Page 67 - MediAppalti, Anno XI - N. 7
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In Pillole                                                                           Mediappalti







                 Depongono  in  favore  della  sopra  indicata   precludere modificazioni soggettive, sopraggiunte
                 interpretazione  sistematica  della  norma  (anche)   ai  controlli”  (Adunanza  Plenaria  del Consiglio di
                 le  condivisibili  argomentazioni  evidenziate  Stato, 04/05/2012, n. 8), a salvaguardia della par
                 nella  citata  decisione  del  T.A.R.  Lazio,  Roma,  n.   condicio dei concorrenti  e  del principio del buon
                 1880/2018  a  sostegno  della  legittimità  (e  della   andamento dell’attività amministrativa.
                 conformità  alla  disciplina  di  cui  all’articolo  48,
                 comma 9, del D. Lgs. n. 50/2016) della esclusione   A riprova della correttezza della tesi sopra esposta
                 di  un  R.T.I.  da  una  procedura  ristretta  per  la   e  della  considerazione  che  una  soluzione diversa
                 intervenuta (inammissibile) modifica della impresa   e  contraria  comporterebbe  necessariamente
                 mandante tra la fase di prequalifica e la successiva   un  “vulnus”  al  principio della  par  condicio e  del
                 fase dell’offerta; argomentazioni che si ritengono   buon  andamento  dell’attività  amministrativa,  si
                 applicabili, mutatis mutandis, anche nella concreta   consideri che, nella concreta fattispecie in esame,
                 fattispecie  per  cui  è  causa.  Trattasi  del  “pieno   come rilevato  dalla difesa  della Provincia,  da  un
                 rispetto  non  solo  del  principio  di  unitarietà  della   lato, “la documentazione richiesta dall’Ente, ai fini
                 procedura”  di evidenza  pubblica che,  in caso   amministrativi (Busta A), nella lettera di invito a
                 di procedure  ristrette,  è  caratterizzata,  dalla   formulare offerta, era ed è ben più snella di quella
                 sussistenza di un  nesso  funzionale  tra  la fase  di   precedente. Infatti, la S.A., nel caso di specie, si
                 pre-qualificazione  e  quella  di  valutazione  delle   è limitata a richiedere ai concorrenti la conferma
                 offerte  (“le  quali  -  proprio  per  le  peculiarità  che   dei  requisiti  già  dichiarati  precedentemente.
                 le connotano - impongono un’accurata valutazione   Tale  formula  risulta  palesemente  non  applicabile
                 dei rapporti intercorrenti tra di esse”), ma anche   e  non  replicabile in  caso  di connotazione  di un
                 del principio “della par condicio e del principio del   nuovo/diverso  concorrente  e/o,  comunque,  di
                 buon andamento dell’attività amministrativa sotto   soggetti  non  noti  e  non  pre-qualificati  e,  ove
                 il profilo dell’economicità (risultando evidente come   dovesse  essere  ritenuta  ammissibile,  porrebbe
                 una soluzione diversa e contraria comporterebbe   l’amministrazione  nelle  condizioni  di  dover
                 necessariamente una nuova verifica da parte della   aggravare,  senza  certezza  dei risultati istruttori,
                 stazione appaltante dei requisiti di partecipazione   i tempi della procedura stessa”; dall’altro, “come
                 sussistenti in capo  all’impresa  subentrante  e,   emerge  dalla documentazione  in atti,  è  solo al
                 in  generale,  al  R.T.I.)”,  in  ragione  dei  quali,   momento dell’invito che sono stati specificati criteri
                 dunque - in caso di procedure ristette - “il divieto   e relativi punteggi, in un momento in cui la fase di
                 di  modificazione  della  compagine  soggettiva  in   pre-qualificazione  era  completata  e  i  concorrenti
                 corso di gara al di fuori dei casi legislativamente   (selezionati  tramite  sorteggio)  risultavano
                 consentiti, idonea a salvaguardare la par condicio   individuati  in  via  definitiva”,  sicché  l’ammissione
                 e  a  garantire  la corretta  conoscenza  da  parte   di soggetti non pre-qualificati in raggruppamento
                 dell’Amministrazione dei requisiti delle concorrenti,   con l’odierno ricorrente introdurrebbe un elemento
                 non  può  che  operare  a  fare  data  dalla  fase  di   di danno (anche  solo potenziale) per  gli altri
                 prequalifica”.                                 concorrenti ammessi.

                 L’orientamento di questa Sezione, secondo cui un   Alla luce di quanto  sopra,  nel caso  di specie,
                 concorrente  prequalificatosi  singolarmente  non   la  decisione  di escludere  dalla  gara  l’odierno
                 può poi partecipare alla gara in raggruppamento   ricorrente  (prequalificatosi  singolarmente)  in
                 temporaneo  con  soggetti  che  non  si  sono   ragione  della  sua  partecipazione  alla  gara  in
                 prequalificati,  è  pertanto,  in  linea,  da  un  lato,   raggruppamento temporaneo con soggetti che non
                 con il chiaro disposto dell’art. 28, comma 2, della   si  sono  prequalificati,  va  riconosciuta,  pertanto,
                 Direttiva 26 febbraio 2014, n. 2014/24/UE sopra   scevra dai vizi denunciati e, anzi, si rivela conforme
                 riportato e del corrispondente art. 61, comma 3,   alla  disciplina  di  cui  all’articolo  48,  comma  11,
                 del D. Lgs. 50/2016 e, dall’altro, con la ratio del   del D.  Lgs  n.  50/2016,  come  correttamente
                 divieto di modificazione della compagine soggettiva   interpretata, nonché ai principi generali in materia
                 in corso di gara di cui all’articolo 48, comma 9, del   di gare pubbliche e alla lex specialis, e, pertanto,
                 D. Lgs. n. 50/2016, che è quella “di consentire alla   doverosa.
                 stazione  appaltante, in  primo  luogo,  di  verificare
                 il possesso  dei  requisiti da  parte  dei  soggetti   Altro  interessante  spunto  lo ha  dato  l’Autorità
                 che partecipano alla gara e, correlativamente, di   Nazionale  Anticorruzione  col Parere  di pre

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