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Pareri & Sentenze Mediappalti
interpretazione autentica di una clausola del bando di gara, allo scopo di rendere noto inequivocabilmente
il modo di intendere la sussistenza di un requisito partecipativo previsto a pena di esclusione.
-Quando, invece, il chiarimento incide sull’essenza stessa di un requisito di partecipazione alla gara esso
dà vita ad una modifica non consentita delle regole del gioco, trattandosi di attività che si pone in contrasto
con la par condicio.”
TAR Liguria, Sez. I, 09/09/2021, n. 790
Gara telematica: Conseguenze derivanti dall’invio a mezzo PEC, anziché tramite la piattaforma, di una
parte dell’offerta tecnica
“… la ricorrente lamenta che parte della offerta tecnica della controinteressata sia stata inviata non già
tramite il portale ma mediante una semplice mail … la aggiudicataria ha inviato il fascicolo n. 4, contenente
la schematizzazione grafica degli interventi e schemi funzionali mediante semplice PEC. Ciò in quanto,
in tesi, la aggiudicataria avrebbe contravvenuto alla previsione dell’art. 12 del disciplinare secondo cui
avrebbe dovuto essere “composta di un file unico”. In sostanza a prescindere dal “peso” degli allegati il
sistema non avrebbe consentito la possibilità di caricare più di un file. Conseguentemente non vi sarebbe
stato nessun errore del sistema che legittimasse l’invio via PEC ma soltanto l’errore della aggiudicataria.
Tale circostanza non vale a fondare le illegittimità dedotte.
Infatti l’art. 83, comma 8, d.lgs. 50/16 prevede la tassatività della cause di esclusione di talchè in nessun
caso la violazione della previsione secondo cui la relazione tecnica avrebbe dovuto essere contenuta in un
unico file avrebbe potuto determinare l’esclusione della aggiudicataria.
Il difetto di un allegato alla documentazione relativa all’offerta tecnica avrebbe potuto condurre all’esclusione
solo nel caso in cui non fosse possibile ricostruire la entità e la consistenza dell’offerta. Tale circostanza
peraltro non si è verificata.
Pertanto l’unica sanzione concretamente applicabile alla fattispecie potrebbe essere quella prevista sempre
dallo stesso art. 12 del capitolato secondo cui la Commissione non avrebbe dovuto tenere conto della
documentazione inviata in modo irrituale e non tramite la piattaforma.”
Autorità Nazionale Anticorruzione
DELIBERA N. 440 del 9 giugno 2021
PREC 114/2021/L
“Rientra nella discrezionalità della stazione appaltante individuare i criteri di valutazione connessi all’oggetto
dell’appalto ritenuti più rilevanti secondo le proprie esigenze. I criteri che mirano a privilegiare gli aspetti
ambientali, con riguardo sia alle attrezzature sia alle azioni tese a mitigare l’impatto ambientale non sono
manifestamente illogici, alla luce dell’art. 95 del d.lgs. 50/2016.”
“«i criteri di valutazione del miglior rapporto qualità/prezzo devono essere oggettivi e connessi all’oggetto
dell’appalto, ciò al fine di assicurare il rispetto dei principi di trasparenza, non discriminazione e parità
di trattamento. Sono considerati connessi all’oggetto dell’appalto quei criteri che […] attengono alle
caratteristiche dei lavori, dei beni o dei servizi ritenute più rilevanti dalla stazione appaltante, […] a titolo
esemplificativo: qualità (fra cui rilevano le caratteristiche sociali e ambientali), […] costo di utilizzazione e
manutenzione, «avuto anche riguardo ai consumi di energia e delle risorse naturali, alle emissioni inquinanti
e ai costi complessivi, inclusi quelli esterni e di mitigazione degli impatti dei cambiamenti climatici, riferiti
all’intero ciclo di vita dell’opera, bene o servizio, con l’obiettivo strategico di un uso più efficiente delle
risorse e di un’economia circolare che promuova ambiente e occupazione, […] organizzazione, qualifiche ed
esperienza del personale effettivamente utilizzato nell’appalto, qualora la qualità del personale incaricato
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