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Il Punto                                                                             Mediappalti







                     3. Coesistenza di una gara Consip e una    operative  convenzioni  regionali,  le  convenzioni-
                        gara regionale                          quadro stipulate da Consip s.p.a.” e i commi 548 e
                                                                549 della legge di bilancio 2016 i quali prevedono
                 Il principio  base  in tema  di approvvigionamento   “gli  Enti  del  Servizio  sanitario  nazionale  sono
                 degli Enti del SSN è dunque quello della prevalenza   tenuti  ad  approvvigionarsi,  relativamente  alle
                 della  gara  regionale  su  quella  Consip.  Tuttavia,   categorie  merceologiche  del  settore  sanitario,
                 come  anticipato,  tale  principio  si presta  ancora   …  avvalendosi,  in  via  esclusiva,  delle  centrali
                 a  diverse interpretazioni,  pertanto  prima  di   regionali  di  committenza  di  riferimento,  ovvero
                 analizzare casi più specifici ci si sofferma su una   della Consip Spa”.
                 pronuncia del TAR Lazio – Roma, sez. III quater   Ebbene,  il TAR  ha  rilevato  che,  alla luce  delle
                 del 4 febbraio 2021 n. 1459, nella quale è stato   disposizioni  normative  sopra  riportate,  le
                 affrontato  il  tema  dell’approvvigionamento  degli   Aziende Sanitarie sono tenute ad aderire alle
                 Enti del SSN in caso di coesistenza di una gara   convenzioni quadro stipulate dalle centrali di
                 Consip e di una gara indetta a livello regionale.  committenza regionali.

                 Il  ricorso  è  stato  proposto  da  un  operatore   In  particolare,  il TAR  ha  evidenziato  che  “in  via
                 economico  che  ha  partecipato  sia  alla  gara   tendenziale,  le  gare  per  gli  approvvigionamEnti
                 indetta  dalla  Regione  Lazio,  sia  alla  gara   di  interesse  degli  Enti  del  SSN  devono essere
                 indetta  successivamente  da  Consip,  risultando   svolte dalle centrali di committenza regionali;
                 aggiudicatario di uno dei lotti                                   in  via  sostanzialmente
                 della gara Consip.                                                suppletiva  (e  all’evidente
                 La  ricorrente  ha  impugnato      L’intervento di una            fine  di  prevenire  il  rischio
                 l’aggiudicazione  ad   un         procedura indetta e             di   possibili   carenze   in
                 competitor   della   gara        aggiudicata da Consip            approvvi gi onamE nti
                 indetta  dalla Regione  Lazio,   assume solo un carattere         di    estremo    interesse
                 sostenendo  che   siccome        suppletivo e cedevole            e   rilevanza)   è   altresì
                 gli oggetti delle due  gare     rispetto alle procedure           possibile  che  la  centrale
                 sarebbero   sovrapponibili,                                       di  committenza  nazionale
                 allora   l’Ente  sanitario     di affidamento regionali,          attivi specifiche convenzioni-
                 sarebbe obbligato ad operare      con l’esclusivo fine            quadro;  nell’ipotesi  appena
                 una   comparazione   degli       di evitare che gli Enti          richiamata è da ritenere che
                 esisti delle gare  regionali      del SSN si trovino in           l’intervento di sostanziale
                 con quelle Consip, alla quale   situazioni di carenza di          supplenza    svolto   da
                 conseguirebbe    l’ulteriore     approvvigionamento.              Consip     non     possa
                 obbligo di optare  per  la                                        giungere   ad    alterare
                 procedura  che  assicuri  il                                      in   modo   definitivo   il
                 miglior risultato in ordine  al                                   carattere evidentemente
                 rapporto qualità prezzo, che nel caso di specie era   sussidiario  di tale intervento, il quale  per
                 offerto dalla gara Consip.                     questa  caratteristica avrà dunque  valenza
                 A  parere  della ricorrente,  solo a  seguito  di tale   ‘cedevole’. Tale intervento, infatti (pur necessario
                 comparazione  l’Ente  avrebbe  potuto  decidere  a   nel  perdurare  dell’inadempienza  da  parte  delle
                 quale convenzione aderire (regionale e Consip).   centrali  di  committenza  regionali),  perderà  la
                 La  tesi  della  ricorrente  è  dunque  riassumibile  in   sua  ragion  d’essere  laddove  le  centrali  regionali,
                 una sostanziale parità tra la convenzione regionale   ripristinando  la  fisiologica  dinamica  delineata
                 e quella Consip.                               dal  legislatore,  attivino  i  propri  strumEnti  di
                                                                acquisizione” (cfr. Cons. Stato n. 5826/2017; nello
                 Per  dirimere  la controversia il  TAR Lazio ha   stesso senso, ex multis: Cons. Stato n. 1329/2019,
                 individuato le due norme applicabili al caso di specie   TAR Marche n. 580/2020, TAR Emilia-Romagna n.
                 e cioè il comma 449 della legge di bilancio 2007   362/2018).
                 secondo cui “gli Enti del Servizio Sanitario Nazionale
                 sono  in  ogni  caso  tenuti  ad  approvvigionarsi   L’intervento di una procedura indetta e aggiudicata
                 utilizzando  le  convenzioni  stipulate  dalle  centrali   da  Consip assume  perciò  solo  un  carattere
                 regionali di riferimento ovvero, qualora non siano   suppletivo e quindi cedevole rispetto alle procedure

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