Page 18 - MediAppalti, Anno XI - N. 8
P. 18
Mediappalti Sotto la lente
c.d. Correttivo al Codice, ovvero sulla possibilità concorsuale (fallimento, liquidazione coatta
di modificare la composizione soggettiva del RTI amministrativa, amministrazione controllata,
partecipante, in corso di gara, ove sia sopraggiunta amministrazione straordinaria, concordato
la perdita, da parte di un mandante, di uno dei preventivo ovvero procedura di insolvenza
requisiti morali e professionali di cui all’art. 80 del concorsuale o di liquidazione) ovvero, per il caso di
Codice. imprenditore individuale, la morte, l’interdizione,
l’inabilitazione nonché i casi di perdita dei requisiti
Una piana lettura dei commi 18 e 19 ter dell’art. per via di provvedimenti previsti dalla normativa
48 del Codice induce a ritenere pacifico che le antimafia – consentendo rispettivamente la
modifiche soggettive motivate dalla sopravvenienza prosecuzione del rapporto di appalto con altro
di procedure fallimentari o interdittiva antimafia operatore in qualità di mandatario purché in
a carico di una delle società mandanti, siano possesso dei requisiti di qualificazione adeguati
consentite anche in corso di gara. Di conseguenza ai lavori, servizi o forniture ancora da eseguire,
il problema interpretativo si concentra sulla e, per il caso di vicenda relativa ad una delle
sopravvenuta perdita (in corso di gara) dei mandanti, l’indicazione da parte del mandatario
requisiti generali di cui all’articolo 80 del Codice. di altro operatore economico subentrante ovvero
l’esecuzione diretta o a mezzo degli altri mandanti
Occorre in specie stabilire l’intenzione del legislatore (ancora una volta) purché in possesso dei requisiti
del Correttivo al Codice di cui al d. lgs. N. 56/2017, di qualificazione adeguati ai lavori, servizi o
ovvero se nell’introdurre nell’art. 48 del Codice il forniture ancora da eseguire.
comma 19-ter - secondo cui: “Le previsioni di cui
ai commi 17, 18 e 19 trovano applicazione anche Giusto il riferimento alla parte di contratto “ancora
laddove le modifiche soggettive ivi contemplate da eseguire” nell’uno come nell’altro comma,
si verifichino in fase di gara” – abbia (o meno), era chiaro che la fase cui le disposizioni avevano
con l’inciso contemplato dal comma 18 - “in caso riguardo era quella di esecuzione del contratto di
di perdita, in corso di esecuzione, dei requisiti di appalto.
cui all’articolo 80” –, inteso limitare al contempo,
la possibilità di modificare la composizione Con l’art. 32, comma 1, lett. H) d.lgs. n. 56 del
del raggruppamento per sopravvenuta perdita 2017, il legislatore è intervenuto aggiungendo ai
dei requisiti di cui all’art. 80, alla sola fase di commi 17 e 18 la frase “ovvero in caso di perdita,
esecuzione dei lavori. in corso di esecuzione, dei requisiti di cui all’articolo
80”, e così ampliando le sopravvenienze in
Una volta inquadrata a grandi linee la questione grado di determinare la modifica in senso
interpretativa è necessario soffermarsi più nel soggettivo del raggruppamento anche ai casi
dettaglio sugli interventi succedutesi sul set di perdita dei requisiti generali di partecipazione
normativo testé accennato. di cui all’art. 80 del Codice, ma precisando, pur
sempre, che l’ambito rilevante era quello della
L’art. 48 del Codice è dedicato ai “Raggruppamenti esecuzione del contratto di appalto.
temporanei e consorzi ordinari di operatori
economici”; i suoi ultimi commi, dal 17 al 19 Contestualmente, però, è stato aggiunto il comma
– ter), disciplinano le vicende modificative in senso 19 – ter) del seguente tenore: “Le previsioni di cui
soggettivo dei raggruppamenti temporanei. ai commi 17, 18 e 19 trovano applicazione anche
laddove le modifiche soggettive ivi contemplate si
Come noto, tali regole costituiscono una deroga verifichino in fase di gara”; con ciò le sopravvenienze
al divieto di modificazione alla composizione descritte dai commi 17 e 18 (oltre che dal comma
dei raggruppamenti rispetto a quella risultante 19 riferito alla vicenda del recesso di una delle
dall’impegno presentato in sede di offerta posto componenti del raggruppamento) hanno assunto
dal comma 9, secondo periodo, dello stesso rilevanza non più solamente nella fase esecutiva
articolo 48. del contratto, ma anche nella fase di gara.
Ne è, quindi, sorto un dubbio interpretativo,
Nella loro originaria formulazione, il comma dovuto (ancora una volta) al mancato raccordo tra
17 e il comma 18 si occupavano di specifiche le disposizioni introdotte ed alla base della rilevata
sopravvenienze – la sottoposizione a procedura antinomia.
18