Page 30 - MediAppalti, Anno XI - N. 8
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                 all’Amministrazione  senza  avvalersi  di  una   dopo l’entrata in vigore del Codice Appalti la quale
                 procedura  concorsuale  in  quanto  i  predetti   «ha  confermato  la  distinzione tra  contratti  di
                 incarichi,  connotati  da  un  prevalente  elemento   opera intellettuale di cui all’art. 2229 e ss del
                 fiduciario, non sono equiparabili alle c.d. “consulenze   cod.civ.  (rientranti  nell’ambito  dei contratti
                 esterne” alle quali si applica il procedimento di cui   esclusi di cui all’art. 17, comma 1 del d.lgs.
                 all’art.  7, comma  sesto  del D.Lgs.  n.  165/2001,   50 del 2016)  -  per  i  quali  era  stata  ribadita
                 pur  dovendosi rispettare  il                                     l’importanza   dell’elemento
                 principio di trasparenza  ed   Con sentenza n. 509/2021           fiduciario   nell’affidamento
                 economicità.                    la Corte dei Conti-Lazio          dell’incarico   di   patrocinio
                                                ha stabilito che i mandati         -  e gli  incarichi legali
                 In  particolare,  i  magistrati                                   di     consulenza     ed
                 contabili  nella recentissima   di patrocini in giudizio,         assistenza a contenuto
                 pronuncia  hanno  rilevato    caratterizzati dall’elemento        complesso  inseriti  in  un
                 che  gli incarichi  legali non    fiduciario, non sono            quadro  articolato  di  attività
                 sono  equiparabili  alle  c.d.   soggetti ad una procedura        professionali   organizzate,
                 consulenze  esterne,  alle        di evidenza pubblica            cui si applicano le norme del
                 quali  si  applica  il  regime                                    codice  dei  contratti  sia  pur
                 degli artt.  7  comma  6  del                                     semplificate.  Con  riguardo
                 D.Lgs 165/2001 ma «in linea                                       ai primi, se è vero che sia il
                 con la giurisprudenza del Consiglio di Stato (sez.   Consiglio  di  Stato  che  l’Anac  avevano  osservato
                 V,  n.  2730  del  2012;  Comm.  Speciale  n.  2109   che il rispetto dei principi posti dall’art. 4 del codice
                 del 2017 e n. 22017 del 2018) e con gli indirizzi   dei contratti suggerisca la procedimentalizzazione
                 dell’Autorità  di  Vigilanza  sui  contratti  pubblici,   nella scelta del professionista cui affidare l’incarico
                 sono stati inquadrati tra le prestazioni di lavoro   di patrocinio legale attraverso, preferibilmente, la
                 autonomo professionale il cui affidamento, sia   costituzione di elenchi, ciò non esclude la possibilità
                 pur rispettoso dei principi generali in tema di   di  effettuare  un  affidamento  diretto  ad  un
                 trasparenza ed economicità, è caratterizzato   professionista determinato, subordinato, secondo
                 da  un  preminente  elemento  fiduciario.  La   le Linee guida dell’Anac, alla presenza di specifiche
                 fattispecie negoziale dell’appalto di servizi potrebbe   ragioni  espresse  dalla  stazione  appaltante  tra  le
                 configurarsi  solo  ove  la  prestazione  richiesta  al   quali  si  annoverano  i  casi  di  conseguenzialità  di
                 professionista  non  si  esaurisca,  come  nei  casi  in   incarichi o di complementarietà con altri incarichi
                 esame, nel solo patrocinio legale a favore dell’ente,   attinenti  alla  medesima  materia  che  siano  stati
                 configurandosi   quale   modalità   organizzativa   positivamente  conclusi  nonchè  i  casi  di  assoluta
                 di  un  servizio  più  complesso  e  articolato  (C.   particolarità della controversia».
                 Conti  sez.  contro.  Basilicata  de.  19/2009/
                 par.;  C.  Conti  sez.  contr.  Umbria  del  137/2013/  Conclude sul punto  il  Collegio dando  atto  che
                 Par.).  In  definitiva,  il  Collegio  è  dell’avviso  che  i   «In  ogni  caso,  una  lettura  sistematica  delle
                 mandati di patrocinio in giudizio affidati dalla   disposizioni del d.lgs. n. 50 del 2016, consente
                 Consip, di cui si discute, non erano soggetti   di rilevare come il legislatore della riforma, con il
                 ad una procedura di  evidenza pubblica.  La    richiamo all’art. 4, più che delineare una vera e
                 contraria  tesi,  sostenuta  dal  requirente,  si  basa   propria procedura comparativa, abbia inteso
                 su una controversa interpretazione della disciplina   invocare il rispetto  generale dei principi
                 riguardante l’affidamento di incarichi di patrocinio   generali che regolano l’azione amministrativa
                 legale  da  parte  della  pubblica  amministrazione,   in materia  di imparzialità, trasparenza e
                 inquadrati  nell’ambito  di  veri  e  propri  appalti  di   adeguata  motivazione,  non  escludendo
                 servizi;  interpretazione  sicuramente  minoritaria   la  possibilità  di  un  affidamento  diretto  e
                 durante il previgente d.lgs. n. 163 del 2006, solo in   fiduciario dei servizi legali. Si rileva, infine, che
                 parte rivista dopo l’entrata in vigore del d.lgs. 50   sulla materia degli incarichi di patrocinio legale, è
                 del 2016 ed, attualmente, del tutto superata alla   intervenuto  da  ultimo  il  giudice  comunitario  che,
                 luce della più recente giurisprudenza comunitaria».  con la sentenza nella causa C-264/18 del 6 giugno
                                                                2019,  confermando  i  prevalenti  orientamenti
                 La Corte dei Conti, a fondamento della decisione,   giurisprudenziali …».
                 ha quindi richiamato la giurisprudenza attestatasi

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