Page 64 - MediAppalti, Anno XI - N. 7
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                                                                5        Le    certificazioni   emesse   da
                                                                         Organismi riconosciuti dagli Accordi
                                                                         Internazionali  IAF  MLA,  hanno
                                                                         il  medesimo riconoscimento  nel
                                                                         nostro ordinamento?


                                                                Si  ritiene,  che,  in  aderenza  al  principio  generale
                                                                del  mutuo  riconoscimento,  possa  affermarsi
                4         In   una   procedura    telematica    l’equivalenza  tra  le  certificazioni  emesse  da
                          l’apertura  delle  offerte  tecniche  in
                                                                Organismi accreditati da enti aderenti agli accordi
                          seduta riservata  invalida l’intera
                                                                internazionali IAF MLA e quelle emesse da Organismi
                          procedura?
                                                                accreditati da Enti aderenti agli accordi EA  MLA,
                                                                anche al fine del conseguimento dell’attestazione
                                                                di qualificazione. Diversamente, si vanificherebbe
                 L’intera giurisprudenza ritiene che “nell’ambito   lo  scopo  perseguito  con  la  sottoscrizione  degli
                 delle procedure telematiche di evidenza pubblica,   Accordi di mutuo  riconoscimento, introducendo,
                 non siano necessarie le sedute pubbliche per   altresì, una disparità di trattamento tra gli
                 l’apertura delle offerte, come peraltro confermato   operatori economici.
                 dall’  art. 58, d.lgs. n. 50 del 2016, che non ha   La  verifica  della  regolarità  di  dette  certificazioni
                 codificato,  in  relazione  alle  procedure  gestite  in   è riscontrata dalle SOA mediante il collegamento
                 forma  telematica,  alcuna  fase  pubblica”.  Nella   informativo  con  gli  elenchi  ufficiali  tenuti  dagli
                 procedura  telematica,  pertanto,  il principio  di   enti  partecipanti  all’International  Accreditation
                 pubblicità delle operazioni di gara subisce dunque   Forum  (IAF).  Le  SOA  accertano  l’inesistenza
                 un decisivo ridimensionamento, giacché l’interesse   di  provvedimenti  di  revoca,  annullamento
                 sostanziale  tutelato  dal  principio  –  quello   o   decadenza   delle   certificazioni   suindicate
                 all’integrità e immodificabilità delle offerte – è già   mediante richiesta diretta al soggetto emittente.
                 adeguatamente  presidiato  dalle  caratteristiche   (Comunicato Anac del Presidente del 09/06/2021).
                 oggettive della gara.
                 Ciò premesso, l’eventuale apertura della busta
                 telematica concernente l’offerta tecnica in seduta
                 riservata  non  è  idonea  ad  inficiare  la  validità
                 dell’aggiudicazione, ma costituisce una mera   6        Il principio di esclusione automatica
                 irregolarità non viziante.                              delle   offerte  può   considerarsi
                 Tale  difformità  integrerebbe,  dunque,  un  vizio     eterointegrativo?
                 procedurale privo di impatto, anche solo potenziale,
                 sulla posizione sostanziale dei partecipanti, giacché
                 l’integrità delle offerte è garantita di per sé – e al   Anche  nel  caso  in  cui  non  fosse  stata  prevista
                 più ampio livello – dagli strumenti telematici. Ciò,   nella lex specialis, l’applicazione di tale principio
                 anche quando la lex specialis recasse la previsione   deve  considerarsi  eterointegrativo,  in  tal  senso
                 di una distinta fase pubblica destinata all’apertura   si  è  espresso  il  T.A.R.  Napoli  nella  sentenza  n.
                 delle offerte.                                 4302/2021  del  23/06/2021,  non essendo in
                                                                linea con l’obiettivo di  celerità delle  procedure
                                                                prevista con la disciplina emergenziale, introdurre
                                                                un obbligo motivazionale per le amministrazioni
                                                                che volessero prevedere tale clausola. Tale onere
                                                                potrebbe  prestare  il  fianco  a  contestazioni  circa
                                                                l’opportunità  e/o  la  sufficiente  giustificazione
                                                                della  scelta,  con  effetti  potenzialmente  opposti
                                                                al dichiarato fine di rendere celere ed automatico
                                                                l’esito della procedura.



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