Page 31 - MediAppalti, Anno XI - N. 8
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Il Punto Mediappalti
4. Conclusioni
Come visto, l’esenzione dall’esperimento di una
gara pubblica per l’affidamento di un servizio
legale che consiste in un incarico fiduciario
dipende proprio dalla natura di detto incarico, non
certamente dal valore economico come avviene
per i contratti cd. sottosoglia. Rimane comunque
fermo l’obbligo per l’Amministrazione affidante di
rispettare i principi generali che regolano l’azione
amministrativa (imparzialità, trasparenza e
adeguata motivazione).
È proprio l’incarico di patrocinio legale, poi, che
è contrassegnato – a differenza dell’incarico
consulenziale tout court – dall’intuitu personae:
la prestazione attesa non può in ogni modo,
per definizione, incompatibile con una
valutazione economicamente più vantaggiosa.
L’Amministrazione, infatti, con il conferimento di
un incarico di patrocinio legale non si rivolge a
un mercato su cui reperire un bene fungibile ma,
al contrario, sceglie il professionista sulla base
della fiducia che ripone in quest’ultimo, anche in
ragione dell’esperienza dallo stesso maturata con
riferimento allo specifico oggetto del contenzioso
instaurato.
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