Page 42 - MediAppalti, Anno XI - N. 8
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Mediappalti Il Punto
di affidamento regionali, con l’esclusivo fine di Consip era stata bandita nel 2014, mentre la gara
evitare che gli Enti del SSN si trovino in situazioni regionale nel dicembre 2017).
di carenza di approvvigionamento.
In conclusione, la pronuncia del TAR Lazio ha
E tale prevalenza si configura anche nel caso in cui confermato l’orientamento prevalente secondo cui
la gara indetta da Consip sia stata già aggiudicata in linea generale la gara Consip conserva un valore
(cfr. Cons. Stato n. 1329/2019). di supplenza, essa cioè rappresenta il canale a cui
La funzione delle gare Consip risulta quindi solo gli Enti devono far riferimento nel caso in cui non
quella di offrire una soluzione immediata in sia attiva una gara regionale.
caso di inerzia delle centrali di committenza
regionali all’indizione dell’apposita procedura di Mentre in caso di coesistenza delle due
affidamento. procedure, l’Ente del SSN deve aderire di regola
alla convenzione regionale, conservando la facoltà
La ratio di tale prevalenza è ravvisabile nella di aderire alla convenzione Consip in casi specifici
maggiore aderenza della gara regionale alle e previa motivazione, in quanto costituirebbe una
esigenze locali (principio di sussidiarietà deroga alla regola generale dell’adesione in via
verticale), da cui deriva una maggiore “efficienza” preferenziale alla gara a livello regionale.
anche dal punto di vista economico delle procedure
di affidamento indette direttamente dalle regioni.
Il TAR ha quindi ritenuto infondata la censura della 4. Il rapporto tra gara locale e gara
ricorrente che pretende di comparare le due gare centralizzata Consip
su un piano esclusivamente economico, in quanto
le suddette gare hanno contenuti non coincidEnti. Anche il Consiglio di Stato (Cons. Stato, sez. III, 11
Il concetto di “efficienza” non è dunque riconducibile ottobre 2021 n. 6817) ha recentemente affrontato
esclusivamente all’aspetto economico, ma riguarda il tema dell’approvvigionamento degli Enti del SSN.
il soddisfacimento delle esigenze della specifica In questo caso è stata sottoposta al Collegio una
regione. fattispecie diversa da quella appena esaminata che
però ha dato luogo ad una ulteriore occasione per
Ne discende che per individuare la maggiore ribadire i principi in materia di approvvigionamento
“efficienza” di una procedura rispetto ad un’altra centralizzato.
è necessario valutare in primis l’oggetto della Il giudizio aveva ad oggetto un ricorso avverso
gara, e, solo laddove l’oggetto sia sovrapponibile, il silenzio serbato da una ASL nei confronti del
l’aspetto economico. soggetto aggiudicatario del servizio di pulizia della
Sul punto il TAR precisa infatti che nel caso di gara Consip per il lotto territoriale in cui la ASL
specie “non è stata provata né la sovrapponibilità rientra.
né la maggiore economicità della gara Consip
rispetto a quella della Regione”. La ASL aveva provveduto, in assenza di una
gara regionale e prima dell’indizione della gara
Da tale precisazione è quindi possibile dedurre a Consip, allo svolgimento di una gara autonoma per
contrario che solo nel caso in cui l’Ente del SSN l’affidamento del servizio di pulizie e alla stipula
rilevi una perfetta sovrapponibilità dell’oggetto dei relativi contratti con gli aggiudicatari.
della gara Consip e di quella regionale e maggiore Nelle more dell’espletamento di tale gara
economicità della gara Consip, l’Ente possa (e non autonoma, Consip aveva indetto una procedura di
“debba”) aderire a quest’ultima in luogo della gara gara con il medesimo oggetto.
regionale.
L’Ente, essendone a conoscenza, aveva
Situazione che non si è verificata nel caso di appositamente inserito nei contratti stipulati
specie, in quanto l’articolazione tecnica del servizio autonomamente un’apposita clausola in
impostata nella gara regionale è più attinente base alla quale contratti erano sottoposti
alle concrete esigenze delle Aziende Ospedaliere, ad una condizione risolutiva dell’adesione
essendo frutto di una impostazione più specifica, alla convenzioni Consip nel frattempo
nonché oggettivamente e temporalmente più eventualmente stipulate, ferma restando
ravvicinata (nel caso di specie infatti la gara la verifica e la comparazione tra le offerte
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