Page 44 - MediAppalti, Anno XI - N. 8
P. 44
Mediappalti Il Punto
5. L’illegittima adesione alla gara tra i beneficiari e conseguentemente se, anche in
regionale in caso di assenza di una questo caso, la convenzione regionale prevale su
clausola di estensione quella nazionale.
Infine, una fattispecie interessante è stata Nel caso di specie, la procedura di gara bandita
analizzata dal TAR Brescia (TAR Lombardia, dalla società di committenza regionale per
Brescia, sez. I, 7 ottobre 2021 n. 852). l’approvvigionamento del servizio di pulizia in
Il ricorso è stato anche in questo caso proposto favore degli enti del servizio sanitario regionale
dall’aggiudicatario della gara Consip, ma questa era stata ripartita in tre lotti, ciascuno dei quali
volta l’oggetto della contestazione era l’adesione riferito a specifici enti sanitari, corrispondenti a
dell’Ente del SSN ad una procedura regionale. quelli che avevano preventivamente manifestato
In particolare, l’aggiudicatario della gara Consip interesse alla procedura. In relazione a ciascun
sosteneva che l’adesione dell’Ente (un’azienda lotto, la tipologia delle prestazioni inserite nel
ospedaliera) ad una convenzione stipulata dalla progetto di gara e la base d’asta erano state
centrale di committenza regionale fosse illegittima, determinate sulla base dei fabbisogni qualitativi
in quanto la convenzione non prevedeva l’Ente tra e quantitativi ipotizzati dagli enti interessati nel
quelli beneficiari, né prevedeva una “clausola di biennio contrattuale oggetto della procedura, e ciò
estensione o di adesione”. all’evidente fine di garantire un adeguato livello di
efficienza della futura convenzione, modellandola
Per tali ragioni, l’aggiudicatario Consip chiedeva sulle esigenze concrete delle aziende interessate.
al giudice di accertare l’illegittimità dell’adesione In sede di giudizio, le amministrazioni resistenti e
alla convenzione regionale e l’accertamento la parte controinteressata hanno sostenuto che,
dell’obbligo di aderire alla convenzione Consip. sebbene la gara regionale fosse stata ripartita in
Anche in questo caso, il TAR prima di decidere lotti riferiti a specifici enti sanitari, ciascuna delle
ha ripercorso il quadro normativo di ribadendo tre convenzioni scaturite da tale gara sarebbe
l’ormai consolidato principio giurisprudenziale di rimasta suscettibile di future adesioni da parte
prevalenza dei sistemi di acquisizione regionali di tutti gli enti del servizio sanitario regionale,
rispetto a quello nazionale e del ruolo meramente inclusa l’Azienda ospedaliera che vi aveva aderito
suppletivo (e cedevole) dell’intervento sostitutivo nonostante non figurasse tra i beneficiari originari.
di Consip; ciò nel senso che, in via tendenziale, le In particolare, le controparti sostenevano che
gare per gli approvvigionamenti di interesse degli siccome le convenzioni erano state stipulate ai
Enti del SSN devono essere svolte dalle centrali sensi dell’art. 26 della L. 488/1999, sarebbero
di committenza regionali e solo in via “suppletiva” state aperte ex lege all’adesione di tutti gli Enti
da parte delle centrali di committenza a livello sanitari interessati.
nazionale (cfr. Cons. Stato, sez. III, 26 febbraio
2019, n. 1329; sez. V, 11 dicembre 2017, n. 5826; Sennonché, il TAR, seguendo l’impostazione della
cit. TAR Lazio-Roma, n. 1457/2021). ricorrente, ha ritenuto che “Il mero richiamo
dell’art. 26 della L. 488/1999 contenuto negli atti
Ebbene, nel caso di specie l’Azienda Ospedaliera, della gara regionale non appare di per sé risolutivo
prima di aderire alla Convenzione regionale (di al fine di ritenere che la convenzione regionale
cui non era individuata come ente beneficiario), sia aperta per legge all’adesione indiscriminata
ha esaminato la convenzione Consip vigente sullo di tutti gli enti del servizio sanitario regionale,
specifico servizio, ritenendola però non idonea a dal momento che la norma in questione si limita
soddisfare le proprie esigenze. a prevedere l’obbligo del soggetto aggiudicatario
A questo punto, su segnalazione della centrale della convenzione quadro di “accettare, sino a
di committenza regionale, l’Azienda ospedaliera concorrenza della quantità massima complessiva
ha aderito alla Convenzione regionale già in stabilita dalla convenzione ed ai prezzi e condizioni
essere e ancora capiente, seppure appunto tale ivi previsti, ordinativi di fornitura di beni e servizi
convenzione non recasse una clausola di adesione. deliberati dalle amministrazioni dello Stato”
Ebbene, è proprio questo il punto giuridico (comma 1), ma di per sé non esclude che, allorché
sottoposto al TAR: chiarire se sia possibile aderire le amministrazioni beneficiarie della convenzione
ad una convenzione regionale che non contempla siano state espressamente individuate negli atti
l’estensione a soggetti diversi da quelli indicati di gara e nella convenzione quadro, l’obbligo a
44