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Mediappalti Pareri & Sentenze
di precedente contratto di appalto per inadempimento) o penale (es. che accerti la commissione di un reato
da parte di amministratori della società partecipante alla procedura anche solo allo scopo di applicare una
misura cautelare o solamente la prospetti all’esito dell’attività di indagine disponendo il rinvio a giudizio)
– va dichiarato allo scopo di informare la stazione appaltante della vicenda all’esito della quale è stato
adottato; è quest’ultima che la stazione appaltante è tenuta ad apprezzare per dire se il concorrente abbia
commesso un “grave illecito professionale”, inteso come comportamento contrario ad un dovere posto in
una norma civile, penale o amministrativa, incidente sulla sua affidabilità professionale. Il provvedimento
di esclusione – ma, lo si ripete, come qualsiasi altra pronuncia civile o penale – vale al più come “adeguato
mezzo di prova” per le circostanze ivi rappresentate e la documentazione cui è fatto rinvio per dirle provate.
Dire, allora, che il concorrente è onerato di dichiarare una “precedente esclusione”, è formula sintetica
per dire che il concorrente è tenuto a dichiarare quella pregressa vicenda professionale astrattamente in
grado di far dubitare della sua integrità e affidabilità professionale come operatore chiamato all’esecuzione
di un contratto d’appalto (che abbia condotto la stazione appaltante ad adottare un provvedimento di
esclusione).”
TAR Veneto, Sez. II, 14/9/2021, n. 1092
Accesso a parere legale consentito quando tale parere ha una funzione endoprocedimentale
“La giurisprudenza costante del giudice amministrativo, con riferimento alla richiesta di accesso dei pareri
legali, ne riconosce l’ostensione in accoglimento dell’istanza d’accesso quando tale parere ha una funzione
endoprocedimentale ed è quindi correlato ad un procedimento amministrativo che si conclude con un
provvedimento ad esso collegato anche solo in termini sostanziali e, quindi, pur in assenza di un richiamo
formale ad esso (Cons. St., ord., sez. VI, 24 agosto 2011, n. 4798); nega invece l’accesso quando il parere
viene espresso al fine di definire una strategia una volta insorto un determinato contenzioso, ovvero una
volta iniziate situazioni potenzialmente idonee a sfociare in un giudizio (Cons. St., sez. V, 5 maggio 2016,
n. 1761; id., sez. VI, 13 ottobre 2003, n. 6200).
Ai sensi dell’art. 24 della L. n. 241 del 1990, possono essere sottratti all’accesso, in virtù del segreto
professionale e dell’esigenza di tutelare la riservatezza nei rapporti tra difensore e parte interessata, i pareri
legali resi in relazione ad una lite potenziale o in atto, la inerente corrispondenza e gli atti defensionali. Tale
regola, che ha una portata generale per tutti gli enti pubblici, risponde alla necessità di salvaguardia della
strategia processuale della parte, che non è tenuta a rivelare ad alcun soggetto, e tanto meno al proprio
contraddittore attuale o potenziale, gli argomenti in base ai quali intende confutare in giudizio le pretese
avversarie (cfr. sul punto: Cons. Stato, sez. IV, 13 ottobre 2003 n. 6200; Id., sez. V, 23 giugno 2008 n.
3119).”
TAR Puglia, Sez. Unite, 10/09/2021, n. 1348
“il chiarimento reso dalla stazione appaltante può spingersi fino al limite della interpretazione autentica di
una clausola del bando di gara”
“Nella dinamica di una gara di appalto, la richiesta di chiarimenti da parte dei concorrenti alla gara è
perfettamente lecita; così come lecita e, anzi, legittima è la conseguente attività di interlocuzione con la
quale la stazione appaltante rende il chiarimento richiesto .... Il chiarimento deve però mantenersi entro
un ben definito spazio logico e argomentativo, senza incidere sulla legge di gara.
-La gara di appalto è infatti disciplinata essenzialmente dal bando – nel nostro caso, lettera di invito-, che
ne detta le regole e che, pertanto, contiene il decalogo cui ogni concorrente deve attenersi per potervi
partecipare in condizioni di parità con altri operatori economici.
-In virtù della superiore esigenza, il chiarimento reso dalla stazione appaltante può spingersi fino al limite della
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