Page 46 - MediAppalti, Anno XI - N. 8
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Mediappalti                                                                              Il Punto






                 monte,  del  confronto  tra  le  imprese  partecipanti   Alla  luce  di  tali principi, il TAR  ha  ritenuto  che
                 alla  gara,  poiché queste nel  prendere  parte   l’adesione dell’Azienda ospedaliera alla gara
                 ad  una gara, che preveda la  c.d. clausola    regionale  che  non  prevedeva  una  specifica
                 di  estensione, sanno ed  accettano  (...)  che   clausola  di  adesione  deve  considerarsi
                 potrebbe essere loro richiesto di approntare   illegittima, in quanto tale convenzione regionale
                 beni, servizi o lavori ulteriori, rispetto a quelli   deve  ritenersi  riferita  esclusivamente  a  specifici
                 espressamente richiesti dalla lex specialis, purché   enti sanitari e modellata sul fabbisogno qualitativo
                 determinati  o  determinabili  a  priori,  al  momento   e quantitativo di servizio rappresentato da questi
                 dell’offerta,  secondo  requisiti  né  irragionevoli   ultimi nella fase preliminare di programmazione e
                 né  arbitrari,  tanto  sul  piano  soggettivo  -  per   di predisposizione degli atti di gara.
                 caratteristiche  e  numero  delle  amministrazioni
                 eventualmente richiedenti - che su quello oggettivo   Il TAR conclude evidenziando che “Sono naturalmente
                 - per natura, tipologia e quantità dei beni o delle   fatte  salve  le  successive  determinazioni  che
                 prestazioni  aggiuntive  eventualmente  richieste   l’Azienda   sanitaria   vorrà   assumere,   anche
                 entro un limite massimo” (Cons. St., sez. III, 28   mediante propri idonei strumenti di negoziazione,
                 settembre  2020  n.  5705;  15  febbraio  2018,  n.   per  garantirsi  l’approvvigionamento  del  servizio
                 982; 4 febbraio 2016, n. 442).                 nelle  more  dell’espletamento  della  nuova  gara
                                                                indetta  (o  in  corso  di  indizione)  da  parte  della
                 Mentre  invece  l’adesione  postuma  da  parte  di   centrale di committenza regionale”.
                 un’Amministrazione  pubblica  agli esiti di una
                 procedura di gara alla quale è risultata estranea,   Ne  consegue  che  il  TAR non  si pronuncia
                 indetta sulla scorta di una convenzione alla quale   sull’obbligo di adesione  alla  convenzione  Consip,
                 non aveva aderito, integra violazione dei principi   ma rimette alla discrezionalità dell’Ente la ricerca
                 generali di evidenza  pubblica, che  impediscono   della soluzione più adatta  alle proprie  esigenze,
                 l’affidamento di una fornitura senza una procedura   soluzione che  però  non  può  certamente  essere
                 individuale o collettiva  di cui sia stato  parte,   ricondotta  all’adesione  ad  una  gara  regionale
                 formalmente  e  sostanzialmente,  il  soggetto   “chiusa”  cioè  che  non  contempla  un’apposita
                 affidante  (cfr.  Cons.  Stato,  sez.  V,  11  febbraio   clausola di adesione.
                 2014, n. 663).







































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