Page 20 - MediAppalti, Anno XI - N. 8
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Mediappalti Sotto la lente
E ciò fermo restando, lo si Secondo un primo modifica del comma 18.”.
ribadisce, che la modifica orientamento, avuto
soggettiva non può avere riguardo alla ratio legis - Infatti, da un lato, il comma
finalità elusive della che è quella di apportare 19 ter (“Le previsioni di cui ai
mancanza di un requisito commi 17, 18 e 19 trovano
di partecipazione alla gara, una deroga al principio applicazione anche laddove
essendo chiaro che non si dell’immodificabilità le modifiche soggettive ivi
configura tale ipotesi nei casi alla composizione dei contemplate si verifichino in
di sopravvenuta carenza dei raggruppamenti, al fine fase di gara.”), come tutto
detti requisiti, dovendosi di evitare che un intero l’art. 48, per “modifiche
distinguere fra “mancanza” raggruppamento sia soggettive” intende la
originaria e “perdita” escluso dalla gara a causa sostituzione o l’estromissione
sopravvenuta di un requisito di eventi sopraggiunti di un componente del
già sussistente alla data della raggruppamento e non le
domanda di partecipazione. comportanti la perdita patologie sopravvenute che
In questo senso andrebbe dei requisiti di ordine possono interessare una
letto anche il comma 19 che generale da parte di delle imprese raggruppate,
riguarda il recesso di una un’impresa componente - dall’altro lato, l’argomento
delle imprese raggruppate, non vi sarebbe ragione di interpretativo teso a
laddove si stabilisce che tale operare distinzioni fra le valorizzare la contestualità
modifica soggettiva “non è varie sopraggiunte cause di dell’introduzione di
ammessa se finalizzata ad esclusione. quest’ultimo comma insieme
eludere la mancanza di un all’inciso di cui al comma 18
requisito di partecipazione “ovvero in caso di perdita,
alla gara”. in corso di esecuzione,
dei requisiti di cui all’art. 80”, non spiegherebbe
Secondo un contrapposto orientamento – comunque perché l’antinomia debba risolversi con
espresso dalla V sezione del Consiglio di Stato con la prevalenza di quest’ultimo precetto.
la sentenza del 28 gennaio 2021, n. 833 - il comma
19 ter si limita ad autorizzare la sostituzione del Quindi volendo sintetizzare:
mandante nei (soli) casi di “modifiche soggettive”
(per le società: fallimento, liquidazione coatta i) secondo un primo argomento i commi
amministrativa, amministrazione controllata, 17 e 18, sin dalla loro originaria formulazione,
amministrazione straordinaria, concordato avevano riguardo a vicende sopravvenute nella
preventivo ovvero procedura di insolvenza fase di esecuzione del contratto, il d.lgs. n. 56
concorsuale o di liquidazione di uno dei mandanti; del 2017, contestualmente introducendo in essi
per gli imprenditori individuali: morte, interdizione, la possibilità di modificare il raggruppamento
inabilitazione o fallimento), previste dal comma temporaneo anche “in caso di perdita, in corso di
18, e non, dunque, anche nell’ipotesi di “perdita esecuzione, dei requisiti di cui all’articolo 80” ed
dei requisiti di cui all’art. 80” in corso di gara, estendendo, con il comma 19 – ter), la disciplina
che pure è prevista dal medesimo comma 18 delle modifiche soggettive anche a vicende
come causa di sostituzione della mandante ma verificatesi in corso di gara, aveva inteso escludere
nella (sola) fase esecutiva. Di ciò se ne trarrebbe dai casi in cui è consentita la modifica soggettiva in
ulteriore conferma dal fatto che proprio l’art. 18 cui in corso di gara proprio la perdita dei requisiti di
è stato contestualmente modificato introducendo, partecipazione di cui all’art. 80 del codice; a voler
bensì, anche la fattispecie (antecedentemente diversamente opinare, infatti, l’inciso “in corso
non prevista) di perdita dei requisiti soggettivi di esecuzione” inserito nelle due disposizioni che
quale ragione di possibile modificazione del non si dubitava affatto avessero applicazione (a
raggruppamento, ma espressamente limitando vicende avvenute) in corso di esecuzione, avrebbe
l’ipotesi alla fase esecutiva. Sarebbe, allora, del - in senso contrapposto al medesimo argomento
tutto illogico che l’estensione “alla fase di gara” speso dal primo orientamento di cui si è detto -
di cui al comma 19 ter, introdotto dallo stesso una funzione “neutra o al più superflua”;
Correttivo vada a neutralizzare la specifica e coeva ii) secondo un secondo argomento, vi
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