Page 50 - MediAppalti, Anno XI - N. 8
P. 50
Mediappalti Il Punto
2. Il principio di autoresponsabilità che l’appaltatore non può apprestare la
propria documentazione amministrativa e le
Espletata la premessa sul soccorso istruttorio ci si offerte di gara in modo approssimativo con la
può focalizzare sulla questione dei rapporti rispetto “riserva mentale” che ogni errore/omissione
al principio dell’autoresponsabilità dell’appaltatore/ impone alla stazione appaltante di attivare il
competitore. soccorso.
Un simile modus operandi non può essere
Secondo il collegio, giungendo quindi alla questione accettato. Rappresenta la violazione del principio
del corretto approccio dell’appaltatore alla di autoresponsabilità e, soprattutto, l’esigenza di
predisposizione dei documenti di gara ossequiando soddisfare il corretto “debito” di diligenza che si
le prescrizioni di legge e, segnatamente, della legge ha nei confronti della stazione appaltante e degli
di gara, “l’esegesi rigorosa del “soccorso istruttorio” altri competitori. Ciascuno, infatti, è chiamato a
trova piena giustificazione anche in considerazione comportarsi secondo la massima diligenza dovuta.
del principio generale dell’autoresponsabilità
dei concorrenti, in forza del quale ciascuno di
essi sopporta le conseguenze di eventuali errori 3. La recente giurisprudenza
commessi nella formulazione dell’offerta e nella
presentazione della documentazione”. La recente giurisprudenza, oltre a ribadire quanto
già espresso in sede di Adunanza Plenaria,
In questa cornice si chiariscono i rapporti tra ha alimentato le riflessioni “virtuose” circa la
la prerogativa del soccorso e il principio di definizione degli esatti confini del soccorso
autoresponsabilità che coinvolge l’appaltatore. istruttorio (tornando anche sulla questione dei
In sentenza si precisa che “in presenza di una rapporti con il principio di diligenza anzidetto).
previsione chiara e dell’inosservanza di questa In questo senso, ad esempio, in altri capitali
da parte di una impresa concorrente, l’invito interventi (Consiglio di Stato, n. 6251/2021) si
alla integrazione costituirebbe una palese legge che:
violazione del principio della par condicio,
che verrebbe vulnerato dalla rimessione in - il soccorso istruttorio previsto dall’art. 6, comma
termini, per mezzo della sanatoria (su iniziativa 1, lett. b), della l. 241/1990 non costituisce
dell’Amministrazione), di una documentazione un obbligo assoluto e incondizionato per
incompleta o insufficiente ad attestare il possesso l’Amministrazione;
del requisito di partecipazione o la completezza
dell’offerta, da parte del concorrente che non - con riferimento alle procedure comparative e di
ha presentato, nei termini e con le modalità massa, caratterizzate dalla presenza di un numero
previste dalla lex specialis, una ragguardevole di partecipanti,
dichiarazione o documentazione il soccorso istruttorio non
conforme al regolamento di La recente può essere invocato, quale
gara”. giurisprudenza, oltre parametro di legittimità
La questione posta anche dalla a ribadire quanto già dell’azione amministrativa,
successiva giurisprudenza – espresso in sede di tutte le volte in cui si
che ha recepito, evidentemente Adunanza Plenaria, ha configurino in capo al
le indicazioni espressa dalla singolo partecipante, come
Plenaria -, è che il soccorso alimentato le riflessioni nel caso di specie, obblighi
istruttorio rappresenta una “virtuose” circa la di correttezza - specificati
prerogativa del RUP (della definizione degli esatti attraverso il richiamo alla
stazione appaltante) per evitare confini del soccorso clausola generale della
un eccessivo formalismo ed istruttorio (tornando buona fede, della solidarietà
evitare la riduzione (perdita) anche sulla questione e dell’autoresponsabilità
di una serie di opportunità dei rapporti con il - rivenienti il fondamento
importanti ma, al contempo principio di diligenza sostanziale negli artt. 2 e 97
(il soccorso istruttorio), non Cost., che impongono che
costituisce una “aspettativa” anzidetto). quest’ultimo sia chiamato
dell’appaltatore. Nel senso ad assolvere oneri minimi
50