Page 67 - MediAppalti, Anno XI - N. 7
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In Pillole Mediappalti
Depongono in favore della sopra indicata precludere modificazioni soggettive, sopraggiunte
interpretazione sistematica della norma (anche) ai controlli” (Adunanza Plenaria del Consiglio di
le condivisibili argomentazioni evidenziate Stato, 04/05/2012, n. 8), a salvaguardia della par
nella citata decisione del T.A.R. Lazio, Roma, n. condicio dei concorrenti e del principio del buon
1880/2018 a sostegno della legittimità (e della andamento dell’attività amministrativa.
conformità alla disciplina di cui all’articolo 48,
comma 9, del D. Lgs. n. 50/2016) della esclusione A riprova della correttezza della tesi sopra esposta
di un R.T.I. da una procedura ristretta per la e della considerazione che una soluzione diversa
intervenuta (inammissibile) modifica della impresa e contraria comporterebbe necessariamente
mandante tra la fase di prequalifica e la successiva un “vulnus” al principio della par condicio e del
fase dell’offerta; argomentazioni che si ritengono buon andamento dell’attività amministrativa, si
applicabili, mutatis mutandis, anche nella concreta consideri che, nella concreta fattispecie in esame,
fattispecie per cui è causa. Trattasi del “pieno come rilevato dalla difesa della Provincia, da un
rispetto non solo del principio di unitarietà della lato, “la documentazione richiesta dall’Ente, ai fini
procedura” di evidenza pubblica che, in caso amministrativi (Busta A), nella lettera di invito a
di procedure ristrette, è caratterizzata, dalla formulare offerta, era ed è ben più snella di quella
sussistenza di un nesso funzionale tra la fase di precedente. Infatti, la S.A., nel caso di specie, si
pre-qualificazione e quella di valutazione delle è limitata a richiedere ai concorrenti la conferma
offerte (“le quali - proprio per le peculiarità che dei requisiti già dichiarati precedentemente.
le connotano - impongono un’accurata valutazione Tale formula risulta palesemente non applicabile
dei rapporti intercorrenti tra di esse”), ma anche e non replicabile in caso di connotazione di un
del principio “della par condicio e del principio del nuovo/diverso concorrente e/o, comunque, di
buon andamento dell’attività amministrativa sotto soggetti non noti e non pre-qualificati e, ove
il profilo dell’economicità (risultando evidente come dovesse essere ritenuta ammissibile, porrebbe
una soluzione diversa e contraria comporterebbe l’amministrazione nelle condizioni di dover
necessariamente una nuova verifica da parte della aggravare, senza certezza dei risultati istruttori,
stazione appaltante dei requisiti di partecipazione i tempi della procedura stessa”; dall’altro, “come
sussistenti in capo all’impresa subentrante e, emerge dalla documentazione in atti, è solo al
in generale, al R.T.I.)”, in ragione dei quali, momento dell’invito che sono stati specificati criteri
dunque - in caso di procedure ristette - “il divieto e relativi punteggi, in un momento in cui la fase di
di modificazione della compagine soggettiva in pre-qualificazione era completata e i concorrenti
corso di gara al di fuori dei casi legislativamente (selezionati tramite sorteggio) risultavano
consentiti, idonea a salvaguardare la par condicio individuati in via definitiva”, sicché l’ammissione
e a garantire la corretta conoscenza da parte di soggetti non pre-qualificati in raggruppamento
dell’Amministrazione dei requisiti delle concorrenti, con l’odierno ricorrente introdurrebbe un elemento
non può che operare a fare data dalla fase di di danno (anche solo potenziale) per gli altri
prequalifica”. concorrenti ammessi.
L’orientamento di questa Sezione, secondo cui un Alla luce di quanto sopra, nel caso di specie,
concorrente prequalificatosi singolarmente non la decisione di escludere dalla gara l’odierno
può poi partecipare alla gara in raggruppamento ricorrente (prequalificatosi singolarmente) in
temporaneo con soggetti che non si sono ragione della sua partecipazione alla gara in
prequalificati, è pertanto, in linea, da un lato, raggruppamento temporaneo con soggetti che non
con il chiaro disposto dell’art. 28, comma 2, della si sono prequalificati, va riconosciuta, pertanto,
Direttiva 26 febbraio 2014, n. 2014/24/UE sopra scevra dai vizi denunciati e, anzi, si rivela conforme
riportato e del corrispondente art. 61, comma 3, alla disciplina di cui all’articolo 48, comma 11,
del D. Lgs. 50/2016 e, dall’altro, con la ratio del del D. Lgs n. 50/2016, come correttamente
divieto di modificazione della compagine soggettiva interpretata, nonché ai principi generali in materia
in corso di gara di cui all’articolo 48, comma 9, del di gare pubbliche e alla lex specialis, e, pertanto,
D. Lgs. n. 50/2016, che è quella “di consentire alla doverosa.
stazione appaltante, in primo luogo, di verificare
il possesso dei requisiti da parte dei soggetti Altro interessante spunto lo ha dato l’Autorità
che partecipano alla gara e, correlativamente, di Nazionale Anticorruzione col Parere di pre
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