Page 62 - MediAppalti, Anno XI - N. 7
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Mediappalti                                                                    Pareri & Sentenze






                 possa  avere  un’influenza  significativa  sul  livello  dell’esecuzione  dell’appalto.  Il  punteggio  massimo
                 attribuibile a  ciascuna  componente  e  a  ciascun  criterio  o  subcriterio  deve  risultare  proporzionato  alla
                 rilevanza che ciascuno di essi riveste rispetto agli altri nonché ai bisogni della stazione appaltante. […]
                 Limitato deve essere, di regola, il peso attribuito ai criteri di natura soggettiva o agli elementi premianti,
                 ad esempio non più di 10 punti sul totale. […] In relazione a ciascun criterio o subcriterio di valutazione la
                 stazione appaltante deve indicare gli specifici profili oggetto di valutazione, in maniera analitica e concreta.
                 Con riferimento a ciascun criterio o subcriterio devono essere indicati i relativi descrittori che consentono
                 di  definire  i  livelli  qualitativi  attesi  e  di  correlare  agli  stessi  un  determinato  punteggio,  assicurando  la
                 trasparenza e la coerenza delle valutazioni»;”


                 Autorità Nazionale Anticorruzione


                 DELIBERA N. 443 del 9 giugno 2021
                 PREC 84/2021/L


                 Grave illecito professionale e provvedimento di esclusione con motivazione adeguata

                 “Ai sensi dell’art. 80, comma 5, lett. c-ter) del Codice, la valutazione in ordine alla rilevanza in concreto
                 delle precedenti risoluzioni contrattuali è rimessa alla stazione appaltante, alla quale è stato riconosciuto
                 un  ampio  margine  di  apprezzamento  circa  la  sussistenza  del  requisito  dell’affidabilità  professionale
                 dell’operatore economico. Ne consegue che il sindacato che il Giudice Amministrativo (ed anche l’Autorità)
                 può compiere sulle motivazioni di tale apprezzamento è limitato alla sua irragionevolezza o illogicità. La
                 stazione appaltante è tenuta a dare conto di avere compiuto un’autonoma valutazione delle fonti di prova
                 da  cui  ha  tratto  conoscenza  del  pregresso  errore  professionale  in  cui  è  incorso  l’operatore  economico
                 e  di  avere  considerato  le  circostanze  di  fatto  sotto  il  profilo  della  loro  pertinenza  e  rilevanza  in  ordine
                 all’apprezzamento dell’affidabilità professionale del concorrente. È, pertanto, legittimo il provvedimento di
                 esclusione con il quale la stazione appaltante (dopo avere proceduto ad una valutazione autonoma dei fatti
                 oggetto dei provvedimenti risolutori) ha fornito una adeguata motivazione sulla gravità degli inadempimenti
                 e loro attinenza con l’oggetto dell’affidamento, nonché sulla loro rilevanza sotto il profilo temporale.”



                 Autorità Nazionale Anticorruzione

                 DELIBERA N. 445 del 9 giugno 2021
                 PREC 110/2021/S

                 La menzione specifica dei soggetti interessati dalla dichiarazione di cui all’art. 80 del Codice non è necessaria
                 ove i dati identificativi degli stessi siano ricavabili dalla documentazione presentata con il DGUE


                 “Il possesso dei requisiti di cui all’art. 80 deve essere dichiarato dal legale rappresentante dell’impresa
                 concorrente con riferimento a tutti i soggetti indicati al comma 3 dell’art. 80, indicando i dati identificativi
                 degli stessi. La menzione specifica dei soggetti interessati dalla dichiarazione non è necessaria ove i dati
                 identificativi degli stessi siano ricavabili dalla documentazione presentata con il DGUE, in specie dalla visura
                 camerale riportante i dati predetti.”











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