Page 41 - MediAppalti, Anno XI - N. 8
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Il Punto Mediappalti
3. Coesistenza di una gara Consip e una operative convenzioni regionali, le convenzioni-
gara regionale quadro stipulate da Consip s.p.a.” e i commi 548 e
549 della legge di bilancio 2016 i quali prevedono
Il principio base in tema di approvvigionamento “gli Enti del Servizio sanitario nazionale sono
degli Enti del SSN è dunque quello della prevalenza tenuti ad approvvigionarsi, relativamente alle
della gara regionale su quella Consip. Tuttavia, categorie merceologiche del settore sanitario,
come anticipato, tale principio si presta ancora … avvalendosi, in via esclusiva, delle centrali
a diverse interpretazioni, pertanto prima di regionali di committenza di riferimento, ovvero
analizzare casi più specifici ci si sofferma su una della Consip Spa”.
pronuncia del TAR Lazio – Roma, sez. III quater Ebbene, il TAR ha rilevato che, alla luce delle
del 4 febbraio 2021 n. 1459, nella quale è stato disposizioni normative sopra riportate, le
affrontato il tema dell’approvvigionamento degli Aziende Sanitarie sono tenute ad aderire alle
Enti del SSN in caso di coesistenza di una gara convenzioni quadro stipulate dalle centrali di
Consip e di una gara indetta a livello regionale. committenza regionali.
Il ricorso è stato proposto da un operatore In particolare, il TAR ha evidenziato che “in via
economico che ha partecipato sia alla gara tendenziale, le gare per gli approvvigionamEnti
indetta dalla Regione Lazio, sia alla gara di interesse degli Enti del SSN devono essere
indetta successivamente da Consip, risultando svolte dalle centrali di committenza regionali;
aggiudicatario di uno dei lotti in via sostanzialmente
della gara Consip. suppletiva (e all’evidente
La ricorrente ha impugnato L’intervento di una fine di prevenire il rischio
l’aggiudicazione ad un procedura indetta e di possibili carenze in
competitor della gara aggiudicata da Consip approvvi gi onamE nti
indetta dalla Regione Lazio, assume solo un carattere di estremo interesse
sostenendo che siccome suppletivo e cedevole e rilevanza) è altresì
gli oggetti delle due gare rispetto alle procedure possibile che la centrale
sarebbero sovrapponibili, di committenza nazionale
allora l’Ente sanitario di affidamento regionali, attivi specifiche convenzioni-
sarebbe obbligato ad operare con l’esclusivo fine quadro; nell’ipotesi appena
una comparazione degli di evitare che gli Enti richiamata è da ritenere che
esisti delle gare regionali del SSN si trovino in l’intervento di sostanziale
con quelle Consip, alla quale situazioni di carenza di supplenza svolto da
conseguirebbe l’ulteriore approvvigionamento. Consip non possa
obbligo di optare per la giungere ad alterare
procedura che assicuri il in modo definitivo il
miglior risultato in ordine al carattere evidentemente
rapporto qualità prezzo, che nel caso di specie era sussidiario di tale intervento, il quale per
offerto dalla gara Consip. questa caratteristica avrà dunque valenza
A parere della ricorrente, solo a seguito di tale ‘cedevole’. Tale intervento, infatti (pur necessario
comparazione l’Ente avrebbe potuto decidere a nel perdurare dell’inadempienza da parte delle
quale convenzione aderire (regionale e Consip). centrali di committenza regionali), perderà la
La tesi della ricorrente è dunque riassumibile in sua ragion d’essere laddove le centrali regionali,
una sostanziale parità tra la convenzione regionale ripristinando la fisiologica dinamica delineata
e quella Consip. dal legislatore, attivino i propri strumEnti di
acquisizione” (cfr. Cons. Stato n. 5826/2017; nello
Per dirimere la controversia il TAR Lazio ha stesso senso, ex multis: Cons. Stato n. 1329/2019,
individuato le due norme applicabili al caso di specie TAR Marche n. 580/2020, TAR Emilia-Romagna n.
e cioè il comma 449 della legge di bilancio 2007 362/2018).
secondo cui “gli Enti del Servizio Sanitario Nazionale
sono in ogni caso tenuti ad approvvigionarsi L’intervento di una procedura indetta e aggiudicata
utilizzando le convenzioni stipulate dalle centrali da Consip assume perciò solo un carattere
regionali di riferimento ovvero, qualora non siano suppletivo e quindi cedevole rispetto alle procedure
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