Page 43 - MediAppalti, Anno XI - N. 8
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Il Punto Mediappalti
(quella del singolo contratto e quella della evidenziano la necessità di procedere attraverso
convenzione Consip). i soggetti aggregatori, ma con una preferenza
Dopo l’aggiudicazione della gara Consip, per le centrali che meglio rispecchino le esigenze
l’aggiudicatario del lotto comprendente la zona dell’Amministrazioni. La giurisprudenza di questo
geografica dell’Ente ha formulato un’istanza con Consiglio (Sez. V, 28 marzo 2018, n. 1937) con
cui invitava l’Ente ad aderire alla convenzione riferimento alle gare Consip, ha affermato che si
Consip. rinvengono in sede di centralizzazione le migliori
possibili condizioni di offerta da porre a disposizione
In tale contesto, l’Ente ha nominato una delle Amministrazioni, essendo consentito
commissione al fine di effettuare una valutazione solo in via eccezionale e motivata alle stesse di
comparativa dei costi e le attività previste dalla procedere in modo autonomo, a condizione che
gara Consip e dalla gara autonomamente svolta. possano dimostrare di aver ricercato e conseguito
Nel frattempo, l’impresa aggiudicataria della condizioni migliorative rispetto a quelle contenute
gara Consip ha proposto ricorso avverso il nelle convenzioni-quadro, non essendo consentito
silenzio serbato dall’Ente chiedendo al giudice di alle singole amministrazioni di travalicare le regole
pronunciarsi anche nel merito della prevalenza legali che sottendono al richiamato rapporto fra
della gara Consip su quella locale. regola ed eccezione”.
La tesi dell’aggiudicatario della gara Consip
consisteva nel voler affermare l’esistenza di un Il Consiglio di Stato ha dunque:
obbligo di adesione alla gara Consip da parte - affermato che la gara regionale prevale sulla
degli Enti del SSN, da cui dunque avrebbe potuto gara Consip;
discendere anche un obbligo ad aderire alla - con riferimento agli approvvigionamenti
convenzione Consip automatico e quindi ordinabile degli Enti del SSN prevalgono in generale le
direttamente da parte del giudice, in sede di procedure centralizzate su quelle locali;
giudizio. - tuttavia la scelta di aderire ad una gara
locale (indetta e aggiudicata nelle more
In altri termini, a parere del ricorrente si trattava dell’espletamento di una gara centralizzata)
di attività vincolata e quindi di un obbligo in capo rappresenta una scelta discrezionale del singolo
alla ASL di aderire alla gara Consip rilevabile ente a cui non può sostituirsi la valutazione del
direttamente dal giudice. giudice.
Sennonché su tale aspetto il Consiglio di Stato, in Secondo il Consiglio di Stato dunque non è
sede di appello, ha rilevato che “Laddove è, dunque, configurabile un’attività vincolata da cui scaturisce
necessario compiere valutazioni comparative, di l’obbligo di adesione alla convenzione Consip,
opportunità e di merito, si è ritenuto precluso al essendo riservata al singolo Ente la valutazione
giudice sostituirsi al compito della convenienza economica
dell’amministrazione stessa, nel rapporto qualità/prezzo
potendo in siffatte ipotesi E’ riservata al singolo tra la convenzione e i
essere resa una pronuncia Ente la valutazione della contratti di appalto medio
di mera dichiarazione convenienza economica nel tempore stipulati.
dell’obbligo di provvedere, rapporto qualità/prezzo tra
secondo quanto disposto la convenzione Consip e i Di conseguenza, si deve
dell’art. 2, l. n. 241, come contratti di appalto medio ritenere che l’Ente abbia
novellato”. correttamente operato
tempore stipulati a seguito disponendo un’istruttoria
Il Collegio ha dunque ritenuto di una gara locale volta a verificare se la
che pur se sussiste, in capo convenzione Consip,
agli Enti del SSN, un obbligo nel frattempo stipulata,
di aderire alle convenzioni Consip, tale decisione contenesse condizioni più favorevoli di quelle
rientra però nell’esercizio della discrezionalità presenti nei contratti stipulati. Solo a valle di
riservata all’Amministrazione. questa istruttoria la stessa ASL potrà verificare
Ed infatti, nel merito il Consiglio di Stato ha se sussistono le condizioni per l’adesione alla
ritenuto che “La normativa nazionale, infatti, lungi convenzione Consip, che di conseguenza non può
dallo stabilire una prevalenza delle gare Consip, considerarsi obbligatoria.
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