Page 25 - MediAppalti, Anno XI - N. 8
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Il Punto Mediappalti
Affidamento degli incarichi legali:
gara si o no?
di Paola Cartolano IL
PUN
TO
Premesse di privilegiare il risparmio di spesa in osservanza
dei principi costituzionali di buon andamento
Il tema dell’affidamento degli incarichi professionali e trasparenza e dall’altra parte l’esigenza di
a personalità esterne alla Pubblica Amministrazione instaurare con il professionista un rapporto
è di frequente oggetto di discussione in ambito fiduciario, tenendo conto della complessità della
giurisprudenziale oltrechè di prassi, con particolare causa e della dovuta esperienza richiesta.
attenzione agli incarichi legali conferiti ad
avvocati del libero foro. In termini generali, giova qui richiamare l’art. 7
del D.Lgs. n. 165/2001 s.m.i. (“Testo Unico sul
Prima di passare ad approfondire la normativa in Pubblico Impiego”) che al comma 6 consente
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materia, è opportuno richiamare i principi alla base alle Pubbliche Amministrazioni, in caso di carenza
di detto dibattito interpretativo. di risorse interne adeguate, di far ricorso a
Il conferimento di incarichi legali in favore di professionalità esterne per fronteggiare
Pubblica Amministrazione vede da sempre, infatti, necessità temporanee relative ad attività non
contrapposte due anime: da una parte la necessità ordinarie.
1. … per esigenze cui non possono far fronte con personale in servizio, le amministrazioni pubbliche possono
conferire incarichi individuali, con contratti di lavoro autonomo, ad esperti di particolare e comprovata
specializzazione anche universitaria, in presenza dei seguenti presupposti di legittimità:
a) l’oggetto della prestazione deve corrispondere alle competenze attribuite dall’ordinamento
all’amministrazione conferente, ad obiettivi e progetti specifici e determinati e deve risultare coerente
con le esigenze di funzionalità dell’amministrazione conferente;
b) l’amministrazione deve avere preliminarmente accertato l’impossibilità oggettiva di utilizzare le risorse
umane disponibili al suo interno;
c) la prestazione deve essere di natura temporanea e altamente qualificata; non è ammesso il rinnovo;
l’eventuale proroga dell’incarico originario è consentita, in via eccezionale, al solo fine di completare il
progetto e per ritardi non imputabili al collaboratore, ferma restando la misura del compenso pattuito in
sede di affidamento dell’incarico;
d) devono essere preventivamente determinati durata, luogo, oggetto e compenso della collaborazione.
… Il ricorso a contratti di cui al presente comma per lo svolgimento di funzioni ordinarie o l’utilizzo dei
soggetti incaricati ai sensi del medesimo comma come lavoratori subordinati è causa di responsabilità
amministrativa per il dirigente che ha stipulato i contratti. Il secondo periodo dell’articolo 1, comma 9,
del decreto-legge 12 luglio 2004, n. 168 convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2004, n. 191,
è soppresso. Si applicano le disposizioni previste dall’articolo 36, comma 3, del presente decreto e, in
caso di violazione delle disposizioni di cui al presente comma, fermo restando il divieto di costituzione
di rapporti di lavoro a tempo indeterminato, si applica quanto previsto dal citato articolo 36, comma
5-quater.
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