Page 42 - MediAppalti, Anno XI - N. 8
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                 di  affidamento  regionali,  con  l’esclusivo  fine  di   Consip era stata bandita nel 2014, mentre la gara
                 evitare che gli Enti del SSN si trovino in situazioni   regionale nel dicembre 2017).
                 di carenza di approvvigionamento.
                                                                In  conclusione,  la  pronuncia  del  TAR  Lazio  ha
                 E tale prevalenza si configura anche nel caso in cui   confermato l’orientamento prevalente secondo cui
                 la gara indetta da Consip sia stata già aggiudicata   in linea generale la gara Consip conserva un valore
                 (cfr. Cons. Stato n. 1329/2019).               di supplenza, essa cioè rappresenta il canale a cui
                 La  funzione  delle  gare  Consip  risulta  quindi  solo   gli Enti devono far riferimento nel caso in cui non
                 quella  di  offrire  una  soluzione  immediata  in   sia attiva una gara regionale.
                 caso di inerzia delle centrali di committenza
                 regionali all’indizione dell’apposita  procedura  di   Mentre  in caso  di  coesistenza  delle  due
                 affidamento.                                   procedure, l’Ente del SSN deve aderire di regola
                                                                alla convenzione regionale, conservando la facoltà
                 La  ratio  di  tale  prevalenza  è  ravvisabile  nella   di aderire alla convenzione Consip in casi specifici
                 maggiore aderenza della gara regionale alle    e previa motivazione, in quanto costituirebbe una
                 esigenze  locali  (principio  di  sussidiarietà   deroga  alla  regola  generale  dell’adesione  in  via
                 verticale), da cui deriva una maggiore “efficienza”   preferenziale alla gara a livello regionale.
                 anche dal punto di vista economico delle procedure
                 di affidamento indette direttamente dalle regioni.
                 Il TAR ha quindi ritenuto infondata la censura della   4.  Il  rapporto  tra  gara  locale  e  gara
                 ricorrente che pretende di comparare le due gare      centralizzata Consip
                 su un piano esclusivamente economico, in quanto
                 le suddette gare hanno contenuti non coincidEnti.  Anche il Consiglio di Stato (Cons. Stato, sez. III, 11
                 Il concetto di “efficienza” non è dunque riconducibile   ottobre 2021 n. 6817) ha recentemente affrontato
                 esclusivamente all’aspetto economico, ma riguarda   il tema dell’approvvigionamento degli Enti del SSN.
                 il  soddisfacimento  delle  esigenze  della  specifica   In questo caso è stata sottoposta al Collegio una
                 regione.                                       fattispecie diversa da quella appena esaminata che
                                                                però ha dato luogo ad una ulteriore occasione per
                 Ne  discende  che  per  individuare  la  maggiore   ribadire i principi in materia di approvvigionamento
                 “efficienza”  di  una  procedura  rispetto  ad  un’altra   centralizzato.
                 è  necessario  valutare  in primis l’oggetto della   Il  giudizio  aveva  ad  oggetto  un  ricorso  avverso
                 gara, e, solo laddove l’oggetto sia sovrapponibile,   il  silenzio  serbato  da  una  ASL  nei  confronti  del
                 l’aspetto economico.                           soggetto aggiudicatario del servizio di pulizia della
                 Sul  punto  il  TAR  precisa  infatti  che  nel  caso  di   gara  Consip per  il lotto territoriale  in cui la ASL
                 specie “non è stata provata né la sovrapponibilità   rientra.
                 né  la  maggiore  economicità  della  gara  Consip
                 rispetto a quella della Regione”.              La  ASL  aveva  provveduto,  in assenza  di una
                                                                gara  regionale  e  prima  dell’indizione  della gara
                 Da tale precisazione è quindi possibile dedurre a   Consip, allo svolgimento di una gara autonoma per
                 contrario  che  solo nel  caso  in cui l’Ente  del SSN   l’affidamento  del  servizio  di  pulizie  e  alla  stipula
                 rilevi  una  perfetta  sovrapponibilità  dell’oggetto   dei relativi contratti con gli aggiudicatari.
                 della gara Consip e di quella regionale e maggiore   Nelle  more  dell’espletamento  di tale  gara
                 economicità della gara Consip, l’Ente possa (e non   autonoma, Consip aveva indetto una procedura di
                 “debba”) aderire a quest’ultima in luogo della gara   gara con il medesimo oggetto.
                 regionale.
                                                                L’Ente,  essendone   a   conoscenza,   aveva
                 Situazione  che  non  si  è  verificata  nel  caso  di   appositamente  inserito  nei  contratti  stipulati
                 specie, in quanto l’articolazione tecnica del servizio   autonomamente   un’apposita   clausola   in
                 impostata  nella  gara  regionale  è  più  attinente   base  alla  quale  contratti  erano  sottoposti
                 alle concrete esigenze delle Aziende Ospedaliere,   ad  una  condizione  risolutiva  dell’adesione
                 essendo frutto di una impostazione più specifica,   alla   convenzioni   Consip   nel   frattempo
                 nonché  oggettivamente  e  temporalmente  più   eventualmente  stipulate,  ferma  restando
                 ravvicinata  (nel  caso  di  specie  infatti  la  gara   la  verifica  e  la  comparazione  tra  le  offerte

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