Page 36 - MediAppalti, Anno XI - N. 8
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Mediappalti Il Punto
e, alla conclusione dello stesso, esprimersi erronea, per ciò che riguarda anche solo uno o
(motivatamente) sulla congruità dell’offerta. taluni degli elementi, il giudizio globale ne risulta
inficiato solo se l’incidenza, in termini quantitativi,
Laddove siano ritenute idonee le giustificazioni del dato parziale errato sull’ammontare
rese dalla controinteressata, in sede di sub- complessivo dell’offerta, sia tale da fare
procedimento di verifica dell’anomalia, il parere presumere il condizionamento preponderante (se
di congruità espresso dal RUP può essere non determinante) della valutazione negativa, in
successivamente recepito dalla stazione appaltante relazione alla motivazione che la sorregge.
nell’ambito della deliberazione di aggiudicazione.
Nel caso in cui le giustificazioni non siano ritenute
sufficienti, il provvedimento di esclusione può 4. Gli oneri di sicurezza aziendali ed il
intendersi implicitamente compreso nel giudizio rapporto con la verifica di anomalia:
di anomalia, che impedisce ogni valorizzazione la recente sentenza del TAR Campania
dell’offerta ai fini della successiva aggiudicazione.
In merito alla valutazione di anomalia,
Per la pressoché unanime giurisprudenza, il particolarmente rilevante è la questione che
giudizio di anomalia ha natura non sanzionatoria, riguarda gli oneri della sicurezza.
in quanto espressione di una valutazione tecnica L’art. 95, comma 10 del Codice, a differenza
riservata all’amministrazione, e pertanto è della normativa previgente (D. Lgs. 12/04/2006,
insindacabile dal giudice amministrativo, salvo che n. 163), prevede esplicitamente l’obbligo
nelle ipotesi di manifesta e macroscopica erroneità dell’operatore economico di indicare in offerta i
od irragionevolezza dell’operato della commissione propri costi aziendali della sicurezza e, a seguito
di gara. delle modifiche apportate dal Correttivo (D. Lgs.
19/4/2017 n. 56), anche i costi della manodopera.
Va altresì evidenziato che, in sede di verifica delle Difatti, il citato art. 95, comma 10 del Codice (nel
offerte sospettate di anomalia, anche l’esame testo ad oggi vigente) prevede che “Nell’offerta
delle giustificazioni prodotte dai concorrenti a economica l’operatore deve indicare i propri costi
dimostrazione della non anomalia della propria della manodopera e gli oneri aziendali concernenti
offerta rientra nella discrezionalità tecnica l’adempimento delle disposizioni in materia di salute
dell’amministrazione. e sicurezza sui luoghi di lavoro ad esclusione delle
forniture senza posa in opera, dei servizi di natura
Il giudice di legittimità può quindi intervenire intellettuale e degli affidamenti ai sensi dell’art.
soltanto in caso di macroscopiche illegittimità, 36 comma 2, lett. a). Le stazioni appaltanti,
quali errori di valutazione gravi ed evidenti, oppure relativamente ai costi della manodopera, prima
valutazioni abnormi o inficiate da errori di fatto, dell’aggiudicazione procedono a verificare il
fermo restando l’impossibilità di sostituire il proprio rispetto di quanto previsto dall’art. 97, comma
giudizio a quello dell’amministrazione. 5 lett. d)”, ossia il costo del personale rispetto ai
minimi salariali retributivi di cui ci occuperemo qui
Pertanto, il giudice di merito non può procedere sotto.
ad un’autonoma verifica della congruità dell’offerta
e delle sue singole voci, ciò rappresentando Tali costi per gli appalti di lavori vanno tenuti
un’inammissibile invasione della sfera propria distinti rispetto ai costi ed oneri della sicurezza da
dell’amministrazione. quantificare nell’ambito del Piano di sicurezza
e coordinamento (“PSC”) relativo allo specifico
L’insindacabilità, in sede di legittimità, del giudizio cantiere ai sensi dell’art. 100 del D. Lgs. 81/2008
espresso in esito alla verifica dell’anomalia (TUS) e da stimare in maniera congrua, secondo
delle offerte, incontra il limite dell’attendibilità quanto specificato dall’Allegato XV al TUS.
delle valutazioni tecniche effettuate dall’
Amministrazione, sotto il profilo della logicità e I costi della sicurezza così definiti, infatti, sono
della sussistenza del presupposto. compresi nell’importo totale dei lavori, ed
individuano la parte del costo dell’opera da non
Inoltre, anche laddove la verifica dell’anomalia assoggettare a ribasso nelle offerte delle imprese
delle offerte si riveli inattendibile, illogica ed esecutrici, come pure ora precisato dall’art. 23,
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