Page 27 - MediAppalti, Anno XI - N. 8
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Il Punto                                                                             Mediappalti







                 almeno  cinque  concorrenti,  se  compatibile  con   oggetto  lavori,  servizi  e  forniture,  dei  contratti
                 l’oggetto del contratto. …».                   attivi,  esclusi,  in  tutto  o  in  parte,  dall’ambito di
                                                                applicazione oggettiva del Codice Appalti «avviene
                 Con  l’entrata  in  vigore  del  D.Lgs.  n.  50/2016   nel  rispetto  dei  principi  di  economicità,  efficacia,
                 (“Codice  Appalti”),  l’art.  17,  comma  1,  lettera   imparzialità,  parità  di  trattamento,  trasparenza,
                 d) con una portata innovativa elenca tra i settori   proporzionalità, pubblicità, tutela dell’ambiente ed
                 esclusi  i  servizi  legali  e  specifica  l’esatta  portata   efficienza energetica».
                 della categoria.
                 Fra  i  servizi  legali  sono  infatti  inclusi  sia  la   Di  qui  la  necessità  del  rispetto,  anche  in  sede
                 rappresentanza  legale  sia  la  consulenza  fornita   di  conferimento  del  singolo  incarico  legale,  dei
                 in  vista  di un  procedimento  giurisdizionale,   principi  di  economicità,  efficacia,  imparzialità,
                 a  prescindere  dalla natura  isolata ovvero   parità di trattamento, trasparenza, proporzionalità
                 sistematica  dell’attività  difensiva  svolta  in  favore   e  pubblicità  che  devono  informare  l’affidamento
                 dell’Amministrazione.                          dei contratti pubblici, per quanto “esclusi.

                 Testualmente,  il  Codice Appalti all’articolo  17,   In ordine alla tematica dell’affidamento dei servizi
                 comma 1 lettera d) – in applicazione dell’articolo   legali di cui all’articolo 17  del Codice Appalti
                 10, lettera d) della direttiva 2014/24/UE – elenca   l’ANAC con la Delibera  n. 907  del 24  ottobre
                 le  fattispecie  espressamente  escluse dall’ambito   2018 ha approvato le Linee Guida n. 12 le quali
                 di applicazione della disciplina codicistica ovvero:  forniscono chiarimenti sulle procedure da seguire
                 “1) rappresentanza legale di un cliente da parte di   per  l’affidamento  dei  servizi  legali  alla  luce  della
                 un  avvocato  ai  sensi  dell’articolo  1  della  legge  9   nuova  disciplina  contenuta  nel  Codice Appalti,
                 febbraio 1982, n. 31, e successive modificazioni:  quale l’atto di regolazione non vincolante.
                    1.1) in un arbitrato o in una conciliazione tenuti
                    in uno Stato membro dell’Unione europea, un   L’ANAC  nelle  citate  Linee  Guida  aderisce
                    paese terzo o dinanzi  a un’istanza arbitrale o   all’impostazione da ultimo registrata dal Consiglio
                    conciliativa internazionale;                di Stato nel parere n. 2017 del 3 agosto 2018
                    1.2) in procedimenti giudiziari dinanzi a organi   secondo cui
                    giurisdizionali o autorità pubbliche di uno Stato   -  l’affidamento  dei  servizi  legali  costituisce
                    membro dell’Unione europea o un Paese terzo    appalto, qualora la stazione appaltante affidi la
                    o  dinanzi  a  organi  giurisdizionali  o  istituzioni   gestione del contenzioso in modo continuativo
                    internazionali;                                o periodico al professionista nell’unità di tempo
                 2) consulenza legale fornita in preparazione di uno   considerata (di regola il triennio);
                 dei  procedimenti  di  cui  al  punto  1),  o  qualora  vi   -  l’incarico  conferito  ad  hoc,  collegato ad  una
                 sia  un  indizio  concreto  e  una  probabilità  elevata   specifica  lite, costituisce invece  un  contratto
                 che  la  questione  su  cui  verte  la  consulenza   d’opera  professionale  ai sensi degli  articoli
                 divenga  oggetto  del  procedimento,  sempre  che   2229 e seguenti del codice civile, consistendo
                 la consulenza sia fornita da un avvocato ai sensi   nella  trattazione  della  singola  controversia
                 dell’articolo 1 della legge 9 febbraio 1982, n. 31, e   o  questione,  ed  è  sottoposto  al  regime  di  cui
                 successive modificazioni;                         all’articolo 17 comma 1, lettera d) del Codice
                 3)  servizi  di  certificazione  e  autenticazione  di   Appalti.  Detti  servizi  legali  sono  quindi  da
                 documenti che devono essere prestati da notai;    considerare  come  contratti  esclusi  dal
                 4) servizi legali prestati da fiduciari o tutori designati   campo  di  applicazione  del  Codice  Appalti
                 o  altri  servizi  legali  i  cui  fornitori  sono  designati   ma  non  estranei:  dunque,  tali  affidamenti
                 da  un  organo  giurisdizionale  dello  Stato  o  sono   devono rispettare i principi posti dall’articolo 4
                 designati per legge per svolgere specifici compiti   del Codice Appalti, non  assumendo  rilevanza
                 sotto la vigilanza di detti organi giurisdizionali;  il valore economico del contratto e l’eventuale
                 5)  altri  servizi  legali  che  sono  connessi,  anche   superamento  della  soglia  di  rilevanza
                 occasionalmente, all’esercizio dei pubblici poteri”.  comunitaria.
                 Ferma restando la portata dell’articolo 17, occorre
                 richiamare  l’articolo  4  del  Codice  Appalti   Tale  inquadramento  deriva  dalla  sentenza  del
                 il  quale  espressamente  stabilisce  che  anche   Consiglio di Stato, Sezione V, n. 2730 dell’11
                 l’affidamento  dei  contratti  pubblici  aventi  ad   maggio  2012,  sotto  la  vigenza  del D.Lgs.  n.

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