Page 31 - MediAppalti, Anno XI - N. 8
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Il Punto                                                                             Mediappalti







                    4. Conclusioni

                 Come  visto,  l’esenzione  dall’esperimento  di una
                 gara  pubblica per  l’affidamento  di  un  servizio
                 legale  che  consiste  in  un  incarico  fiduciario
                 dipende proprio dalla natura di detto incarico, non
                 certamente  dal valore  economico  come  avviene
                 per i contratti cd. sottosoglia. Rimane comunque
                 fermo l’obbligo per l’Amministrazione affidante di
                 rispettare i principi generali che regolano l’azione
                 amministrativa  (imparzialità,  trasparenza  e
                 adeguata motivazione).

                 È  proprio  l’incarico  di  patrocinio  legale,  poi,  che
                 è  contrassegnato  –  a  differenza  dell’incarico
                 consulenziale tout court  –  dall’intuitu personae:
                 la  prestazione  attesa  non  può  in  ogni  modo,
                 per   definizione,   incompatibile   con   una
                 valutazione  economicamente  più vantaggiosa.
                 L’Amministrazione,  infatti,  con  il  conferimento  di
                 un  incarico  di patrocinio  legale  non  si rivolge  a
                 un mercato su cui reperire un bene fungibile ma,
                 al  contrario,  sceglie  il  professionista  sulla  base
                 della fiducia che ripone in quest’ultimo, anche in
                 ragione dell’esperienza dallo stesso maturata con
                 riferimento allo specifico oggetto del contenzioso
                 instaurato.










































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