Page 44 - MediAppalti, Anno XI - N. 8
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                    5.   L’illegittima   adesione   alla   gara   tra i beneficiari e conseguentemente se, anche in
                        regionale  in  caso  di  assenza  di  una   questo caso, la convenzione regionale prevale su
                        clausola di estensione                  quella nazionale.

                 Infine,  una  fattispecie  interessante  è  stata   Nel caso  di specie,  la  procedura  di gara  bandita
                 analizzata  dal  TAR  Brescia  (TAR  Lombardia,   dalla società di committenza  regionale  per
                 Brescia, sez. I, 7 ottobre 2021 n. 852).       l’approvvigionamento  del  servizio di pulizia in
                 Il  ricorso  è  stato  anche  in  questo  caso  proposto   favore  degli  enti  del  servizio  sanitario  regionale
                 dall’aggiudicatario  della  gara  Consip,  ma  questa   era  stata  ripartita  in  tre  lotti,  ciascuno  dei  quali
                 volta l’oggetto della contestazione era  l’adesione   riferito  a  specifici  enti  sanitari,  corrispondenti  a
                 dell’Ente del SSN ad una procedura regionale.  quelli  che  avevano  preventivamente  manifestato
                 In particolare,  l’aggiudicatario  della gara  Consip   interesse  alla  procedura.  In  relazione  a  ciascun
                 sosteneva  che  l’adesione  dell’Ente (un’azienda   lotto, la tipologia delle prestazioni inserite nel
                 ospedaliera)  ad una  convenzione  stipulata dalla   progetto  di gara  e  la base  d’asta  erano  state
                 centrale di committenza regionale fosse illegittima,   determinate  sulla  base  dei  fabbisogni  qualitativi
                 in quanto la convenzione non prevedeva l’Ente tra   e  quantitativi  ipotizzati  dagli  enti  interessati  nel
                 quelli  beneficiari,  né  prevedeva  una  “clausola  di   biennio contrattuale oggetto della procedura, e ciò
                 estensione o di adesione”.                     all’evidente fine di garantire un adeguato livello di
                                                                efficienza della futura convenzione, modellandola
                 Per  tali ragioni,  l’aggiudicatario Consip chiedeva   sulle esigenze concrete delle aziende interessate.
                 al giudice di accertare  l’illegittimità  dell’adesione   In sede di giudizio, le amministrazioni resistenti e
                 alla  convenzione  regionale  e  l’accertamento   la  parte  controinteressata  hanno  sostenuto  che,
                 dell’obbligo di aderire alla convenzione Consip.  sebbene la gara regionale fosse stata ripartita in
                 Anche  in  questo  caso,  il  TAR  prima  di  decidere   lotti riferiti a specifici enti sanitari, ciascuna delle
                 ha  ripercorso  il  quadro  normativo  di  ribadendo   tre  convenzioni scaturite  da  tale  gara  sarebbe
                 l’ormai  consolidato principio giurisprudenziale di   rimasta  suscettibile di  future  adesioni  da  parte
                 prevalenza  dei  sistemi  di  acquisizione  regionali   di tutti gli  enti del servizio sanitario  regionale,
                 rispetto a quello nazionale e del ruolo meramente   inclusa l’Azienda ospedaliera che vi aveva aderito
                 suppletivo (e cedevole) dell’intervento sostitutivo   nonostante non figurasse tra i beneficiari originari.
                 di Consip; ciò nel senso che, in via tendenziale, le   In  particolare,  le  controparti sostenevano  che
                 gare per gli approvvigionamenti di interesse degli   siccome  le  convenzioni  erano  state  stipulate  ai
                 Enti del  SSN  devono  essere  svolte  dalle  centrali   sensi  dell’art.  26  della L.  488/1999,  sarebbero
                 di committenza regionali e solo in via “suppletiva”   state  aperte  ex  lege  all’adesione  di  tutti  gli Enti
                 da  parte  delle  centrali di committenza  a  livello   sanitari interessati.
                 nazionale  (cfr.  Cons.  Stato,  sez.  III,  26  febbraio
                 2019, n. 1329; sez. V, 11 dicembre 2017, n. 5826;   Sennonché, il TAR, seguendo l’impostazione della
                 cit. TAR Lazio-Roma, n. 1457/2021).            ricorrente,  ha  ritenuto  che  “Il  mero  richiamo
                                                                dell’art. 26 della L. 488/1999 contenuto negli atti
                 Ebbene, nel caso di specie l’Azienda Ospedaliera,   della gara regionale non appare di per sé risolutivo
                 prima  di aderire  alla Convenzione  regionale  (di   al  fine  di  ritenere  che  la  convenzione  regionale
                 cui  non  era  individuata  come  ente  beneficiario),   sia  aperta  per  legge  all’adesione  indiscriminata
                 ha esaminato la convenzione Consip vigente sullo   di  tutti  gli  enti  del  servizio  sanitario  regionale,
                 specifico  servizio,  ritenendola  però  non  idonea  a   dal momento che la norma in questione si limita
                 soddisfare le proprie esigenze.                a  prevedere  l’obbligo  del  soggetto  aggiudicatario
                 A  questo  punto,  su  segnalazione  della  centrale   della  convenzione  quadro  di  “accettare,  sino  a
                 di committenza  regionale,  l’Azienda ospedaliera   concorrenza  della  quantità  massima  complessiva
                 ha  aderito  alla Convenzione  regionale  già in   stabilita dalla convenzione ed ai prezzi e condizioni
                 essere  e  ancora  capiente,  seppure  appunto  tale   ivi previsti, ordinativi di fornitura di beni e servizi
                 convenzione non recasse una clausola di adesione.  deliberati  dalle  amministrazioni  dello  Stato”
                 Ebbene,  è  proprio  questo  il  punto  giuridico   (comma 1), ma di per sé non esclude che, allorché
                 sottoposto al TAR: chiarire se sia possibile aderire   le  amministrazioni  beneficiarie  della  convenzione
                 ad una convenzione regionale che non contempla   siano  state  espressamente  individuate  negli  atti
                 l’estensione  a  soggetti  diversi  da  quelli  indicati   di  gara  e  nella  convenzione  quadro,  l’obbligo  a

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