Page 25 - MediAppalti, Anno XI - N. 8
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Il Punto                                                                             Mediappalti






                 Affidamento degli incarichi legali:

                 gara si o no?





                 di Paola Cartolano                                                       IL
                                                                                        PUN
                                                                                       TO










                    Premesse                                    di privilegiare il risparmio di spesa in osservanza
                                                                dei  principi costituzionali di buon  andamento
                 Il tema dell’affidamento degli incarichi professionali   e  trasparenza  e  dall’altra  parte  l’esigenza  di
                 a personalità esterne alla Pubblica Amministrazione   instaurare  con  il  professionista  un  rapporto
                 è  di  frequente  oggetto  di  discussione  in  ambito   fiduciario,  tenendo  conto  della  complessità  della
                 giurisprudenziale oltrechè di prassi, con particolare   causa e della dovuta esperienza richiesta.
                 attenzione  agli  incarichi  legali  conferiti  ad
                 avvocati del libero foro.                      In  termini  generali,  giova  qui  richiamare  l’art.  7
                                                                del D.Lgs. n. 165/2001 s.m.i. (“Testo Unico sul
                 Prima di passare ad approfondire la normativa in   Pubblico  Impiego”)  che  al  comma  6   consente
                                                                                                  1
                 materia, è opportuno richiamare i principi alla base   alle Pubbliche Amministrazioni, in caso di carenza
                 di detto dibattito interpretativo.             di  risorse  interne  adeguate,  di  far  ricorso  a
                 Il  conferimento  di  incarichi  legali  in  favore  di   professionalità   esterne   per   fronteggiare
                 Pubblica Amministrazione vede da sempre, infatti,   necessità  temporanee  relative  ad  attività  non
                 contrapposte due anime: da una parte la necessità   ordinarie.



                 1. …  per esigenze cui non possono far fronte con personale in servizio, le amministrazioni pubbliche possono
                 conferire incarichi  individuali,  con  contratti  di  lavoro  autonomo,  ad  esperti  di  particolare  e  comprovata
                 specializzazione anche universitaria, in presenza dei seguenti presupposti di legittimità:
                 a) l’oggetto  della  prestazione  deve  corrispondere  alle  competenze  attribuite  dall’ordinamento
                   all’amministrazione conferente, ad obiettivi e progetti specifici e determinati e deve risultare coerente
                   con le esigenze di funzionalità dell’amministrazione conferente;
                 b) l’amministrazione deve avere preliminarmente accertato l’impossibilità oggettiva di utilizzare le risorse
                   umane disponibili al suo interno;
                 c) la prestazione deve essere di natura temporanea e altamente qualificata; non è ammesso il rinnovo;
                   l’eventuale proroga dell’incarico originario è consentita, in via eccezionale, al solo fine di completare il
                   progetto e per ritardi non imputabili al collaboratore, ferma restando la misura del compenso pattuito in
                   sede di affidamento dell’incarico;
                 d) devono essere preventivamente determinati durata, luogo, oggetto e compenso della collaborazione.
                   … Il ricorso a contratti di cui al presente comma per lo svolgimento di funzioni ordinarie o l’utilizzo dei
                   soggetti incaricati ai sensi del medesimo comma come lavoratori subordinati è causa di responsabilità
                   amministrativa per il dirigente che ha stipulato i contratti. Il secondo periodo dell’articolo 1, comma 9,
                   del decreto-legge 12 luglio 2004, n. 168 convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2004, n. 191,
                   è soppresso. Si applicano le disposizioni previste dall’articolo 36, comma 3, del presente decreto e, in
                   caso di violazione delle disposizioni di cui al presente comma, fermo restando il divieto di costituzione
                   di rapporti di lavoro a tempo indeterminato, si applica quanto previsto dal citato articolo 36, comma
                   5-quater.

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