Page 60 - MediAppalti, Anno XI - N. 7
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Mediappalti                                                                    Pareri & Sentenze






                 di precedente contratto di appalto per inadempimento) o penale (es. che accerti la commissione di un reato
                 da parte di amministratori della società partecipante alla procedura anche solo allo scopo di applicare una
                 misura cautelare o solamente la prospetti all’esito dell’attività di indagine disponendo il rinvio a giudizio)
                 – va dichiarato allo scopo di informare la stazione appaltante della vicenda all’esito della quale è stato
                 adottato; è quest’ultima che la stazione appaltante è tenuta ad apprezzare per dire se il concorrente abbia
                 commesso un “grave illecito professionale”, inteso come comportamento contrario ad un dovere posto in
                 una norma civile, penale o amministrativa, incidente sulla sua affidabilità professionale. Il provvedimento
                 di esclusione – ma, lo si ripete, come qualsiasi altra pronuncia civile o penale – vale al più come “adeguato
                 mezzo di prova” per le circostanze ivi rappresentate e la documentazione cui è fatto rinvio per dirle provate.
                 Dire, allora, che il concorrente è onerato di dichiarare una “precedente esclusione”, è formula sintetica
                 per dire che il concorrente è tenuto a dichiarare quella pregressa vicenda professionale astrattamente in
                 grado di far dubitare della sua integrità e affidabilità professionale come operatore chiamato all’esecuzione
                 di un  contratto  d’appalto  (che  abbia  condotto  la  stazione  appaltante  ad  adottare  un  provvedimento  di
                 esclusione).”



                 TAR Veneto, Sez. II, 14/9/2021, n. 1092

                 Accesso a parere legale consentito quando tale parere ha una funzione endoprocedimentale

                 “La giurisprudenza costante del giudice amministrativo, con riferimento alla richiesta di accesso dei pareri
                 legali, ne riconosce l’ostensione in accoglimento dell’istanza d’accesso quando tale parere ha una funzione
                 endoprocedimentale  ed  è  quindi  correlato  ad  un  procedimento  amministrativo  che  si  conclude  con  un
                 provvedimento ad esso collegato anche solo in termini sostanziali e, quindi, pur in assenza di un richiamo
                 formale ad esso (Cons. St., ord., sez. VI, 24 agosto 2011, n. 4798); nega invece l’accesso quando il parere
                 viene espresso al fine di definire una strategia una volta insorto un determinato contenzioso, ovvero una
                 volta iniziate situazioni potenzialmente idonee a sfociare in un giudizio (Cons. St., sez. V, 5 maggio 2016,
                 n. 1761; id., sez. VI, 13 ottobre 2003, n. 6200).
                 Ai sensi dell’art. 24  della L.  n.  241  del 1990,  possono essere  sottratti all’accesso, in virtù del segreto
                 professionale e dell’esigenza di tutelare la riservatezza nei rapporti tra difensore e parte interessata, i pareri
                 legali resi in relazione ad una lite potenziale o in atto, la inerente corrispondenza e gli atti defensionali. Tale
                 regola, che ha una portata generale per tutti gli enti pubblici, risponde alla necessità di salvaguardia della
                 strategia processuale della parte, che non è tenuta a rivelare ad alcun soggetto, e tanto meno al proprio
                 contraddittore attuale o potenziale, gli argomenti in base ai quali intende confutare in giudizio le pretese
                 avversarie (cfr. sul punto: Cons. Stato, sez. IV, 13 ottobre 2003 n. 6200; Id., sez. V, 23 giugno 2008 n.
                 3119).”


                 TAR Puglia, Sez. Unite, 10/09/2021, n. 1348


                 “il chiarimento reso dalla stazione appaltante può spingersi fino al limite della interpretazione autentica di
                 una clausola del bando di gara”


                 “Nella dinamica di una  gara  di appalto, la richiesta di chiarimenti da  parte  dei concorrenti  alla gara  è
                 perfettamente lecita; così come lecita e, anzi, legittima è la conseguente attività di interlocuzione con la
                 quale la stazione appaltante rende il chiarimento richiesto .... Il chiarimento deve però mantenersi entro
                 un ben definito spazio logico e argomentativo, senza incidere sulla legge di gara.
                 -La gara di appalto è infatti disciplinata essenzialmente dal bando – nel nostro caso, lettera di invito-, che
                 ne detta le regole e che, pertanto, contiene il decalogo cui ogni concorrente deve attenersi per potervi
                 partecipare in condizioni di parità con altri operatori economici.
                 -In virtù della superiore esigenza, il chiarimento reso dalla stazione appaltante può spingersi fino al limite della

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