Page 22 - MediAppalti, Anno XI - N. 8
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Mediappalti Sotto la lente
postuma di soggetti esterni che nemmeno hanno quell’articolo del codice – la cui verifica si compie in
preso parte alla gara e si troverebbero ad essere fase procedurale avrebbe potuto far sorgere circa
contraenti della pubblica amministrazione” (§ 23.3 l’effettivo ambito applicativo della disposizione;
e ribadito al § 36).
d) si aggiunga che risponde a logica
La III Sezione del Consiglio di Stato, con la l’argomento per il quale se il legislatore, introducendo
sentenza 11 agosto 2021, n. 5852 ha rimeditato il comma 19 – ter all’interno dell’art. 48, avesse
il proprio orientamento alla luce delle indicazioni voluto far eccezione alla deroga e ripristinare il
interpretative fornite dall’Adunanza plenaria, principio di immodificabilità del raggruppamento in
facendo propri gli argomenti già spesi dalle pronunce caso di perdita dei requisiti generali di cui all’art. 80
citate dalla stessa plenaria (Cons. St., sez. V, 28 del codice in fase di gara, la via maestra sarebbe
gennaio 2021, n. 833, Cons. St., sez. V, 27 agosto stata quella di operare la distinzione all’interno
2020, n. 5255)- per escludere la modificazione in dello stesso comma 19 – ter, senza dar vita ad un
senso riduttivo del raggruppamento in corso di arzigogolo interpretativo; rinviando alle “modifiche
gara in conseguenza della perdita dei requisiti di soggettive” contemplate dai commi 17, 18 e 19,
cui all’art. 80 del Codice. invero, la norma pianamente dice suscettibili
di portare alla modifica del raggruppamento in
Nonostante, tale successiva evoluzione, il Collegio fase di gara tutte le sopravvenienze ivi previste,
ha condivisibilmente ritenuto sussistenti valide compresa la perdita dei requisiti generali;
ragioni per sottoporre all’Adunanza plenaria la
questione dell’esatta interpretazione dei commi e) ad ogni modo non si può negare
17, 18 e 19 – ter) dell’art. 48 del Codice, rilevando, che occorra superare in sede interpretativa
in particolare, che: una distonia e contraddizione tra le norme
che sembra ricorrere su di un duplice piano:
a) nella sentenza n. 10 del 2021, la
modificabilità del raggruppamento per la perdita f) sul piano interno, poiché non può negarsi
di requisiti di cui all’art. 80 del codice in capo che, a voler seguire una certa interpretazione tra le
alla mandataria o ad una delle mandanti in fase due possibili, si finisce coll’ammettere la modifica
di gara è ritenuta solo “incidentalmente” non soggettiva del raggruppamento in corso di gara in
ammissibile , nel corso, cioè, della trattazione caso di impresa sottoposta a procedura concorsuale
dedicata alla questione centrale della quale o raggiunta da interdittiva antimafia e non invece
l’Adunanza plenaria era stata investita dal giudice nel caso in cui la stessa abbia perduto qualcuno
rimettente, e dunque, senza che siano stati dei requisiti generali di partecipazione: vero che
spesi argomenti a supporto di tale conclusione, ciascuna vicenda ha la sua peculiarità, ma resta
(se non il mero richiamo alle sentenze della il fatto che la permanenza in gara o l’esclusione
Quinta sezione alla delibera dell’Anac n. di un operatore economico dipende da situazioni
555 del 12 giugno 2011), né tantomeno che tutte possono essere ricondotte quoad
messi a confronto gli opposti orientamenti. effectum (e, dunque unitariamente assunte in
sede di interpretazione del dato normativo) alla
b) l’interpretazione delle disposizioni perdita dell’integrità dell’operatore economico
rilevanti è sicuramente connotata da per la sua condotta professionale (es. il mancato
alto livello di problematicità in quanto: versamento di contributi previdenziali o il mancato
pagamento dei tributi, ma anche il dubbio circa
c) il dato letterale, a ben riflettere, non pare l’idoneità morale conseguente all’adozione di uno
decisivo per ricavare la regola della fattispecie: dei provvedimenti della normativa antimafia) o
l’inciso “in corso di esecuzione” riferito al caso alla perdita dell’affidabilità circa la sua capacità
di perdita dei requisiti di partecipazione, senza di eseguire le prestazioni oggetto del contratto
che lo si dica inutile o superfluo come fatto dal in affidamento (i pregressi inadempimenti,
giudice di primo grado, od anche illogico, potrebbe specialmente se intervenuti con la stessa stazione
essere stato avvertito dal legislatore come appaltante, ma anche lo stato di decozione
precisazione necessaria per evitare il possibile comportante l’assoggettamento alla procedura
dubbio interpretativo che il richiamo ai “requisiti concorsuale), e delle quali indubbiamente quelle
di cui all’art. 80” vale a dire a quei requisiti – e a che consentono la modifica soggettiva risultano per
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