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Mediappalti Pareri & Sentenze
possa avere un’influenza significativa sul livello dell’esecuzione dell’appalto. Il punteggio massimo
attribuibile a ciascuna componente e a ciascun criterio o subcriterio deve risultare proporzionato alla
rilevanza che ciascuno di essi riveste rispetto agli altri nonché ai bisogni della stazione appaltante. […]
Limitato deve essere, di regola, il peso attribuito ai criteri di natura soggettiva o agli elementi premianti,
ad esempio non più di 10 punti sul totale. […] In relazione a ciascun criterio o subcriterio di valutazione la
stazione appaltante deve indicare gli specifici profili oggetto di valutazione, in maniera analitica e concreta.
Con riferimento a ciascun criterio o subcriterio devono essere indicati i relativi descrittori che consentono
di definire i livelli qualitativi attesi e di correlare agli stessi un determinato punteggio, assicurando la
trasparenza e la coerenza delle valutazioni»;”
Autorità Nazionale Anticorruzione
DELIBERA N. 443 del 9 giugno 2021
PREC 84/2021/L
Grave illecito professionale e provvedimento di esclusione con motivazione adeguata
“Ai sensi dell’art. 80, comma 5, lett. c-ter) del Codice, la valutazione in ordine alla rilevanza in concreto
delle precedenti risoluzioni contrattuali è rimessa alla stazione appaltante, alla quale è stato riconosciuto
un ampio margine di apprezzamento circa la sussistenza del requisito dell’affidabilità professionale
dell’operatore economico. Ne consegue che il sindacato che il Giudice Amministrativo (ed anche l’Autorità)
può compiere sulle motivazioni di tale apprezzamento è limitato alla sua irragionevolezza o illogicità. La
stazione appaltante è tenuta a dare conto di avere compiuto un’autonoma valutazione delle fonti di prova
da cui ha tratto conoscenza del pregresso errore professionale in cui è incorso l’operatore economico
e di avere considerato le circostanze di fatto sotto il profilo della loro pertinenza e rilevanza in ordine
all’apprezzamento dell’affidabilità professionale del concorrente. È, pertanto, legittimo il provvedimento di
esclusione con il quale la stazione appaltante (dopo avere proceduto ad una valutazione autonoma dei fatti
oggetto dei provvedimenti risolutori) ha fornito una adeguata motivazione sulla gravità degli inadempimenti
e loro attinenza con l’oggetto dell’affidamento, nonché sulla loro rilevanza sotto il profilo temporale.”
Autorità Nazionale Anticorruzione
DELIBERA N. 445 del 9 giugno 2021
PREC 110/2021/S
La menzione specifica dei soggetti interessati dalla dichiarazione di cui all’art. 80 del Codice non è necessaria
ove i dati identificativi degli stessi siano ricavabili dalla documentazione presentata con il DGUE
“Il possesso dei requisiti di cui all’art. 80 deve essere dichiarato dal legale rappresentante dell’impresa
concorrente con riferimento a tutti i soggetti indicati al comma 3 dell’art. 80, indicando i dati identificativi
degli stessi. La menzione specifica dei soggetti interessati dalla dichiarazione non è necessaria ove i dati
identificativi degli stessi siano ricavabili dalla documentazione presentata con il DGUE, in specie dalla visura
camerale riportante i dati predetti.”
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