Page 30 - MediAppalti, Anno XI - N. 8
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Mediappalti Il Punto
all’Amministrazione senza avvalersi di una dopo l’entrata in vigore del Codice Appalti la quale
procedura concorsuale in quanto i predetti «ha confermato la distinzione tra contratti di
incarichi, connotati da un prevalente elemento opera intellettuale di cui all’art. 2229 e ss del
fiduciario, non sono equiparabili alle c.d. “consulenze cod.civ. (rientranti nell’ambito dei contratti
esterne” alle quali si applica il procedimento di cui esclusi di cui all’art. 17, comma 1 del d.lgs.
all’art. 7, comma sesto del D.Lgs. n. 165/2001, 50 del 2016) - per i quali era stata ribadita
pur dovendosi rispettare il l’importanza dell’elemento
principio di trasparenza ed Con sentenza n. 509/2021 fiduciario nell’affidamento
economicità. la Corte dei Conti-Lazio dell’incarico di patrocinio
ha stabilito che i mandati - e gli incarichi legali
In particolare, i magistrati di consulenza ed
contabili nella recentissima di patrocini in giudizio, assistenza a contenuto
pronuncia hanno rilevato caratterizzati dall’elemento complesso inseriti in un
che gli incarichi legali non fiduciario, non sono quadro articolato di attività
sono equiparabili alle c.d. soggetti ad una procedura professionali organizzate,
consulenze esterne, alle di evidenza pubblica cui si applicano le norme del
quali si applica il regime codice dei contratti sia pur
degli artt. 7 comma 6 del semplificate. Con riguardo
D.Lgs 165/2001 ma «in linea ai primi, se è vero che sia il
con la giurisprudenza del Consiglio di Stato (sez. Consiglio di Stato che l’Anac avevano osservato
V, n. 2730 del 2012; Comm. Speciale n. 2109 che il rispetto dei principi posti dall’art. 4 del codice
del 2017 e n. 22017 del 2018) e con gli indirizzi dei contratti suggerisca la procedimentalizzazione
dell’Autorità di Vigilanza sui contratti pubblici, nella scelta del professionista cui affidare l’incarico
sono stati inquadrati tra le prestazioni di lavoro di patrocinio legale attraverso, preferibilmente, la
autonomo professionale il cui affidamento, sia costituzione di elenchi, ciò non esclude la possibilità
pur rispettoso dei principi generali in tema di di effettuare un affidamento diretto ad un
trasparenza ed economicità, è caratterizzato professionista determinato, subordinato, secondo
da un preminente elemento fiduciario. La le Linee guida dell’Anac, alla presenza di specifiche
fattispecie negoziale dell’appalto di servizi potrebbe ragioni espresse dalla stazione appaltante tra le
configurarsi solo ove la prestazione richiesta al quali si annoverano i casi di conseguenzialità di
professionista non si esaurisca, come nei casi in incarichi o di complementarietà con altri incarichi
esame, nel solo patrocinio legale a favore dell’ente, attinenti alla medesima materia che siano stati
configurandosi quale modalità organizzativa positivamente conclusi nonchè i casi di assoluta
di un servizio più complesso e articolato (C. particolarità della controversia».
Conti sez. contro. Basilicata de. 19/2009/
par.; C. Conti sez. contr. Umbria del 137/2013/ Conclude sul punto il Collegio dando atto che
Par.). In definitiva, il Collegio è dell’avviso che i «In ogni caso, una lettura sistematica delle
mandati di patrocinio in giudizio affidati dalla disposizioni del d.lgs. n. 50 del 2016, consente
Consip, di cui si discute, non erano soggetti di rilevare come il legislatore della riforma, con il
ad una procedura di evidenza pubblica. La richiamo all’art. 4, più che delineare una vera e
contraria tesi, sostenuta dal requirente, si basa propria procedura comparativa, abbia inteso
su una controversa interpretazione della disciplina invocare il rispetto generale dei principi
riguardante l’affidamento di incarichi di patrocinio generali che regolano l’azione amministrativa
legale da parte della pubblica amministrazione, in materia di imparzialità, trasparenza e
inquadrati nell’ambito di veri e propri appalti di adeguata motivazione, non escludendo
servizi; interpretazione sicuramente minoritaria la possibilità di un affidamento diretto e
durante il previgente d.lgs. n. 163 del 2006, solo in fiduciario dei servizi legali. Si rileva, infine, che
parte rivista dopo l’entrata in vigore del d.lgs. 50 sulla materia degli incarichi di patrocinio legale, è
del 2016 ed, attualmente, del tutto superata alla intervenuto da ultimo il giudice comunitario che,
luce della più recente giurisprudenza comunitaria». con la sentenza nella causa C-264/18 del 6 giugno
2019, confermando i prevalenti orientamenti
La Corte dei Conti, a fondamento della decisione, giurisprudenziali …».
ha quindi richiamato la giurisprudenza attestatasi
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