Page 46 - MediAppalti, Anno XI - N. 8
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Mediappalti Il Punto
monte, del confronto tra le imprese partecipanti Alla luce di tali principi, il TAR ha ritenuto che
alla gara, poiché queste nel prendere parte l’adesione dell’Azienda ospedaliera alla gara
ad una gara, che preveda la c.d. clausola regionale che non prevedeva una specifica
di estensione, sanno ed accettano (...) che clausola di adesione deve considerarsi
potrebbe essere loro richiesto di approntare illegittima, in quanto tale convenzione regionale
beni, servizi o lavori ulteriori, rispetto a quelli deve ritenersi riferita esclusivamente a specifici
espressamente richiesti dalla lex specialis, purché enti sanitari e modellata sul fabbisogno qualitativo
determinati o determinabili a priori, al momento e quantitativo di servizio rappresentato da questi
dell’offerta, secondo requisiti né irragionevoli ultimi nella fase preliminare di programmazione e
né arbitrari, tanto sul piano soggettivo - per di predisposizione degli atti di gara.
caratteristiche e numero delle amministrazioni
eventualmente richiedenti - che su quello oggettivo Il TAR conclude evidenziando che “Sono naturalmente
- per natura, tipologia e quantità dei beni o delle fatte salve le successive determinazioni che
prestazioni aggiuntive eventualmente richieste l’Azienda sanitaria vorrà assumere, anche
entro un limite massimo” (Cons. St., sez. III, 28 mediante propri idonei strumenti di negoziazione,
settembre 2020 n. 5705; 15 febbraio 2018, n. per garantirsi l’approvvigionamento del servizio
982; 4 febbraio 2016, n. 442). nelle more dell’espletamento della nuova gara
indetta (o in corso di indizione) da parte della
Mentre invece l’adesione postuma da parte di centrale di committenza regionale”.
un’Amministrazione pubblica agli esiti di una
procedura di gara alla quale è risultata estranea, Ne consegue che il TAR non si pronuncia
indetta sulla scorta di una convenzione alla quale sull’obbligo di adesione alla convenzione Consip,
non aveva aderito, integra violazione dei principi ma rimette alla discrezionalità dell’Ente la ricerca
generali di evidenza pubblica, che impediscono della soluzione più adatta alle proprie esigenze,
l’affidamento di una fornitura senza una procedura soluzione che però non può certamente essere
individuale o collettiva di cui sia stato parte, ricondotta all’adesione ad una gara regionale
formalmente e sostanzialmente, il soggetto “chiusa” cioè che non contempla un’apposita
affidante (cfr. Cons. Stato, sez. V, 11 febbraio clausola di adesione.
2014, n. 663).
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