Page 36 - MediAppalti, Anno XI - N. 8
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                 e,  alla  conclusione  dello stesso,  esprimersi   erronea,  per  ciò che  riguarda  anche  solo uno  o
                 (motivatamente) sulla congruità dell’offerta.   taluni degli elementi, il giudizio globale ne risulta
                                                                inficiato solo se l’incidenza, in termini quantitativi,
                 Laddove  siano  ritenute  idonee  le  giustificazioni   del  dato  parziale  errato  sull’ammontare
                 rese  dalla controinteressata,  in  sede  di sub-  complessivo   dell’offerta,   sia   tale   da   fare
                 procedimento  di  verifica  dell’anomalia,  il  parere   presumere il condizionamento preponderante (se
                 di congruità espresso  dal RUP può essere      non  determinante)  della valutazione  negativa,  in
                 successivamente recepito dalla stazione appaltante   relazione alla motivazione che la sorregge.
                 nell’ambito della deliberazione di aggiudicazione.
                 Nel caso in cui le giustificazioni non siano ritenute
                 sufficienti,  il  provvedimento  di  esclusione  può   4.  Gli  oneri  di  sicurezza  aziendali  ed  il
                 intendersi  implicitamente compreso  nel giudizio     rapporto  con  la  verifica  di  anomalia:
                 di anomalia,  che  impedisce  ogni  valorizzazione    la recente sentenza del TAR Campania
                 dell’offerta ai fini della successiva aggiudicazione.
                                                                In   merito  alla  valutazione  di  anomalia,
                 Per  la pressoché  unanime  giurisprudenza,  il   particolarmente  rilevante  è  la  questione  che
                 giudizio di anomalia ha natura non sanzionatoria,   riguarda gli oneri della sicurezza.
                 in  quanto  espressione  di  una  valutazione  tecnica   L’art.  95,  comma  10  del  Codice,  a  differenza
                 riservata  all’amministrazione,  e  pertanto  è   della  normativa  previgente  (D.  Lgs.  12/04/2006,
                 insindacabile dal giudice amministrativo, salvo che   n.  163),  prevede  esplicitamente  l’obbligo
                 nelle ipotesi di manifesta e macroscopica erroneità   dell’operatore  economico  di  indicare  in  offerta  i
                 od irragionevolezza dell’operato della commissione   propri costi aziendali della sicurezza e, a seguito
                 di gara.                                       delle  modifiche  apportate  dal  Correttivo  (D.  Lgs.
                                                                19/4/2017 n. 56), anche i costi della manodopera.
                 Va altresì evidenziato che, in sede di verifica delle   Difatti, il citato art. 95, comma 10 del Codice (nel
                 offerte  sospettate  di  anomalia,  anche  l’esame   testo  ad  oggi vigente)  prevede  che  “Nell’offerta
                 delle  giustificazioni  prodotte  dai  concorrenti  a   economica l’operatore deve indicare i propri costi
                 dimostrazione della non  anomalia della propria   della manodopera e gli oneri aziendali concernenti
                 offerta   rientra   nella   discrezionalità   tecnica   l’adempimento delle disposizioni in materia di salute
                 dell’amministrazione.                          e sicurezza sui luoghi di lavoro ad esclusione delle
                                                                forniture senza posa in opera, dei servizi di natura
                 Il  giudice  di  legittimità  può  quindi  intervenire   intellettuale  e  degli  affidamenti  ai  sensi  dell’art.
                 soltanto  in caso  di macroscopiche  illegittimità,   36  comma  2,  lett.  a).  Le  stazioni  appaltanti,
                 quali errori di valutazione gravi ed evidenti, oppure   relativamente  ai  costi  della  manodopera,  prima
                 valutazioni  abnormi  o  inficiate  da  errori  di  fatto,   dell’aggiudicazione  procedono  a  verificare  il
                 fermo restando l’impossibilità di sostituire il proprio   rispetto  di  quanto  previsto  dall’art.  97,  comma
                 giudizio a quello dell’amministrazione.        5 lett. d)”, ossia il costo del personale rispetto ai
                                                                minimi salariali retributivi di cui ci occuperemo qui
                 Pertanto,  il giudice di merito  non  può  procedere   sotto.
                 ad un’autonoma verifica della congruità dell’offerta
                 e delle sue  singole voci, ciò rappresentando   Tali costi  per  gli appalti  di lavori  vanno  tenuti
                 un’inammissibile  invasione  della  sfera  propria   distinti rispetto ai costi ed oneri della sicurezza da
                 dell’amministrazione.                          quantificare  nell’ambito  del  Piano  di  sicurezza
                                                                e  coordinamento  (“PSC”)  relativo  allo  specifico
                 L’insindacabilità, in sede di legittimità, del giudizio   cantiere ai sensi dell’art. 100 del D. Lgs. 81/2008
                 espresso  in  esito  alla  verifica  dell’anomalia   (TUS) e da stimare in maniera congrua, secondo
                 delle  offerte,  incontra  il  limite  dell’attendibilità   quanto specificato dall’Allegato XV al TUS.
                 delle   valutazioni   tecniche   effettuate   dall’
                 Amministrazione,  sotto  il  profilo  della  logicità  e   I  costi  della  sicurezza  così  definiti,  infatti,  sono
                 della sussistenza del presupposto.             compresi  nell’importo  totale  dei lavori,  ed
                                                                individuano la  parte  del costo  dell’opera  da  non
                 Inoltre,  anche  laddove  la  verifica  dell’anomalia   assoggettare a ribasso nelle offerte delle imprese
                 delle  offerte  si  riveli  inattendibile,  illogica  ed   esecutrici,  come  pure  ora  precisato  dall’art.  23,

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