge, senza
della mera forma per assodare l’esistenza che si possa ammettere alcuna possibilità di
delle effettive condizioni di osservanza delle esercizio del “potere di soccorso”. In questo caso,
prescrizioni imposte dalla legge o dal bando evidentemente, l’integrazione non è consentita,
di gara”. La sottolineatura, evidentemente, risolvendosi in un effettivo vulnus del principio
ha una rilevanza (ed implicazioni) estreme. Si di parità di trattamento. Può ritenersi consentita,
pensi, in tema di appalti, alle conseguenze di invece, “la mera regolarizzazione, che attiene a
un approccio meramente formalistico del RUP e circostanze o elementi estrinseci al contenuto della
quindi alle esclusioni di offerte potenzialmente documentazione e che si traduce, di regola, nella
vantaggiose per la stazione appaltante e, dal rettifica di errori materiali e refusi”. Si tratta di
lato dell’appaltatore, alla “ingiusta” esclusione affermazioni, come anticipato, riferite al pregresso
per un errore irrilevante che, codice ma di estrema attualità
anche ossequiando la massima se si pensa alla distinzione,
diligenza, può sempre accadere La sentenza rammenta operata già in ambito di comma
in gare complesse. (circostanza 9, art. 83 del Codice) tra
particolarmente utile irregolarità formale (ad esempio
- importantissima, poi, è ai RUP delle stazioni nella dichiarazione “generale”
la riflessione sull’ambito di appaltanti) i principi al netto dei precedenti penali)
applicazione del soccorso cardine che presidiano e le irregolarità sostanziali
istruttorio (ed in particolare il sub-procedimento ovvero irregolarità commesse
sulla fattispecie integrativa che del soccorso istruttorio nella presentazione dell’offerta
in modo ancora più intenso tecnico/economica o che
potrebbe vulnerare la par così come declinati incidono sulla stessa paternità
condicio competitorum se non dalla giurisprudenza e della domanda di partecipazione
adeguatamente utilizzata). In consentono anche di alla gara. E’ chiaro che se non
sentenza si legge che “l’esegesi analizzare il principio viene individuato il soggetto
rigorosa delle disposizioni dell’autoresponsabilità che intende partecipare alla
riguardanti il c.d. “potere di competizione viene meno anche
soccorso”, avuto riguardo ai ogni principio di consapevolezza
valori in gioco, nasce dalla e responsabilità. Questione,
fondata preoccupazione che l’allargamento comunque, oggi da ritenersi praticamente superata
del suo ambito applicativo alteri la par visto l’utilizzo dei sistemi telematici per cui si
condicio, violi il canone di imparzialità e di può ritenere che nessuna domanda può ritenersi
buon andamento dell’azione amministrativa, “ignota” quanto a richiedente/mittente.
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